CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Teramovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Teramo, qualegiudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4 dicembre 2025, ha rigettato l’istanzaproposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art.81 cod. pen. tra i fatti oggetto della sentenza emessa ex artt. 444 cod. proc.pen. dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Teramo il 7 giugno2023, irrevocabile 4 ottobre 2023, e quelli della sentenza emessa, sempre aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Teramo in composizionemonocratica il 2 ottobre 2023, irrevocabile il 4 aprile 2024.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’omessa applicazione del procedimento di cui all’art. 188 disp. att.cod. proc. pen.3. In data 26 febbraio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto eil provvedimento sia annullato senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in relazione all’omessa applicazione del procedimento di cuiall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.La doglianza è inondata.2.1. L’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce: “1. Fermo quanto previstodall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiestadelle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa eil pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazionedella disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordanosulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre chequest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a penapecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previstinel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblicoministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.”Il presupposto di applicazione della norma è, comunque, che sia riconosciutoil vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze pronunciate aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per cui il giudice in ogni caso è tenuto averificare che i fatti siano parte di un medesimo disegno criminoso.Ciò, d’altro canto, risulta evidente anche considerando la previsione secondola quale il giudice deve verificare se l’eventuale disaccordo espresso dal pubblicoministero in merito alla inesistenza del vincolo sia ingiustificato o meno.2.2. La richiesta di riconoscere la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen.proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., e quella proposta ai sensi dell’art.188 cod. proc. pen., pertanto, sono equivalenti quanto al merito (così Sez. 1, n.30564 del 23/06/2025, Sanfilippo, n.m.).La seconda è una ipotesi “speciale” della prima ed è l’unica ammissibile nelcaso in cui tutte le sentenze siano state pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. per cui si prevede che sul punto ci possa essere un accordo con ilpubblico ministero, come se fosse una sorta di “prosecuzione” in fase esecutivadella richiesta di applicazione di pena che, qualora la contestazione fosse stataunica, sarebbe stata avanzata in quella sede in relazione a tutte le contestazioniche, invece, non per scelta della difesa, sono state contestate separatamente.In generale, pertanto, il rigetto della richiesta presentata con una qualunquedelle due forme preclude la proposizione di una seconda, ulteriore e nellasostanza identica, richiesta avanzata nell’altra forma.Ciò anche perché il giudice dell’esecuzione, come in precedenza evidenziato,conserva, anche nel caso in cui la richiesta sia proposta ai sensi dell’art. 188disp. att. cod. proc. pen., il potere di apprezzamento della ricorrenza dei requisitiprevisti dal predetto art. 188 e dall'art. 81 cod. pen., inclusa l'identità deldisegno criminoso preesistente la commissione delle singole violazioni, la cuiassenza giustifica il rigetto della domanda (Sez. 1, n. 41312 del 18/06/2015,Genco, Rv. 264890 – 01: «in tema di applicazione della continuazione in sedeesecutiva, anche quando le parti abbiano concordemente richiesto taleapplicazione con riferimento a reati oggetto di distinte sentenze dipatteggiamento, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il giudicedell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento della ricorrenza dei requisitiprevisti dal predetto art. 188 e dall'art. 81 cod. pen. inclusa l'identità del disegnocriminoso preesistente la commissione delle singole violazioni, la cui assenzagiustifica il rigetto della domanda»).2.3. Nel caso di specie nel corso dell’udienza, come risulta dalprovvedimento impugnato, le parti hanno concordato l’aumento da applicare incontinuazione in caso di accoglimento della richiesta.Sotto tale profilo, pertanto, considerato che le parti hanno partecipatoall’udienza e hanno in tale sede proposto una richiesta congiunta, si deveritenere che il procedimento di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. sia statocomunque nella sostanza seguito e che, quindi, l’iniziale inammissibilità sia statacosì superata e la parte non se ne può ora dolere.Più in generale, d’altro canto, in conformità con il principio in precedenzaevidenziato, si deve evidenziare che il mancato riconoscimento dellacontinuazione nel merito rende, laddove le parti come accaduto abbianocomunque interloquito sul punto, di fatto irrilevante la violazione dell’art. 188cod. proc. pen. in quanto anche in tale “procedimento” l’applicazione delladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. è comunque subordinata al positivoaccertamento del vincolo della continuazione tra i due fatti, che nel caso inesame è stata motivatamente esclusa.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]