CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16805/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce al ricorso;- ricorrente -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 470/2022 della CORTE D’APPELLO diBRESCIA, depositata il 12/4/2022;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del30/3/2026;letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16093/2022Nu2m ero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,dichiarato con sentenza del 27/1/2015, ha convenuto in giudizio,innanzi al Tribunale di Brescia, la [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., delpagamento di €. 11.529,00 che la stessa aveva ricevuto dallasocietà poi fallita in data 2/12/2014.1.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita ed ha, tral’altro, invocato la sussistenza delle esimenti previste dall’art.67, comma 3°, lett. a) e/o f), l.fall..1.3. Il Tribunale, con sentenza del 2019, in accoglimentodella domanda proposta dal Fallimento, ha revocato ilpagamento impugnato ed ha, per l’effetto, condannato la societàconvenuta al versamento, in suo favore, della somma di €11.529,00, oltre interessi e spese.2.1. SDL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., “società con la medesimopartita iva della spa”, ha proposto appello avverso tale sentenza.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame.2.3. La Corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello.2.4. Per quanto ancora rileva, ha innanzitutto respinto ilmotivo con il quale l’appellante ha censurato la sentenza deltribunale per aver operato un’errata applicazione delledisposizioni di cui all’art. 67, comma 3°, lett. a) ed f), l.fall.2.5. Sul punto, ha ritenuto che: - l’appellante,“nonostante nella intestazione del paragrafo … abbia fattoriferimento anche alla fattispecie di cui all’art 67 lett f) LF,riportando poi il passo della sentenza relativo a tale previsione”,non ha, tuttavia, svolto, “nella esposizione del motivo …argomentazioni dirette a confutare le considerazioni sulla basedelle quali il Tribunale ha escluso la ricorrenza dei presuppostiRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 16093/2022Nu3m ero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026per l’esenzione da revocatoria accordata ai pagamenti perprestazioni di lavoro effettuate dal dipendenti e altri collaboratorianche non subordinati del fallito”; - di conseguenza, “su talestatuizione … il motivo è inammissibile per difetto di specificità”.2.6. Ha poi ritenuto corretta la statuizione con la quale ilTribunale aveva escluso la sussistenza dei presuppostidell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall.2.7. Al riguardo, ha evidenziato che: - “l’incaricoconferito a SDL” non rientrava, “nel novero «delle forniture» chesul piano oggettivo innervano - meglio, hanno innervato (vistoche si tratta, appunto, di liquidazione) - la produzione di benie/o servizi, e quindi l’esercizio … della relativa impresa”; - “gliincarichi conferiti a SDL erano”, infatti, “finalizzati” “a verificareeventuali irregolarità nei rapporti bancari intercorsi con unistituto di credito” e, quindi, a sollevare “eventuali contestazionidi richieste della Banca di pagamento di somme reputateindebite, anche eventualmente con istanze di compensazione disomme ricevute dalla controparte, in assenza di titolo conformealla normativa in materia bancaria”; - “il rapporto instaurato conl’appellante esulava”, pertanto, “dal normale esercizio delladiretta a monetizzare crediti in una ottica prettamenteliquidatoria”.2.8. Infine, ha ritenuto parimenti infondato il motivo conil quale l’appellante ha censurato la sentenza del tribunale peraver affermato la sussistenza della scientia decoctionis.2.9. Sul punto, ha ritenuto che: - era stato dimostrato ingiudizio come “in occasione del conferimento dell’incarico a SDL,il legale rappresentate [OSCURATO:PERSONA] e la collaboratrice DiTullio avevano illustrato in modo articolato la situazione in cui sitrovava [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, essendo stato stataRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 16093/2022Nu4m ero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026presentata una domanda di concordato nell’autunno eprofilandosi il timore della presentazione di nuove domande difallimento”; - “alla luce della deposizione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] lasituazione era stata rappresentata in termini di gravissimailliquidità, non potendo la società assicurare il pagamento dellostipendio neppure alla predetta che pur affiancava il Ceriani nellagestione, e di una seria crisi, al limite della impossibilità dicontinuare ad operare, posto che la teste ha chiarito che ilpagamento oggetto di revocatoria era stato effettuato per mezzodell’unico conto corrente ancora operativo”; - “la circostanza chei clienti avessero descritto lo stato della impresa è stataconfermata anche dalla Caldetto, … interlocutrice della clienteper conto di SDL”; - “si può fondatamente ritenere chel’esposizione della situazione di [OSCURATO:SOCIETA] alla Caldetto avesseuna duplice finalità: fornire elementi da valorizzare in occasionedell’espletamento delle perizie, ad esempio in relazione all’usuraanche soggettiva, ed al contempo sollecitare un tempestivosvolgimento dell’incarico, in vista della data del 5 dicembre2014, fissata dal Tribunale per la presentazione della proposta edel piano concordatario, unitamente ai documenti ad essicollegati, della quale è stata fatta menzione negli appunti redattidalla Caldetto sui documenti dimessi”; - “dalla esposizione deifatti operata dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che la cliente [OSCURATO:SOCIETA] siera rivolta a SDL, rapportandosi con la Caldetto quale referentedi tale società, e recandosi per un incontro presso la sede diSDL”; - “la fattura di pagamento è stata emessa da SDL … a cuievidentemente è stato effettuato il pagamento in data 2dicembre 2014”; - “sussistono”, dunque, come correttamenteaffermato dal Tribunale, “indizi gravi, precisi e concordanti peraffermare che le plurime informazioni sul grave stato in cuiversava [OSCURATO:SOCIETA], che erano state riferite alla Caldetto, duranteRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 16093/2022Nu5m ero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026i colloqui, nonché l’urgenza dettata dalla pendenza di procedureconcorsuali, segnalata della medesima Caldetto sui moduli, sonostate riferite a SDL, alla quale peraltro si era rivolta direttamentela [OSCURATO:PERSONA] per un sollecito”, e che, quindi, “l’appellante era stataresa edotta della estrema urgenza della pratica in ragione delgrave stato di insolvenza in cui si trovava il cliente, soggetto adistanze di procedure concorsuali”.3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, con ricorso notificato (lunedì) 13/6/2022, hachiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, il PubblicoMinistero, in data 9/3/2026, ha depositato memoria nella qualeha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a)ed f), l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello haescluso la sussistenza dei presupposti dell’esimente previstadall’art. 67, comma 3°, lett. a), cit., sul rilievo che l’incaricoconferito dalla società poi fallita alla creditrice aveva avuto adoggetto la verifica di eventuali irregolarità nei rapporti bancariintercorsi con un istituto di credito allo scopo di monetizzare irelativi crediti in una ottica prettamente liquidatoria, e che talerapporto non rientrava, di conseguenza, tra le forniture che sulpiano oggettivo avevano innervato l’esercizio della attivitàd’impresa della debitrice poi fallita, omettendo, per contro, diconsiderare che: - il servizio offerto dalla creditrice, e cioè laverifica dell’andamento dei rapporti bancari al fine di contestarele eventuali richieste di pagamento da parte della propria bancaRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 16093/2022Nu6m ero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026e/o di richiedere la restituzione di quanto indebitamenteincamerato dall’istituto di credito, dev’essere considerato comestrumentale all’attività d’impresa della debitrice poi fallita; - nonsi può, infatti, negare che strumentale al corretto eserciziodell’impresa possa essere anche l’attività di verifica dellalegittimità dei rapporti bancari, tanto al fine di ridurre la relativadebitoria e il conseguente pregiudizio alla società e a tutti gli altricreditori, quanto al fine di recuperare le somme illegittimamenteincamerate dalle banche ed aumentare in tal modo la massal’applicabilità anche dell’esimente prevista dall’art. 67, comma3°, lett. f), cit., che esclude la revocabilità dei pagamentieffettuati per prestazioni di lavoro da parte di collaboratori,anche non dipendenti, e, quindi, anche per rapporti diconsulenza; - il motivo d’appello articolato sul punto era, delresto, senz’altro specifico, avendo l’appellante puntualmentecontestato tutti i punti della sentenza oggettodell’impugnazione; - l’esenzione dalla revocatoria fallimentare,d’altra parte, costituisce oggetto di un’eccezione in senso lato edev’essere, pertanto, esaminata dal giudice anche se propostadalla parte tardivamente costituitasi.4.2. Il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto,infondato.4.3. Intanto, l’esercizio del potere di diretto esame degliove sia denunciato un error in procedendo, presupponecomunque l’ammissibilità del motivo di censura, sicchéil ricorrente non è dispensato dall’onere (rimasto, nel caso inesame, del tutto inadempiuto) di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchepuntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato,Ric. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re7gis tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026dovendo tale specificazione essere contenuta, a penad’inammissibilità, nel ricorso per cassazione, per il principio diautosufficienza dello esso.4.4. Ne consegue che, ove il ricorrente censuri (come nelcaso in esame) la statuizione d’inammissibilità, per difetto dispecificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare,nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione, einvece sufficientemente specifico il motivo di gravamesottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nellamisura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, nonpotendo limitarsi a rinviare all’atto di appello.4.5. Il mezzo, nella parte in cui ha censurato lastatuizione con la quale la Corte distrettuale ha ritenuto“inammissibile per difetto di specificità” il motivo d’appelloproposto nei confronti della sentenza del tribunale per averescluso l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 67, comma3°, lett. f), l.fall., è, di conseguenza, a sua volta inammissibile.4.6. Quanto al resto, la Corte non può che ribadire che:- il rinvio operato dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. ai“termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dei pagamenti (del prezzodovuto per l’acquisto di) “beni e servizi” effettuati nell’eserciziodell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamentoconcretamente invalse tra le parti (Cass. n. 7580 del 2019; Cass.n. 25162 del 2016; più di recente, Cass. n. 35272 del 2023, inmotiv.) e consente, dunque, di escludere la revocabilità deipagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversirispetto a quelli contrattualmente previsti, tutte le volte in cuitali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi intercorsi tra le parti(e non della prassi del settore economico di riferimento: Cass.n. 25162 del 2016), non possano essere considerati “in ritardo”,trattandosi, per contro, di adempimenti esatti (v. Cass. n. 27939Ric. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re8gis tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026del 2020); - resta, tuttavia, la necessità, ai fini dell’operativitàdell’esenzione in parola, che si tratti di pagamenti che, nelrispetto dei termini determinati dagli accordi intercorsi tra leparti, costituiscano il corrispettivo di “forniture di beni e servizi”eseguite in favore del debitore poi fallito “che s’inseriscano nelciclo produttivo dell’impresa, in modo tale da evitare che iltimore della revocatoria possa comportare l’interruzionedell’attività e la conseguente disgregazione dell’azienda” (Cass.n. 19373 del 2021); - l’esenzione è, infatti, volta a favorire laconservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi, (soloper questo) escludendo la revocabilità dei pagamenti (delprezzo) di forniture riferibili all’oggetto tipico dell’attivitàimprenditoriale, che, seppur eseguiti con modalità e in tempidiversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, sononondimeno corrispondenti a pratiche commerciali consolidate estabili in precedenza invalse tra le parti (Cass. n. 30127 del2024), e trova, dunque, esclusiva applicazione per i pagamentiaventi ad oggetto il prezzo delle “forniture” (che innervano laproduzione di beni e servizi), e cioè i contratti che (pur se riferitia servizi non essenziali alla prosecuzione dell’attività d’impresa:Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.) sono “immediatamenteespressivi dell’esercizio dell’attività d’impresa o comunqueriferibili all’oggetto tipico dell’attività dell’imprenditore, conesclusione delle operazioni che con quell’attività non abbiano unnesso diretto” (cfr. Cass. n. 8900 del 2024, in motiv.; Cass. n.26244 del 2021); - non può, per contro, operare nel caso (cui lavicenda in esame, per come ricostruita in fatto dagliaccertamenti svolti dalla Corte d’appello, è riconducibile) in cuiil pagamento eseguito dal debitore poi fallito costituisca ilcorrispettivo di una prestazione, come la quella svolta dallaconvenuta (e cioè “la redazione di relazioni dirette a verificareRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero re9gis tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026eventuali irregolarità nei rapporti bancari intercorsi con unistituto di credito”), che, pur se volta ad incrementare l’attivoe/o a ridurre il passivo della solvens, non costituisce, però, lafornitura (di un servizio) eseguita in favore di quest’ultima ches’inserisca “nel ciclo produttivo dell’impresa, in modo tale daevitare che il timore della revocatoria possa comportarel’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazionedell’azienda”, avente (incontestatamente) ad oggetto il“commercio di calzature sanitarie e prodotti accessori”.4.7. L’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a),l.fall. si configura, infine, come un’eccezionale deroga alla regolagenerale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintividi debiti pecuniari scaduti ed esigibili, ove eseguiti in periodosospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare (Cass. n.17949 del 2023; Cass. n. 27939 del 2020, in motiv.; Cass. n.33119 del 2025) ed integra, contrariamente a quanto affermatodalla ricorrente, un’eccezione in senso stretto e, come tale,rimessa in via esclusiva alla tempestiva iniziativa processualedella parte convenuta (Cass. n. 18360 del 2022, in motiv.).4.8. Si tratta, invero, di un’esenzione che non riguarda,generalmente, tutti i pagamenti percepiti dall’imprenditore poiassoggettato a procedura concorsuale ma solo una particolaretipologia di essi, e postula, inoltre, ancor prima della relativadimostrazione, l’allegazione delle circostanze fattuali da cuipossa trarsi la prova dell’avvenuta instaurazione tra le parti diuna prassi, in via di fatto, modificativa degli accordioriginariamente conclusi tra le stesse, tale da permetterel’adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversirispetto a quelli inizialmente pattuiti (cfr. Cass. n. 27939 del2020); - tale allegazione, investendo (al pari della relativadimostrazione) circostanze conosciute solo alle parti delRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg0is tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026rapporto, non può, di conseguenza, che spettare,ragionevolmente, a colui che, convenuto in revocatoriafallimentare, così intenda paralizzare la pretesa del Fallimento,integrando, pertanto, un’eccezione in senso stretto (Cass. n.18360 del 2022, in motiv., che ha, infatti, affermato il principioper cui “l’eccezione concernente la causa di esenzione dall’azionerevocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a),l.fall. … non è rilevabile di ufficio, ma solo dal convenutotempestivamente costituitosi che, tramite detta allegazione,intenda paralizzare la pretesa della controparte, rimanendoonerato, così, della corrispondente dimostrazione”; conf. Cass.n. 3056 del 2026, in motiv.).4.9. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. edell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 67, comma 2°, l.fall., hacensurato, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la sentenzaimpugnata nella parte in cui la Corte d’appello, sul fondamentodi indizi gravi, precisi e concordanti, ha ritenuto che la societàconvenuta era consapevole dello stato d’insolvenza in cuiversava la debitrice (poi fallita) al momento dell’impugnatopagamento, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, comeemerge dalla prova testimoniale raccolta in giudizio, il Fallimentonon aveva affatto dimostrato, pur avendone l’onere, la scientiadecoctionis della società convenuta; - l’oggetto della prova è,peraltro, costituito non dalla mera conoscibilità, secondoparametri oggettivi riconoscibili da un soggetto di mediadiligenza ed avvedutezza, ma da una concreta situazionepsicologica, costituita dalla conoscenza effettiva dello stato didecozione da parte del creditore.4.10. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, in effetti,pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale eRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg1is tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026processuale, lamenta, in sostanza, l’erronea ricognizione deifatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudicidi merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asseriteemergenze delle stesse, hanno, in sostanza, ritenuto che lasocietà convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza incui versava la debitrice, poi fallita, al momento dell’impugnatopagamento.4.11. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia,comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n.12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce, al paridella scelta degli elementi che ne costituiscono la base ed ilgiudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fattoignoto (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015),un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione: se non per il vizio (che, nel caso in esame, nonrisulta dedotto con la dovuta specificità) consistito, comestabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere quest’ultimo, in sededi accertamento della fattispecie concreta, omesso del tuttol’esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici,principali o secondari, la cui esistenza (così comedoverosamente esposta in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt.366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) risulti, percontro, dal testo della sentenza impugnata o (piùprobabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto didiscussione (e cioè controversi) tra le parti e che abbianocarattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel sensoche, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice dimerito di ritenere sussistenti i fatti a suo tempo dedotti dallaRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg2is tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026parte poi ricorrente a fondamento della domanda o (come nelcaso in esame) dell’eccezione dalla stessa proposta.4.12. Ora, è vero che: - questa Corte può essere investita,ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cuiil giudice di merito sia incorso nel considerare (o,simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione,cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia),e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriorirequisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti;- ove il giudice di merito qualifichi come gravi, precisi econcordanti fatti che non siano invece rispondenti a queicaratteri, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c.elementi privi di quelle caratteristiche si deve, pertanto, ritenereche, a fronte della falsa applicazione di tale norma, il suoragionamento sia senz’altro censurabile alla stregua dell’art. 360n. 3 c.p.c. e che competa, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta dalgiudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili allafattispecie astratta ivi descritta (Cass. SU n. 1785 del 2018).4.13. Resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciaremargini di intervento da parte del giudice di legittimità, neitermini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsaapplicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.”, che “vi sia stata da parte delgiudice del merito una macroscopica erronea individuazionedella regola inferenziale”, dovendosi intendere come tale,“secondo la migliore teoria epistemologica”, la “proposizione” diuna “conseguenza deduttiva probabilistica da una determinataRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg3is tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026premessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, inmotiv.).4.14. L’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quellisulla cui base far emergere, tramite l’applicazione delle predetteregole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamentopresuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteriinferenziali, appartengono, invece, all’ambito di apprezzamentodiscrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudicidi merito, che, se argomentato in modo non apparente, nécontraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi, insufficiente:Cass. SU n. 8053 del 2014), non può essere oggetto delsindacato di legittimità (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).4.15. La critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito, “quando (come nel caso in esame) siconcreta”: - “o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto chele circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamentopresuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo)”; - “o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicementediversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (eciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stessecircostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge alconcetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1°, c.c.(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).4.16. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tuttaevidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg4is tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura inun ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n.3 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1°, c.c.)ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazionedel giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).4.17. Si tratta, tuttavia, di un sindacato che, a frontedell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis,risulta percorribile soltanto qualora - a differenza di quanto èaccaduto nel caso in esame - il ricorrente denunci in modospecifico che il giudice di merito ha del tutto omesso l’esame diun fatto controverso, principale o (come nel caso dellepresunzioni) secondario, che, se esaminato, sarebbe statodecisivo ai fini di una diversa individuazione del modo di esseredella suddetta quaestio, sempre che: - tale fatto sia statodedotto in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366,comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) mediantel’indicazione dell’atto processuale dal quale risulti la suaemergenza istruttoria e la sua riproduzione (almeno nei suoitermini essenziali) in ricorso; - il vizio non sia stato dedotto intermini di omessa valutazione di una risultanza istruttoria, laquale non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese inmotivazione anche da Cass. SU n. 1785 del 2018).4.18. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata né quello di procedere ad una riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fineRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg5is tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026di sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche seindiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le proveammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare se costoro abbiano dato effettivamente conto, inordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se talemotivazione sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n.8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fattistorici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si siamantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017,in motiv.).4.19. La Corte d’appello, invero, dopo aver valutato leprove raccolte ovvero offerte in giudizio, ha ritenuto - prendendocosì in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domandaproposta dal Fallimento (e cioè la domanda di revoca delpagamento eseguito dalla società poi fallita in periodo sospettoin favore dell’accipiens) e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente,perplesso o contraddittorio - che la società convenuta, comeemerge dagli indizi raccolti in giudizio, era a conoscenza dellostato d’insolvenza in cui la debitrice poi fallita versava almomento dell’impugnato pagamento.4.20. Ed una volta ritenuto, in fatto, (con apprezzamentoche non è stato utilmente censurato con l’espresso rilievo che ilRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg6is tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudice di merito ha del tutto omesso di valutare uno o più fattistorici controversi risultanti dagli atti del processo edoverosamente esposti in ricorso) che la creditrice era aconoscenza dello stato d’insolvenza in cui si trovava la debitricenel momento in cui ha ricevuto da quest’ultima il pagamento poicontestato dal Fallimento, evidentemente non si presta acensure, per violazione di norme di legge, la decisione che lastessa Corte ha conseguentemente assunto, e cioèl’accoglimento della domanda proposta dal Fallimento, in quantovolta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°,l.fall., dell’atto di pagamento eseguito in periodo sospetto dallasocietà debitrice poi fallita in favore della convenuta.4.21. Se, infatti, è vero che, ai fini della revocafallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenzadell’imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini dellarevocatoria fallimentare, dev’essere effettiva e non meramentepotenziale (Cass. 13169 del 2020), è anche vero, però, che laprova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essereanche essere fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.,mediante il ricorso alle presunzioni (Cass. n. 23650 del 2021)tutte le volte in cui gli elementi indiziari, valutatinecessariamente gli uni per mezzo degli altri, siano nel lorocomplesso idonei a condurre il giudice a ritenere che l’accipiens,facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza(rapportata anche alle sue qualità personali e professionali,nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente adoperare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023); come,appunto, è accaduto nel caso in esame, nel quale il giudice dimerito, nell’esercizio del potere di prudente valutazione dellepresunzioni semplici (come, in generale, delle prove: art. 116,Ric. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero 1reg7is tro generale 16093/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 16805/2026Data pubblicazione 28/05/2026comma 1°, c.p.c.) che la legge gli conferisce (art. 2729, comma1°, c.c.), ha ritenuto, traendone una conseguenza deduttivaprobabilistica tutt’altro che irragionevole, che gli indizi raccolti ingiudizio concorrevano a dimostrare che l’accipiens, nel momentoin cui ha ricevuto il pagamento impugnato, era a conoscenzadello stato d’insolvenza in cui versava la solvens poi fallita.5. Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere rigettato.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrentea rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquidain €. 2.600,00., di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 marzo 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2022 n. 16093 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026