CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 25/11/2025 del G.I.P. del Tribunale di Latina;nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanzaimpugnata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia di RaffaeleMonacelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 25 novembre 2025, il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Latina dichiarava non doversi procedere nei confronti di RaffaeleMonacelli in ordine al reato ascritto per intervenuta prescrizione e revocava ildecreto penale di condanna n. 629 del 2021, emesso in relazione al reatocontravvenzionale di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav., per aver realizzatouna recinzione su di una porzione di arenile, in prossimità della battigia,parzialmente occupando la particella 123 del foglio 123 del catasto demanialemarittimo (capo A), nonché in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art.181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, per aver eseguito i lavori di recinzione, inassenza della prescritta autorizzazione dell’Autorità preposta al vincolo (capo C).2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione, lamentandoinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 464 cod. proc. pen., 54, 55 e1161 cod. nav., 158 cod. pen.2.1. Deduce il Procuratore ricorrente che, una volta emesso il decreto penaledi condanna e una volta che l’imputato ha presentato opposizione, il giudice puòadottare soltanto uno dei provvedimenti indicati dall’art. 464 cod. proc. pen. tra iquali non è annoverata la sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., con laconseguenza che, nel caso in cui sia maturata medio tempore la prescrizionemassima, spetterà al giudice del dibattimento dichiarare l’evento estintivoemettendo la relativa sentenza.2.2. Osserva, inoltre, il Procuratore ricorrente che il G.I.P., oltre a nongodere del potere da lui esercitato, ne aveva fatto cattivo uso, poiché la condottadi cui agli artt. 54 o 55 cod. nav., sanzionata penalmente dal successivo art.1161, ha natura di reato permanente, avuto riguardo alla condotta dioccupazione conseguente alla realizzazione dell’opera, e pertanto cessa soltantocon la rimozione del manufatto.3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.4. In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione dellagiurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022,Scarlini, Rv. 283552; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807;Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009,Rv. 243590; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. U, n. 17del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità nonsolo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risultiavulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo inastratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal sensoè stato chiarito che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto ilprofilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori delsistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quandoesso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo el’impossibilità di proseguirlo.In definitiva, l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorranoalmeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sonopreviste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c)non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento,ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con laprecisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebitaregressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica.Inoltre, l'abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sededi legittimità allorquando la stessa incida, in termini essenziali, sul "themadecidendum" devoluto alla Corte (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021, Welscher,Rv. 282159; Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello, Rv. 211631).5. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che nella speciericorrono gli estremi dell'abnormità genetica o strutturale della sentenza diproscioglimento emessa dal G.I.P.Come statuito da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez.U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910), una volta che il Giudice per leindagini preliminari ha emesso il decreto di condanna, in accoglimento dellarichiesta del Pubblico ministero, le successive fasi sono rigidamente scanditedalla procedura dettata dal codice di rito in relazione alle scelte fatte dalcondannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulatedall'imputato, il Giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvedeagli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione dipena ex art. 444 cod. proc. pen. o di oblazione (art. 464 cod. proc. pen.); incaso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione deldecreto di condanna (art. 461, comma 5, cod. proc. pen.).Pertanto, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il Giudice èspogliato dei poteri decisori sul merito dell'azione penale, avendo lo stesso, ovesia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsioneprocessuale, obbligati nell'an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentatadalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione, stante la espressaprevisione del comma 2 dell'art. 464 cod. proc. pen., come anche ribaditosuccessivamente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22158 del16/01/2019, Conterosito, Rv. 276534; Sez. 3, n. 19689 del 21/03/2018,Vecchiarello, Rv. 273058; Sez. 3, n. 46940 del 28/09/2016, Russo, Rv. 268061).In definitiva, il G.I.P. del Tribunale di Latina, dopo aver emesso un decretopenale di condanna, non avrebbe potuto, a seguito di opposizione presentatadall’interessato, emettere decisione liberatoria per intervenuta prescrizione,trattandosi di pronuncia emessa al di là delle ipotesi previste e, quindi, incarenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo.6. In conclusione, la sentenza impugnata, emessa al di fuori dei poteri delG.I.P., deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alTribunale di Latina per l’ulteriore corso, dovendosi peraltro sottolineare che –come sostenuto dal Procuratore ricorrente – il reato di cui agli artt. 54, 55 e1161 cod. nav., contestato al capo A) della rubrica – trattandosi dellarealizzazione di una recinzione, con occupazione di una porzione di demaniomarittimo –, ha natura permanente, in quanto sottrae una porzione di area algodimento della collettività; conseguentemente, la consumazione si protrae finquando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale (Sez. 3, n. 13576del 13/02/2025, Magni, Rv. 287949) ovvero, nel caso di contestazione cosiddetta"aperta", cioè con l'indicazione della sola data di inizio o di accertamento dellacondotta, come nel caso in esame, fino alla data della sentenza di primo grado(Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 2, n. 55164 del18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degliCosì è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]