CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 27180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11296-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA] E TURISMO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 140, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2837/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 2.6.1998 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4883/1998, emesso dal Tribunale di Roma, in virtù del quale le era stato ingiunto di pagare la somma di lire 10.495,800 in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Still di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo per alcune prestazioni tipografiche. L’opponente lamentava, in particolare, la non corretta esecuzione del lavoro da parte del Gareddu, del quale invocava, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno. Con sentenza n. 22015/2009 il Tribunale di Roma accoglievain parte l’opposizione, recependo le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio, dalla quale erano emersi alcuni vizi delle opere, a fronte dei quali l’ausiliario aveva proposto una riduzione del corrispettivo, e condannando l’opponente al pagamento della somma residua, al netto degli acconti già corrisposti, pari ad € 92,90. Rigettava invece la domanda riconvenzionale risarcitoria, non essendo stato dimostrato il danno. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e si costituivain seconde cure [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame e spiegando a sua volta appello incidentale. Con la sentenza impugnata, n. 2837/2016, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’impugnazione principale, rigettando la domanda di pagamento del Gareddu e condannandolo al risarcimento del danno causato all’appellante, quantificato in € 43.702,13 oltre accessori. Condannava altresì il Gareddu alle spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria. In esito alla camera di consiglio, questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito. All’esito dell’incombente, il ricorso è stato nuovamente chiamato all’odierna adunanza, in prossimità della quale ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2226, 2697, 1362, 1324, 2727 e 2729 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la denunzia dei vizi della cosa, senza considerare che il ricorrente ne aveva eccepito la tardività, sia in prime che in seconde cure. Ad avviso del Gareddu, la prova della tempestività spettava alla [OSCURATO:PERSONA], che non l’avrebbe fornita. La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato dalla [OSCURATO:PERSONA] di predisporre gli impianti tipografici ed alcuni altri materiali per un catalogo (cfr. pag. 4 del ricorso), che avrebbe poi dovuto essere materialmente stampato da una terza parte (in particolare, dalla tipografia [OSCURATO:SOCIETA].). La Corte di Appello, con passaggio motivazionale riportato anche a pag. 12 del ricorso, ha ritenuto che la denuncia dei vizi dell’opera svolta dal Gareddu fosse tempestiva, perch é la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto piena cognizione del vizio solo dopo la visione dei cataloghi stampati da [OSCURATO:SOCIETA].; fatto, questo, che si sarebbe verificato a maggio 1997, poiché la fattura relativa alla predetta stampa è datata 31.5.1997. Rispetto a tale data, l a denuncia, operatacon telegramma del 21.5.1997, è dunque stata considerata tempestiva. Il ricorrente sostiene che il testo del telegramma, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] preannunciava la sospensione dei pagamenti perché alcune pellicole non erano risultate stampabili, non integrasse una vera e propria denuncia dei vizi. Inoltre, valorizza il fatto che nella comunicazione la stessa [OSCURATO:PERSONA] avesse lamentato di aver tentato di contattare il Gareddu sin dal 7.5.1997, data –questa– rispetto alla quale la denuncia doveva considerarsi tardiva. L’omesso esame, in questa prospettazione, concernerebbe il telegramma, che –appunto–la Corte territoriale non avrebbe considerato. In realtà, la Corte di seconda istanza ha esamina to il telegramma, ha ritenuto che lo stesso contenesse la denuncia dei vizi dell’opera fornita e ha considerate, quindi , tempestiva la contestazione. Questo ragionamento supera, da un lato , il profilo dell’omesso esame del telegramma e, dall’altro lato, la censura relativa alla prova della tempestività, che è stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante due documenti: appunto, il telegramma e la fattura di stampa di [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto invece attiene alla restante parte del motivo, esso si risolve in una lettura alternativa del contenuto di un document (il telegramma del 21.5.1997), del quale peraltro neppure viene riportato il testo: anzi, i due limitatissimi stralci indicati a pag. 13 del ricorso evidenziano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato la sospensione dei pagamenti perché “ci sono pellicole che non possono essere stampate”, il che equivale, evidentemente, a sollevare un viziodell’opera svolta dal Gareddu. La censura, dunque, è tesa nel suo complesso a sollecitare un riesame del merito; il ricorrente, infatti, contrappone alla ricostruzione proposta dalla Corte distrettuale, una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 115, 116, 156, 157, 159, 190, 191, 194, 195, 196 c.p.c., 90 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare il motivo di doglianza proposto in via incidentale dal Gareddu a confutazione delle risultanze della C.T.U. esperita in prime cure. Il ricorrente si era, in particolare, lamentato del fatto che l’ausiliario avesse acquisito materiale e documenti non depositati agli atti del giudizio nelle forme rituali, riproponendo in appello un’eccezione formulata, in prime cure, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata come prima difesa utile, e successivamente riportata anche in comparsa conclusionale e memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’acquisizione di documenti e l’esame tecnico compiuto su di essi dal C.T.U. si sarebbero svolti in violazione del principio del contraddittorio e dunque con lesione del suo diritto di difesa; l’ausiliario, infatti, non avrebbe comunicato al difensore dell’odierno ricorrente la data in cui si sarebbe svolto il sopralluogo presso la sede della ditta della [OSCURATO:PERSONA], in occasione del quale quest’ultima avrebbe consegnato al perito le pellicole e i documenti sui quali poi si sarebbe, in concreto, svolta l’indagine tecnica. La censura è infondata. La Corte di Appello non ha affatto omesso l’esame dei motivi di appello incidentale formulati dal Gareddu, ma li ha esaminati congiuntamente a quelli dell’appello principale, affermando testualmente: “Nel merito delle due impugnazioni, che devono essere esaminate congiuntamente per la stretta connessione delle due esposte questioni, deve rilevarsi che l’appello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è fondato” (cfr. pag. 4 della sentenza). Del resto, corrisponde a logica che il giudice di merito, di fronte a due impugnazioni, una principale ed una incidentale, che sostanzialmente propongono due contrapposte versioni della medesima fattispecie negoziale, proceda ad un esame unitario di esse. Nel caso specifico, la Corte capitolina ha valorizzato, nell’ambito di tale esame congiunto delle due contrapposte impugnazioni, le conclusioni del C.T.U., facendole proprie, all’esito di un giudizio in fatto nonutilmente censurabile in questa sede. Per quanto poi attiene, in modo specifico, alla deduzione di profili di nullità della consulenza tecnica, il ricorrente non dimostra in modo adeguato di averli tempestivamente proposti; egli, infatti, afferma di averli sollevati per la prima volta all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed indica come data di deposito della consulenza quella del 20.3.2008. Non dimostra, tuttavia, in alcun modo che l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse la prima difesa utile, né deduce e dimostra di aver sollevato i predetti vizi in sede di indagine tecnica. Sul punto, occorre ribadire che “Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art.157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi –a pena di decadenza– nella prima istanza o dife sa successiva al suo deposito” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez.3, Sentenza n. del 25/02/2014 , Rv.630339 e Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. del 15/06/2018 , Rv. 649414). Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1226, 2697, 2727, 2729 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto in favore della [OSCURATO:PERSONA] anche il danno da lucro cessante, liquidandolo in forma equitativa, senza considerare che la facoltà del giudice di merito di ricorrere al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone che la parte danneggiata abbia fornito la prova dell’esistenza del danno risarcibile. Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie la Corte distrettuale non avrebbe rispettato tale criterio, in quanto avrebbe ritenuto provato che i cataloghi ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero inidonei alla diffusione; che essi non fossero stati utilizzati, nonostante che fossero nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]; e che quest’ultima non avesse potuto pubblicizzare aliunde i propri pacchetti turistici. Circostanze, queste, che –sempre secondo il ricorrente– non sarebbero state invece dimostrate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Alla base del danno riconosciuto a quest’ultima, dunque, vi sarebbe una presunzione fondata su una presunzione. Inoltre, nella liquidazione del danno la Corte territoriale non avrebbe indicato i criteri adottati, violando ulteriormente la disposizione di cui all’art.1223 c.c. Infine, non sarebbe comunque dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] il costo per la stampa dei cataloghi, posto che la stessa aveva eccepito proprio l’impossibilità di stamparli, con il telegramma di contestazione del maggio 1997, ritenuto valido dalla Corte di merito. La censura, nelle sue varie articolazioni, è infondata. La Corte di Appello ha fondato la sua decisione a partire dal danno dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA], pari al costo della stampa dei cataloghi (€ 8.850). In relazione a detto pregiudizio, va rigettata l’eccezione proposta dal ricorrente, secondo cui la stampa avrebbe potuto essere evitata: la prestazione che era stata commissionata dalla [OSCURATO:PERSONA] al Gareddu, infatti, era finalizzata alla realizzazione dei cataloghi per pubblicizzare i pacch etti turistici della Malfatt i. La stampa dei cataloghi predetti, dunque, costituiva un passaggio obbligato per la committente, la quale ha utilizzato le pellicole e gli altri materiali forniti dal Gareddu per la finalità all a quale ess i avrebbero dovuto assolvere. Il fatto che il vizio contestato consistesse nella non stampabilità di alcune di tali pellicole non è rilevante, in quanto l’odierno ricorrente non ha provato di essersi, dopo la ricezione del telegramma di contestazione del maggio 1997, attivato per la consegna di materiali sostitutivi di quelli ritenuti non idonei. Del resto, il fatto che una pellicola non sia idonea alla stampa non può che essere scoperto quando il relativo processo viene avviato, onde la [OSCURATO:PERSONA] ha, in totale buona fede, consegnato quanto ricevuto dal Gareddu allo stampatore, e solo dopo aver ritirato le stampe dei cataloghi ha verificato l’inidoneità delle pellicole alle quali si riferisce la causa. Una volta acquisita, attraverso il ragionamento non implausibile dianzi delineato, la prova del danno emergente, la Corte distrettuale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto utilizzare i cataloghi per i propri fini commerciali, ed ha quindi configurato anche il danno da lucro cessante, determinandolo in via equitativa in € 20.000. Non si configura affatto una presunzione fondata su una presunzione, poiché la Corte capitolina ha determinato il predetto importo tenendo conto del fatto che “La parte appellante, a tal proposito, aveva già fornito idonea documentazione attestante la sua consolidata attività nel campo della organizzazione e vendita di viaggi e pacchetti turistici e le attività già in atto per la stagione turistica 1997; elementi che confermano come fosse più che probabile l’insorgenza di perdite commerciali conseguenti il mancato utilizzo del materiale pubblicitario commissionato all’appellato” (cfr. pag. 7 della sentenza). La valutazione equitativa, dunque, è stata compiuta in base alle prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], circa la natura della sua attività e le iniziative che aveva già intrapreso, all’epoca dei fatti, per la stagione turistica 1997. La Corte territoriale ha dunque svolto un giudizio in fatto, nei limiti consentiti dalle norme, determinando equitativamente il danno da lucro cessantespettante alla committente. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1227 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di attribuire alla committente [OSCURATO:PERSONA] ed alla tipografia che in concreto aveva provveduto alla stampa dei cataloghi una quota di corresponsabilità nella causazione del danno pari, rispettivamente, al 10% per la prima ed al 20% per la seconda: quote, queste, che erano state indicate dalla C.T.U. esperita nel corso del primo grado di giudizio. La censura è infondata. La Corte di Appello non ha applicato alcuna delle due decurtazioni indicate dal ricorrente, poiché ha ritenuto che non avesse alcuna incidenza, sulla configurazione della responsabilità del Gareddu, la presenza di concause del complessivo risultato pregiudizievole subito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito ha infatti ritenuto che i due rapporti contrattuali intrattenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] , rispettivamente, con il Gareddu, per la predisposizione dei materiali per la stampa, e con la [OSCURATO:SOCIETA]. , per la stampa materiale dei cataloghi, fossero tra loro autonomi e indipendenti. Tale ricostruzione del rapporto negoziale intercorso tra le parti non è superata dalla censura, con la quale il ricorrente non contesta l’autonomia dei predetti rapporti, ma si limita a rivendicare una riduzione della sua quota di responsabilità, proponendo in tal modo una sostanziale rilettura delle risultanze istruttorie, in funzione della revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito. In tale operazione, che già in sé è inammissibile, il ricorrente omette, peraltro, financo di indicare il passaggio della C.T.U. sul quale egli fonda la sua censura, e di dare atto che la questione era stata riproposta nei motivi di appello; dal che deriva un ulteriore profilo di inammissibilità della doglianza per carenza di specificità. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza