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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01519/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004 (capo 2) nonché per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 55 e 1161 R.D. n. 327 del 1942, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.190 di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla data di realizzazione dell'intervento contestato per omessa valutazione dei documenti degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) nonché violazione di legge per mancato riconoscimento del termine prescrizionale (secondo motivo); considerato che il primo ed il secondo motivo, tra loro strettamente connessi, espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte di appello non ha correttamente ritenuto decorso il termine prescrizionale per il reato de quo atteso che, nel caso in esame, non risultano finiture al campo di beach volley nell'anno 2019 e, dunque, non vi è prova dell'avvenuta ultimazione di quei lavori; peraltro, dalle fonti dichiarative riversate in atti, risulta secondo la corte e secondo lo stesso ricorrente che l'ultimazione dei lavori risalga al periodo estivo del 2020, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], laddove precisava che il campo da beach volley è stato realizzato nel periodo estivo del 2020 su di una pedana già esistente dal 2018, corrispondente a quanto è rilevabile dalla foto aerea; va aggiunto che come si desume dalla sentenza e dalla stessa pena calcolata unitariamente per tutti i fatti di cui al capo 1, gli stessi sono stati considerati, legittimamente, in maniera unitaria - senza del resto contestazione sul punto - per cui la prescrizione, come in sostanza ritenuto dalla corte, deve decorrere dall'ultimo atto di realizzazione delle opere appunto risalente all'estate del 2020. ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004 (capo 2) nonché per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 55 e 1161 R.D. n. 327 del 1942, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.190 di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla data di realizzazione dell'intervento contestato per omessa valutazione dei documenti degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) nonché violazione di legge per mancato riconoscimento del termine prescrizionale (secondo motivo); considerato che il primo ed il secondo motivo, tra loro strettamente connessi, espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte di appello non ha correttamente ritenuto decorso il termine prescrizionale per il reato de quo atteso che, nel caso in esame, non risultano finiture al campo di beach volley nell'anno 2019 e, dunque, non vi è prova dell'avvenuta ultimazione di quei lavori; peraltro, dalle fonti dichiarative riversate in atti, risulta secondo la corte e secondo lo stesso ricorrente che l'ultimazione dei lavori risalga al periodo estivo del 2020, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], laddove precisava che il campo da beach volley è stato realizzato nel periodo estivo del 2020 su di una pedana già esistente dal 2018, corrispondente a quanto è rilevabile dalla foto aerea; va aggiunto che come si desume dalla sentenza e dalla stessa pena calcolata unitariamente per tutti i fatti di cui al capo 1, gli stessi sono stati considerati, legittimamente, in maniera unitaria - senza del resto contestazione sul punto - per cui la prescrizione, come in sostanza ritenuto dalla corte, deve decorrere dall'ultimo atto di realizzazione delle opere appunto risalente all'estate del 2020. ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novemb
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