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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2026

Cassazione n. 24558/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2379 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 34/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 132/2021;Numero registro generale 19633/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/202613/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 07/08/20261.

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza diprimo grado di rigetto dell’opposizione originariamente propostada [OSCURATO:SOCIETA] sociale a r.l. al verbale diispezione del 30/3/2016 con cui erano state accertate omissionicontributive per avere la società “occupato in nero esuccessivamente dissimulato, veri e propri rapporti di lavorosubordinato” con soci lavoratori (in assenza però di versamentodi quote sociali e di partecipazione alla vita sociale dellacooperativa) mediante la costituzione di “simulati contratti aprogetto, di collaborazione professionale ex art. 2222 c.c., e diapprendistato professionalizzante”, per lo svolgimento dimansioni di cura di minori accolti nella struttura della società,come comunità rieducativa, allontanati dalle famiglie perdisposizione della magistratura minorile.La Corte territoriale ha ritenuto che, con riguardo ai contratti dicollaborazione a progetto, mancava la sufficiente indicazione diuno specifico progetto o programma di lavoro, essendo descrittemansioni che integrano sostanzialmente l’oggetto sociale,laddove non è consentito ricorrere a tali forme contrattuali perfar fronte ad una necessità strutturale dell’azienda o perindefinite o modificabili esigenze aziendali, ed essendo stateraccolte deposizioni testimoniali descrittive di una distribuzionedi turni con orari prestabiliti, della percezione di un compensopredeterminato, della partecipazione a riunioni organizzative,sicché si intendeva operante la sanzione della conversione inrapporto subordinato ai sensi dell’art. 69 d.lgs. 276/03.Riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante ex art.Numero registro generale 19633/202249 d.lgs. 276/03, avente causa mista di addestramento praticoN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026e insegnamento complementare per l’acquisizione di unDaat a pubblicazione 07/08/2026qualifica professionale attraverso la formazione, mancava nellalettera di assunzione la qualifica finale da conseguire essendoriportata la sola qualifica di ingresso, e mancava la produzionedei registri di presenza e degli attestati di frequenza ricognitividello svolgimento di attività formative, e per un lavoratoremancava anche il piano formativo.

Riguardo alle collaborazioniautonome ex art. 2222 c.c. era stato accertato che le dueeducatrici erano inserite nell’organico aziendale, impegnandosiin turni di 5 giorni a settimana, in regime di full time, consoggezione alle direttive ed istruzioni sul lavoro, date daldirettore e dai superiori gerarchici.

Quanto al lavoro in nero erastato accertato che prima della loro assunzione comecollaboratori a progetto o come apprendisti, i lavoratori avevanosvolto attività di volontariato senza però alcuna variazione nelleconcrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorativesvolte nei due consecutivi periodi.

In sostanza, per tutti ilavoratori era stato accertato il rapporto di lavoro subordinato,quale presupposto per il recupero contributivo.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàcooperativa, affidandosi a 3 motivi; INPS è rimasta intimata.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del13 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 co.1 e 69 d.lgs. 276/03 per avere la Corted’appello errato nell’applicazione delle norme di disciplina dellaNumero registro generale 19633/2022materia; era stato ritenuto che il progetto indicato nei contrattiN, umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026consistente nell’ “organizzare e gestire il progetto educativo chDeat a pubblicazione 07/08/2026il Tribunale dei minori vorrà affidare alla committente e ospitatipresso la casa di accoglienza”, non valesse ad individuare unospecifico progetto, attinente sostanzialmente alla assegnazionedi mansioni integranti l’attività di impresa svolta dal datore dilavoro; invero, ritiene la ricorrente, non è richiesto che ilprogetto attenga ad una attività eccezionale, originale, diversada quella ordinaria di impresa, né deve trattarsi di una attivitàaltamente specialistica, unica, irripetibile, ma occorrel’indicazione di un risultato che giustifichi l’autonomia gestionaledel progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi che nellemodalità di realizzazione; e nel contratto, osserva la parte, eraindicato il “progetto educativo” dei minori affidati alla Comunitàgestita dalla cooperativa, e non si riferiva all’intera attivitàsvolta dalla società, che comunque era tenuta a garantire aiminori il vitto, l’alloggio, la pulizia, e l’espletamento di attivitàquotidiane, estranee al progetto precipuamente educativo.1.1 - Il motivo è infondato.

Va tenuto distinto il progettoeducativo per il quale occorre avvalersi di personale specialisticoche segue il programma, attui il percorso specifico per ciascunminore e realizzi un obiettivo di recupero, dalla attività dellacooperativa che non si limita a garantire una statica accoglienzadi minori allontanati dalla famiglia ma si traduce nella creazionedi una comunità educativa volta ad accogliere minori allontanatidalla famiglia per disposizione della magistratura minorile.

Nelsuo complesso operativo la cooperativa sociale deve potersiavvalere non solo di idonea struttura e adeguata organizzazionedi mezzi e personale, ma anche di programmi specifici perassistenza, accoglienza, rieducazione di ciascun minore Nsumoetrtoo re gistro generale 19633/2022Numero sezionale 2379/2026ogni profilo e per soddisfarne precipue esigenze e bisognNui.m e ro di raccolta generale 24558/2026Data pubblicazione 07/08/20261.2 - Ove la società intenda avvalersi di singole collaborazionioccorre che la specificità del progetto risulti esplicitata nelcontratto, avente forma scritta ad probationem, in mancanzadel quale esso si converte ex art. 69 in lavoro subordinato atempo indeterminato; il progetto specifico non è solo unrequisito dell’oggetto contrattuale ma una finalità giustificatricedel tipo contrattuale che, altrimenti, rimane ancorato alla formabasica della subordinazione in cui in esso si converte ope legisex art. 69 co.1.; e sul punto l’impugnata sentenza, hacorrettamente applicato la regula juris.1.3 - Si rammenti quanto argomentato da questa Corte in ord.n.27543/20: In tema di contratto di lavoro a progetto, il regimesanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, purimponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delrapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte estrutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1,sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativainstaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto,realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis",restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapportiin esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi incui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmenteaccertata, attraverso la valutazione del comportamento delleparti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazionein un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza allatipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.1.4 - La Corte territoriale attraverso il compiuto accertamentodi fatto svolto su base documentale e testimoniale, haNumero registro generale 19633/2022correttamente applicato il testo normativo, avendo interpretatoN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026il tenore letterale delle clausole contrattuali in modo organico Deat a pubblicazione 07/08/2026coerente con l’oggetto dell’attività sociale; alla valutazione diaspecificità della previsione progettuale in ambito contrattualeè stato abbinato anche l’ulteriore approfondimento sul concretocomportamento delle parti posteriore alla stipulazione delcontratto, emergendo dati sulla turnazione lavorative, sulrecupero di eventuali assenze, su riunioni organizzative, sullapercezione di un compenso eterodeterminato, sull’inserimentodei collaboratori nella organizzazione produttiva datoriale.

Lasoluzione a cui la Corte è pervenuta, in linea con l’accertamentoispettivo, è esente da censure di legittimità.2.

Con il secondo motivo la società deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2094 c.c. in relazione all’art. 61 co.1 d.lgs. 276/03, all’art. 2222c.c., e all’art. 17 lett.

D, d.lgs. 117/2017, per avere la Corted’appello ritenuto sussistente la subordinazione in concomitanzacon la vigenza dei contratti a progetto, con i contratti dicollaborazione autonoma e con i periodi in cui i lavoratoriavevano prestato attività di volontariato.

In particolare, nellacooperativa sociale, poiché operante nel cd. terzo settore, èprevisto lo svolgimento di attività di volontariato da parte di chiper sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità edel bene comune, in modo personale, spontaneo, gratuito,senza fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Purtrattandosi di normativa entrata in vigore in epoca successiva alperiodo oggetto della controversa contribuzione, da essa sipoteva trarre un paradigma generale rispetto al quale poterscrutinare le prestazioni lavorative rese in favore di enti operantiin ambiti solidaristici; e non aveva rilievo la circostanza cheNumero registro generale 19633/2022sussistesse la qualità di socio in capo ai lavoratori quanto laN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026prestazione resa in regime di volontariato.

Ritiene la partDeat a pubblicazione 07/08/2026ricorrente che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare lacausa effettiva dei rapporti in contestazione, le cui prestazioninon sono obbligatorie ma spontanee; e dall’esame testimonialeera emerso che l’orario veniva discusso e deciso senza alcunaimposizione, che non v’era chi impartiva ordini o direttive, cheuna volta definito il progetto ogni professionista “lavora diconseguenza”, che il volontario aderente alla cooperativa comesocio iniziava poi a collaborare con contratti a progetto o diapprendistato.

Rileva quindi la mancanza di prova del vincolo disoggezione al potere direttivo organizzativo e disciplinare deldatore di lavoro, discendente da ordini specifici e dall’eserciziodi attività di vigilanza e controllo in esecuzione delle prestazionilavorative, con conseguente limitazione di autonomia edinserimento nell’organizzazione aziendale; altri elementi, comel’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanzadi un orario, e la forma della retribuzione, assumono naturameramente sussidiaria e di per sé non decisiva.2.1 - Il motivo è infondato: non si confronta con il nucleocentrale del percorso argomentativo svolto in sentenza, che nonrisiede nel fatto che alcuni lavoratori assunti a progetto o concontratto di collaborazione abbiano in precedenza svolto attivitàdi volontariato, quanto nel giudizio comparativo attinente allacircostanza che le prestazioni svolte nel periodo di volontariatofossero poi del tutto sovrapponibili, per modalità di esecuzione,a quanto di seguito contrattualizzato La parte ricorrente non siduole del fatto che quelle modalità lavorative svolte nel periododi volontariato non fossero espressive di subordinazione oppureche l’equiparazione postuma al lavoro riqualificato comesubordinato non fosse idonea a tradurre, a posteriori, ilNumero registro generale 19633/2022volontariato in subordinazione, oppure ancora che nel periodoN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026di “volontariato” non fossero ravvisabili gli indici sintomatiDcait a pubblicazione 07/08/2026della subordinazione; resta invece ancorata alla natura delrapporto pre-contrattualizzato, mentre in sentenza si valorizzala prospettiva dinamica del rapporto del volontario che diventasocio e lavora in cooperativa, a prestazioni lavorative invariate.2.2 - Nel riportare i brani delle deposizioni testimoniali ilricorrente tenta di introdurre, sotto forma di violazione di legge,una diversa interpretazione dei fatti; ma in concreto, dallalettura degli stralci delle deposizioni riportate nel ricorso,risultano alcune circostanze sintomatiche della subordinazione,come l’esercizio di direttive e del potere disciplinare di tale sig.Speranza, l’esistenza di transazioni sul rimborso spese che, sericonosciuto in misura ad esso superiore, non è più espressivadi gratuità in ambito di volontariato (sul punto, si vedano lpronunce di questa Corte, sent. n. 12964/2008, n. 10974/10 ealtre collegate) è stato affermato da questa Corte, con sent. sez.lav. n. 9468/13 che non ricorrono gli estremi della prestazionedi volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, sianostate corrisposte somme di danaro, essendo onere della parteconvenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di unrapporto di lavoro subordinato dimostrare che la lorocorresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese,non superando l'ammontare di queste.

Sotto il profilo fiscale, èstato ulteriormente precisato (Cass. sez. 5, sent. 244451/2018)che “per evitare che il rapporto associativo mascheri unrapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, evanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione,gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propriassociati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati aspese specificamente individuate e documentate”.Numero registro generale 19633/20222.3 - Per contro, non risulta un dibattito su prove contrarieN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026offerte dalla parte che intende negare la subordinazione, ovverDoat a pubblicazione 07/08/2026che si sia trattato di un lavoro gratuito o compensato con merorimborso spese (nei limiti specifici e documentati di cui innanzi);per escludere il volontariato, quale modalità di lavoro spontaneoe gratuito, non occorre che i collaboratori siano legatiall'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato,ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche setemporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazioneaziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto esotto la vigilanza dell'imprenditore.

Il percorso argomentativosvolto nella impugnata sentenza che ha affrontato il temaillustrando circostanze di fatto emerse dalle prove testimonialinon si discosta dai richiamati principi; neppure è statocontestato il rilievo espresso in sentenza circa la inopponibilitàall’istituto previdenziale della transazione intervenuta tra datoredi lavoro e lavoratore considerato che l’obbligo contributivo (dicui si discute) si fonda sul calcolo della retribuzione imponibile,indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi sianoadempiuti o che lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti(Cass. 2642/2014), ovvero che abbia definito le proprie pretesecon transazione (da Cass. ord. n.15411/2020: La transazione èestranea al rapporto di lavoro ed agli obblighi contributivi,perché alla base del calcolo degli oneri previdenziali devesempre essere posta la retribuzione prevista per legge o percontratto, individuale o collettivo; ne consegue che le sommepagate a titolo di transazione dipendono da quest'ultimocontratto e non dal diverso contratto di lavoro, sicchél'assoggettabilità a contribuzione delle poste contenutenell'accordo transattivo è conseguenza dell'accertata naturaretributiva delle stesse).Numero registro generale 19633/20223.

Con il terzo motivo la società cooperativa deduce, in relazioneN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026all’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per non aveDrat a pubblicazione 07/08/2026posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti,incorrendo in error in procedendo per violazione dell’art 115c.p.c.: la Corte d’appello aveva dato prevalenza al verbaleispettivo, oggetto di libera valutazione, ma occorre il concorsocon altri elementi di prova, e la Corte territoriale aveva del tuttoomesso l’esame delle risultanze dell’istruttoria testimonialevalorizzando unicamente il verbale ispettivo, senza neppuredarne conto in motivazione.

Neppure erano state considerate leconfessioni stragiudiziali di coloro che avevano espressamentenegato il rapporto subordinato, avendo svolto occasionalmentele proprie prestazioni quale soci volontari o svolgendo attivitàlibero-professionale in favore della cooperativa.3.1 – Il motivo è infondato.

La violazione dell’art. 115 c.p.c.presuppone che il giudice abbia giudicato su prove nonintrodotte dalle parti ma di sua iniziativa, al di fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli dalla legge, ovvero abbia ritenuto pacificidei fatti contestati; o abbia disatteso la libera valutazione delleprove o abbia valutato con prudente apprezzamento una provasoggetta a diverso regime (in tal senso, cfr. Cass. n. 9731/25,20867/2020, 6774/22, 34786/21, 32505/23).

Non si ravvisa ladedotta violazione di legge nell’avere il giudice dato prevalenza,nel proprio insindacabile ed autonomo giudizio di valutazionedelle prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo chericorrano casi di valutazione legale della prova, alle risultanzedel verbale ispettivo, integrante prova liberamente valutabile exart. 116 c.p.c.

Sulla valenza probatoria del verbale ispettivo, sirichiami la pronuncia di questa Corte sent. n. 14965/2012 “Nelgiudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativodel credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare iNumero registro generale 19633/2022fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi suN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026rapporto ispettivo.

A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionaDrait a pubblicazione 07/08/2026dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino aquerela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quandoesprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, medianteallegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando,comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso congli altri elementi probatori”.

Ancora, si rammenti quantoargomentato in ord. 5851/2024 “Nel giudizio sul rapportoprevidenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella suanatura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare lalegittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dalgiudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.”, ed anche sent. 9251/2010:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali eassistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova deifatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza oda loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che iverbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per ledichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agliispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile eapprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanzeistruttorie raccolte o richieste dalle parti”.

Analogamente, sultema si veda anche recente ord. n. 10634/2025 sul liberoapprezzamento valutativo delle dichiarazioni rese dai lavoratoriin corso di operazioni ispettive e verbalizzate, da parte delgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione ditutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a talidichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti,rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, fermaNumero registro generale 19633/2022restando la necessità di adeguata motivazione.

Per le altreN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertatDoat a pubblicazione 07/08/2026nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o inseguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alverbale alcun valore probatorio precostituito, neppure dipresunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzantedeve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale puòvalutarne l'importanza ai fini della prova (Cass. ord.23252/2024).

Il percorso valutativo degli elementi probatoriraccolti, svolto dai giudici di merito, dall’esito conforme nei duegradi di giudizio, è esente da censure.4.

Da tutto quanto innanzi discende la pronuncia di rigetto delricorso.

Nulla si dispone in ordine alle spese processuali nonessendosi costituito l’istituto regolarmente intimato.

Seguono ledisposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2379 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 34/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 132/2021;Numero registro generale 19633/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/202613/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 07/08/20261. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza diprimo grado di rigetto dell’opposizione originariamente propostada [OSCURATO:SOCIETA] sociale a r.l. al verbale diispezione del 30/3/2016 con cui erano state accertate omissionicontributive per avere la società “occupato in nero esuccessivamente dissimulato, veri e propri rapporti di lavorosubordinato” con soci lavoratori (in assenza però di versamentodi quote sociali e di partecipazione alla vita sociale dellacooperativa) mediante la costituzione di “simulati contratti aprogetto, di collaborazione professionale ex art. 2222 c.c., e diapprendistato professionalizzante”, per lo svolgimento dimansioni di cura di minori accolti nella struttura della società,come comunità rieducativa, allontanati dalle famiglie perdisposizione della magistratura minorile.La Corte territoriale ha ritenuto che, con riguardo ai contratti dicollaborazione a progetto, mancava la sufficiente indicazione diuno specifico progetto o programma di lavoro, essendo descrittemansioni che integrano sostanzialmente l’oggetto sociale,laddove non è consentito ricorrere a tali forme contrattuali perfar fronte ad una necessità strutturale dell’azienda o perindefinite o modificabili esigenze aziendali, ed essendo stateraccolte deposizioni testimoniali descrittive di una distribuzionedi turni con orari prestabiliti, della percezione di un compensopredeterminato, della partecipazione a riunioni organizzative,sicché si intendeva operante la sanzione della conversione inrapporto subordinato ai sensi dell’art. 69 d.lgs. 276/03.Riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante ex art.Numero registro generale 19633/202249 d.lgs. 276/03, avente causa mista di addestramento praticoN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026e insegnamento complementare per l’acquisizione di unDaat a pubblicazione 07/08/2026qualifica professionale attraverso la formazione, mancava nellalettera di assunzione la qualifica finale da conseguire essendoriportata la sola qualifica di ingresso, e mancava la produzionedei registri di presenza e degli attestati di frequenza ricognitividello svolgimento di attività formative, e per un lavoratoremancava anche il piano formativo. Riguardo alle collaborazioniautonome ex art. 2222 c.c. era stato accertato che le dueeducatrici erano inserite nell’organico aziendale, impegnandosiin turni di 5 giorni a settimana, in regime di full time, consoggezione alle direttive ed istruzioni sul lavoro, date daldirettore e dai superiori gerarchici. Quanto al lavoro in nero erastato accertato che prima della loro assunzione comecollaboratori a progetto o come apprendisti, i lavoratori avevanosvolto attività di volontariato senza però alcuna variazione nelleconcrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorativesvolte nei due consecutivi periodi. In sostanza, per tutti ilavoratori era stato accertato il rapporto di lavoro subordinato,quale presupposto per il recupero contributivo.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàcooperativa, affidandosi a 3 motivi; INPS è rimasta intimata.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del13 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 co.1 e 69 d.lgs. 276/03 per avere la Corted’appello errato nell’applicazione delle norme di disciplina dellaNumero registro generale 19633/2022materia; era stato ritenuto che il progetto indicato nei contrattiN, umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026consistente nell’ “organizzare e gestire il progetto educativo chDeat a pubblicazione 07/08/2026il Tribunale dei minori vorrà affidare alla committente e ospitatipresso la casa di accoglienza”, non valesse ad individuare unospecifico progetto, attinente sostanzialmente alla assegnazionedi mansioni integranti l’attività di impresa svolta dal datore dilavoro; invero, ritiene la ricorrente, non è richiesto che ilprogetto attenga ad una attività eccezionale, originale, diversada quella ordinaria di impresa, né deve trattarsi di una attivitàaltamente specialistica, unica, irripetibile, ma occorrel’indicazione di un risultato che giustifichi l’autonomia gestionaledel progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi che nellemodalità di realizzazione; e nel contratto, osserva la parte, eraindicato il “progetto educativo” dei minori affidati alla Comunitàgestita dalla cooperativa, e non si riferiva all’intera attivitàsvolta dalla società, che comunque era tenuta a garantire aiminori il vitto, l’alloggio, la pulizia, e l’espletamento di attivitàquotidiane, estranee al progetto precipuamente educativo.1.1 - Il motivo è infondato. Va tenuto distinto il progettoeducativo per il quale occorre avvalersi di personale specialisticoche segue il programma, attui il percorso specifico per ciascunminore e realizzi un obiettivo di recupero, dalla attività dellacooperativa che non si limita a garantire una statica accoglienzadi minori allontanati dalla famiglia ma si traduce nella creazionedi una comunità educativa volta ad accogliere minori allontanatidalla famiglia per disposizione della magistratura minorile. Nelsuo complesso operativo la cooperativa sociale deve potersiavvalere non solo di idonea struttura e adeguata organizzazionedi mezzi e personale, ma anche di programmi specifici perassistenza, accoglienza, rieducazione di ciascun minore Nsumoetrtoo re gistro generale 19633/2022Numero sezionale 2379/2026ogni profilo e per soddisfarne precipue esigenze e bisognNui.m e ro di raccolta generale 24558/2026Data pubblicazione 07/08/20261.2 - Ove la società intenda avvalersi di singole collaborazionioccorre che la specificità del progetto risulti esplicitata nelcontratto, avente forma scritta ad probationem, in mancanzadel quale esso si converte ex art. 69 in lavoro subordinato atempo indeterminato; il progetto specifico non è solo unrequisito dell’oggetto contrattuale ma una finalità giustificatricedel tipo contrattuale che, altrimenti, rimane ancorato alla formabasica della subordinazione in cui in esso si converte ope legisex art. 69 co.1.; e sul punto l’impugnata sentenza, hacorrettamente applicato la regula juris.1.3 - Si rammenti quanto argomentato da questa Corte in ord.n.27543/20: In tema di contratto di lavoro a progetto, il regimesanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, purimponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delrapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte estrutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1,sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativainstaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto,realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis",restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapportiin esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi incui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmenteaccertata, attraverso la valutazione del comportamento delleparti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazionein un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza allatipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.1.4 - La Corte territoriale attraverso il compiuto accertamentodi fatto svolto su base documentale e testimoniale, haNumero registro generale 19633/2022correttamente applicato il testo normativo, avendo interpretatoN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026il tenore letterale delle clausole contrattuali in modo organico Deat a pubblicazione 07/08/2026coerente con l’oggetto dell’attività sociale; alla valutazione diaspecificità della previsione progettuale in ambito contrattualeè stato abbinato anche l’ulteriore approfondimento sul concretocomportamento delle parti posteriore alla stipulazione delcontratto, emergendo dati sulla turnazione lavorative, sulrecupero di eventuali assenze, su riunioni organizzative, sullapercezione di un compenso eterodeterminato, sull’inserimentodei collaboratori nella organizzazione produttiva datoriale. Lasoluzione a cui la Corte è pervenuta, in linea con l’accertamentoispettivo, è esente da censure di legittimità.2. Con il secondo motivo la società deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2094 c.c. in relazione all’art. 61 co.1 d.lgs. 276/03, all’art. 2222c.c., e all’art. 17 lett. D, d.lgs. 117/2017, per avere la Corted’appello ritenuto sussistente la subordinazione in concomitanzacon la vigenza dei contratti a progetto, con i contratti dicollaborazione autonoma e con i periodi in cui i lavoratoriavevano prestato attività di volontariato. In particolare, nellacooperativa sociale, poiché operante nel cd. terzo settore, èprevisto lo svolgimento di attività di volontariato da parte di chiper sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità edel bene comune, in modo personale, spontaneo, gratuito,senza fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. Purtrattandosi di normativa entrata in vigore in epoca successiva alperiodo oggetto della controversa contribuzione, da essa sipoteva trarre un paradigma generale rispetto al quale poterscrutinare le prestazioni lavorative rese in favore di enti operantiin ambiti solidaristici; e non aveva rilievo la circostanza cheNumero registro generale 19633/2022sussistesse la qualità di socio in capo ai lavoratori quanto laN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026prestazione resa in regime di volontariato. Ritiene la partDeat a pubblicazione 07/08/2026ricorrente che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare lacausa effettiva dei rapporti in contestazione, le cui prestazioninon sono obbligatorie ma spontanee; e dall’esame testimonialeera emerso che l’orario veniva discusso e deciso senza alcunaimposizione, che non v’era chi impartiva ordini o direttive, cheuna volta definito il progetto ogni professionista “lavora diconseguenza”, che il volontario aderente alla cooperativa comesocio iniziava poi a collaborare con contratti a progetto o diapprendistato. Rileva quindi la mancanza di prova del vincolo disoggezione al potere direttivo organizzativo e disciplinare deldatore di lavoro, discendente da ordini specifici e dall’eserciziodi attività di vigilanza e controllo in esecuzione delle prestazionilavorative, con conseguente limitazione di autonomia edinserimento nell’organizzazione aziendale; altri elementi, comel’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanzadi un orario, e la forma della retribuzione, assumono naturameramente sussidiaria e di per sé non decisiva.2.1 - Il motivo è infondato: non si confronta con il nucleocentrale del percorso argomentativo svolto in sentenza, che nonrisiede nel fatto che alcuni lavoratori assunti a progetto o concontratto di collaborazione abbiano in precedenza svolto attivitàdi volontariato, quanto nel giudizio comparativo attinente allacircostanza che le prestazioni svolte nel periodo di volontariatofossero poi del tutto sovrapponibili, per modalità di esecuzione,a quanto di seguito contrattualizzato La parte ricorrente non siduole del fatto che quelle modalità lavorative svolte nel periododi volontariato non fossero espressive di subordinazione oppureche l’equiparazione postuma al lavoro riqualificato comesubordinato non fosse idonea a tradurre, a posteriori, ilNumero registro generale 19633/2022volontariato in subordinazione, oppure ancora che nel periodoN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026di “volontariato” non fossero ravvisabili gli indici sintomatiDcait a pubblicazione 07/08/2026della subordinazione; resta invece ancorata alla natura delrapporto pre-contrattualizzato, mentre in sentenza si valorizzala prospettiva dinamica del rapporto del volontario che diventasocio e lavora in cooperativa, a prestazioni lavorative invariate.2.2 - Nel riportare i brani delle deposizioni testimoniali ilricorrente tenta di introdurre, sotto forma di violazione di legge,una diversa interpretazione dei fatti; ma in concreto, dallalettura degli stralci delle deposizioni riportate nel ricorso,risultano alcune circostanze sintomatiche della subordinazione,come l’esercizio di direttive e del potere disciplinare di tale sig.Speranza, l’esistenza di transazioni sul rimborso spese che, sericonosciuto in misura ad esso superiore, non è più espressivadi gratuità in ambito di volontariato (sul punto, si vedano lpronunce di questa Corte, sent. n. 12964/2008, n. 10974/10 ealtre collegate) è stato affermato da questa Corte, con sent. sez.lav. n. 9468/13 che non ricorrono gli estremi della prestazionedi volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, sianostate corrisposte somme di danaro, essendo onere della parteconvenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di unrapporto di lavoro subordinato dimostrare che la lorocorresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese,non superando l'ammontare di queste. Sotto il profilo fiscale, èstato ulteriormente precisato (Cass. sez. 5, sent. 244451/2018)che “per evitare che il rapporto associativo mascheri unrapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, evanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione,gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propriassociati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati aspese specificamente individuate e documentate”.Numero registro generale 19633/20222.3 - Per contro, non risulta un dibattito su prove contrarieN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026offerte dalla parte che intende negare la subordinazione, ovverDoat a pubblicazione 07/08/2026che si sia trattato di un lavoro gratuito o compensato con merorimborso spese (nei limiti specifici e documentati di cui innanzi);per escludere il volontariato, quale modalità di lavoro spontaneoe gratuito, non occorre che i collaboratori siano legatiall'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato,ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche setemporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazioneaziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto esotto la vigilanza dell'imprenditore. Il percorso argomentativosvolto nella impugnata sentenza che ha affrontato il temaillustrando circostanze di fatto emerse dalle prove testimonialinon si discosta dai richiamati principi; neppure è statocontestato il rilievo espresso in sentenza circa la inopponibilitàall’istituto previdenziale della transazione intervenuta tra datoredi lavoro e lavoratore considerato che l’obbligo contributivo (dicui si discute) si fonda sul calcolo della retribuzione imponibile,indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi sianoadempiuti o che lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti(Cass. 2642/2014), ovvero che abbia definito le proprie pretesecon transazione (da Cass. ord. n.15411/2020: La transazione èestranea al rapporto di lavoro ed agli obblighi contributivi,perché alla base del calcolo degli oneri previdenziali devesempre essere posta la retribuzione prevista per legge o percontratto, individuale o collettivo; ne consegue che le sommepagate a titolo di transazione dipendono da quest'ultimocontratto e non dal diverso contratto di lavoro, sicchél'assoggettabilità a contribuzione delle poste contenutenell'accordo transattivo è conseguenza dell'accertata naturaretributiva delle stesse).Numero registro generale 19633/20223. Con il terzo motivo la società cooperativa deduce, in relazioneN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026all’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per non aveDrat a pubblicazione 07/08/2026posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti,incorrendo in error in procedendo per violazione dell’art 115c.p.c.: la Corte d’appello aveva dato prevalenza al verbaleispettivo, oggetto di libera valutazione, ma occorre il concorsocon altri elementi di prova, e la Corte territoriale aveva del tuttoomesso l’esame delle risultanze dell’istruttoria testimonialevalorizzando unicamente il verbale ispettivo, senza neppuredarne conto in motivazione. Neppure erano state considerate leconfessioni stragiudiziali di coloro che avevano espressamentenegato il rapporto subordinato, avendo svolto occasionalmentele proprie prestazioni quale soci volontari o svolgendo attivitàlibero-professionale in favore della cooperativa.3.1 – Il motivo è infondato. La violazione dell’art. 115 c.p.c.presuppone che il giudice abbia giudicato su prove nonintrodotte dalle parti ma di sua iniziativa, al di fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli dalla legge, ovvero abbia ritenuto pacificidei fatti contestati; o abbia disatteso la libera valutazione delleprove o abbia valutato con prudente apprezzamento una provasoggetta a diverso regime (in tal senso, cfr. Cass. n. 9731/25,20867/2020, 6774/22, 34786/21, 32505/23). Non si ravvisa ladedotta violazione di legge nell’avere il giudice dato prevalenza,nel proprio insindacabile ed autonomo giudizio di valutazionedelle prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo chericorrano casi di valutazione legale della prova, alle risultanzedel verbale ispettivo, integrante prova liberamente valutabile exart. 116 c.p.c. Sulla valenza probatoria del verbale ispettivo, sirichiami la pronuncia di questa Corte sent. n. 14965/2012 “Nelgiudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativodel credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare iNumero registro generale 19633/2022fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi suN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionaDrait a pubblicazione 07/08/2026dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino aquerela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quandoesprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, medianteallegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando,comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso congli altri elementi probatori”. Ancora, si rammenti quantoargomentato in ord. 5851/2024 “Nel giudizio sul rapportoprevidenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella suanatura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare lalegittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dalgiudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.”, ed anche sent. 9251/2010:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali eassistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova deifatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza oda loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che iverbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per ledichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agliispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile eapprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanzeistruttorie raccolte o richieste dalle parti”. Analogamente, sultema si veda anche recente ord. n. 10634/2025 sul liberoapprezzamento valutativo delle dichiarazioni rese dai lavoratoriin corso di operazioni ispettive e verbalizzate, da parte delgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione ditutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a talidichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti,rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, fermaNumero registro generale 19633/2022restando la necessità di adeguata motivazione. Per le altreN umero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 24558/2026circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertatDoat a pubblicazione 07/08/2026nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o inseguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alverbale alcun valore probatorio precostituito, neppure dipresunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzantedeve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale puòvalutarne l'importanza ai fini della prova (Cass. ord.23252/2024). Il percorso valutativo degli elementi probatoriraccolti, svolto dai giudici di merito, dall’esito conforme nei duegradi di giudizio, è esente da censure.4. Da tutto quanto innanzi discende la pronuncia di rigetto delricorso. Nulla si dispone in ordine alle spese processuali nonessendosi costituito l’istituto regolarmente intimato. Seguono ledisposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 24558/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris