Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 20559/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

giusta procura in atti, condomicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alcontroricorso, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec deldifensore;– controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura inmargine al controricorso, con domicilio digitale presso l’indirizzo pecdel difensore;– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026EREDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 20559/2026DELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCARINI GDIaOta pRuGbblIicAaz,io ne 18/06/2026BRONZETTI VALERIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALTARIANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVO– intimati –avverso la sentenza n. 2248/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 26/03/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/06/2026 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.

FulvioTroncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] perNegri e Fiorucci e [OSCURATO:PERSONA] per Roma CapitaleGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di alcuni immobili inRoma, domandarono al Tribunale capitolino di condannare iproprietari delle villette a schiera limitrofe, tutte facenti parte di ununico comprensorio, nonché la IG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàcostruttrice del complesso residenziale, alla demolizione di quantoedificato in violazione delle distanze legali e al risarcimento deidanni.La IG [OSCURATO:PERSONA] ed i proprietari evocati, tra cui DomenicoSalvati e [OSCURATO:PERSONA], si costituirono con distinti atti,eccependo il difetto di contraddittorio nei confronti del condominioed ottenendo la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e del tecnicoprogettista del fabbricato [OSCURATO:PERSONA], per essere da questimanlevati.2 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 20559/2026Il Tribunale adito, in esito ad una c.t.u., condannò i proprietari delleData pubblicazione 18/06/2026villette all’arretramento del fabbricato fino al ripristino delle distanzelegali, nonché al risarcimento dei danni in ragione di euro 90.000 edaccolse la domanda di manleva – proposta da tutti i convenuti, adeccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nonavevano spiegato istanza in tal senso – nei confronti della sola IGImmobiliare Gonzaga.

L’analoga richiesta nei confronti dell’arch.Siciliano e di [OSCURATO:PERSONA] fu invece respinta.I Salvati-Fiorenza interposero appello.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistettero algravame.Con sentenza n. 2248/2021, la Corte d’appello di Roma riformòparzialmente il provvedimento impugnato, stante l’applicabilità, conriguardo alla sola violazione del limite di sagoma del fabbricato, disopravvenute disposizioni edilizie meno restrittive.

Rigettò il restodelle doglianze appellanti.

Accertata la ritualità dell’azione propostanei confronti di tutti i proprietari del complesso immobiliare –considerato quale edificio unico diviso in molteplici unità – sullascorta della CTU espletata in primo grado (di cui erano richiamatiampi stralci, soprattutto con riguardo all’integrazione dell’elaboratoperitale), i giudici di appello ribadirono la violazione dell’”inclinata” erespinsero le censure relative alla dedotta responsabilitàdell’Amministrazione comunale – riguardando la difformità dellacostruzione rispetto alla concessione edilizia un rapportopubblicistico intercorrente tra la p.a. ed il privato – nonché deltecnico progettista, invocata a norma dell’art. 2043 c.c., ma nonsupportata da prove in ordine alla scarsa diligenza del professionistae alla sussistenza di dolo o colpa grave.Avverso la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, articolato su quattro doglianze.Resistono, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéRoma [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore.3 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la IG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 20559/2026Gianluca Della Valle, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D ataV paubleblirciaozio ne 18/06/2026Bronzetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VittorioPavone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AriannaSambucini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioBevilacqua, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefania Orsini sono rimasti intimati.Nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore Generale ha sollecitato ilrigetto del ricorso.In prossimità della pubblica udienza, tutte le parti costituite hannodepositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONESulla scorta dell’eccezione sollevata dal Procuratore Generale, vapreliminarmente dichiarata la nullità della “comparsa di costituzionedi nuovo difensore” depositata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Fiorucci edella “memoria di costituzione con nuovo difensore” depositata daRoma [OSCURATO:PERSONA], entrambe dopo il tempestivo deposito dei rispettivicontroricorsi.Infatti, nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimentoinstaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 (come nella specie),la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con ilconferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallostesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art.83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciatacon atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83,comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso oal controricorso (Sez. 2, n. 12833 del 13 maggio 2025).1.

Attraverso la prima doglianza, articolata in relazione all’art. 360,n. 5 c.p.c., i ricorrenti deducono “travisamento e omissione didiscussione tra le parti”.4 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto unitario il plessoNumero di raccolta generale 20559/2026immobiliare de quo, in verità costituito da villette unifamDatial ipaubrbi licianzio ne 18/06/2026adiacenza tra loro, ed avrebbe omesso di rilevare la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti del condominio,relativamente all’elemento comune del ballatoio di accesso pedonalealle singole unità residenziali.Il motivo è inammissibile, per più convergenti ragioni.A parte la singolare intestazione della rubrica (al di fuori dellaprevisione dell’art. 360 n. 5 cpc), rileva la Corte che i ricorrentisostanzialmente si dolgono del fatto che le sentenze di meritoabbiano considerato, ai fini della riduzione in pristino, un edificiounico e non l’aggregazione di più edifici (costituiti da villette aschiera).In punto di diritto, con riguardo all’art. 360 n. 5 c.p.c., l’esito deigiudizi di merito prospetta l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensidell'art. 360, comma 4° c.p.c., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.

La relativa declaratoria è imposta non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022;Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez.

L, n. 24395 del 3novembre 2020).Va altresì considerato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se5 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellaNumero di raccolta generale 20559/2026controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle pDraetav puisbbiolicnaziio ne 18/06/2026degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).La doglianza si riferisce alla omessa considerazione di una serie dicircostanze volte a segnalare la mancata presenza in giudizio del“Condominio”: non si tratta quindi di uno specifico fatto storico.Inoltre – ed il rilievo è dirimente - sono stati evocati i singoliproprietari degli immobili (che sono anche i titolari dei diritti sulleparti comuni) e quindi non si pone alcun problema di contraddittorio,considerato che, al contrario, sarebbe stata la mancatapartecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando unairregolare costituzione del rapporto processuale, a dover essererilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (anche insede di legittimità), ove la relativa prova risultasse dagli atti giàacquisiti nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 1533 del 19 gennaio 2023;Sez. 2, n. 12201 del 14 aprile 2022; Sez. 2 n. 14096 del 23 maggio2019).Del resto, in ordine alla conformazione dell’edificio ed al suocarattere unitario, il motivo si risolve, in realtà, in una critica allaricostruzione fattuale da parte dei giudici di merito che hannoaccertato la natura di edificio unico (v. pagine 8 e 9 della sentenza).6 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorieNumero di raccolta generale 20559/2026proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per ilD aqtau paublebli claazio ne 18/06/2026censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisionedelle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesaall’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamenteestranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U., n.24148 del 25 ottobre 2013)E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionaledel giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta acriticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a normadell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materialeistruttorio mediante la considerazione della maggiore o minorediversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte delgiudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudicedi merito (Sez.

U., n. 20867 del 30 settembre 2020).Va infine considerato che la parte di doglianza relativa alla condannasolidale dei comproprietari al risarcimento dei danni non si confrontacol principio dell’art. 2055 c.c. in caso di fatto dannoso imputabile apiù persone e con la facoltà di esercitare il regresso verso gli altriobbligati.

Come è noto, infatti, in tema di responsabilità solidale perfatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà chelega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possapretendere la totalità della prestazione anche da uno solodei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e ladiseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanzaunicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento7 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso (Sez. 3, n.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 20559/202621664 dell’8 novembre 2005; Sez. 3, n. 15428 del 10 agostDoat a2 p0ub0bl4ica)z.io ne 18/06/2026Insomma, tutte le doglianze potranno trovare la loro soluzione insede di regresso tra condebitori in solido, come pure evidenzia ilcontroricorso dei [OSCURATO:PERSONA]-Fiorucci (v. pag. 20).2.

Con la seconda censura, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., travisamento e violazione conseguente dell’art.1372 c.c., giacché dal contratto di compravendita del loro villino sievincerebbe l’autonomia delle abitazioni costituenti il complessoimmobiliare; si dolgono, altresì, della confusione fra obbligazionisoggettive e obbligazioni condominiali dipendenti da travisamento,con connessa lesione di posizione soggettiva individuale di partericorrente, per avere il Giudice di seconde cure erroneamenteconfermato la condanna risarcitoria di tutti i proprietari in solido,violando il principio di responsabilità individuale, collegata allasingola proprietà.Il mezzo d’impugnazione è inammissibile.Quanto alla doglianza sulla condanna solidale, valgono leconsiderazioni sopra svolte sulla possibilità di agire in regresso neirapporti interni tra condebitori.

Quanto alla questione della tuteladei disabili in relazione al camminamento (pure sollevata col motivoin esame), la sentenza impugnata ha escluso una tale funzione (pag.10: “nulla induce a ritenere che la sua funzione sia quella diconsentire l’accesso ai disabili”) e quindi la censura investe, ancorauna volta, l’accertamento in fatto, così come circa la misurazione deiconfini (v. ricorso pag. 20).

Va ribadito che tutte le suddettelagnanze investono profili di merito, come tali inammissibili incassazione.Per quanto riguarda le altre questioni sollevate (v. pag. 20 ricorso)in ordine alle esatte modalità dell’arretramento, si tratta di aspettida affrontare in fase di esecuzione ex art. 612 c.p.c., mentre, inrelazione alla cd. tolleranza di cantiere (v. ricorso pag. 21), la8 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026circostanza è priva di rilievo in sede civile giacché attiene al profiloNumero di raccolta generale 20559/2026della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigenteDa,t a apuib bflicinaziio ne 18/06/2026dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed èpertanto destinata a trovare applicazione esclusivamente neirapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, nonanche in quelli fra soggetti privati (cfr. tra le varie, Sez. 2, n. 30216del 31 ottobre 2023; Sez. 2, n. 24469 del 10 agosto 2023).3.

Con la terza doglianza, rubricata “responsabilità direttorelavori/progettista”, i ricorrenti sostengono che la c.t.u. espletata inprime cure, condivisa da entrambi i giudici di merito, dimostrerebbela responsabilità dell’architetto Siciliano, per avere il professionistaprogettato una struttura di accesso pedonale agli appartamentiviolativa della disciplina sulle distanze legali.Il motivo è inammissibile perché non è dato ravvisare in esso nessunvizio denunziabile in cassazione.La doglianza al suddetto punto della motivazione della Cortedistrettuale manca dei caratteri della tassatività e della specificità, inmodo che possa rientrare nelle categorie logiche previste dall'art.360 c.p.c., non specificando neppure quali siano le norme di dirittoviolate o il vizio che si fa valere, sicché il motivo si traduce in unacritica generica della sentenza impugnata, formulata con profili traloro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcunadelle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa SupremaCorte, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità dicui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivol'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni percui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti portati asostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delleconsiderazioni che, in relazione al motivo, come espressamenteindicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Sez.9 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026U., n. 32415 dell’8 novembre 2021; Sez. 6-2, n. 11603 del 14Numero di raccolta generale 20559/2026maggio 2018).

Data pubblicazione 18/06/20264.

Attraverso il quarto motivo, rubricato “responsabilità di naturaomissiva della Amministrazione comunale.

Violazione di legislazioneurbanistica”, i ricorrenti deducono il mancato adempimento, da partedi [OSCURATO:PERSONA], all’obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, nonché alla funzione di controllo eapprovazione progettuale, con conseguente configurazione a suocarico di una responsabilità ex art. 2043 c.c.Il quarto motivo è infondato.Vale la pena di ricordare come la rilevanza giuridica della licenza oconcessione edilizia si esaurisca nell'ambito del rapportopubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senzaestendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettatedal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dallenorme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali.

Neconsegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privatiderivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tantol'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza inderoga), quanto il fatto di avere costruito in conformità allaconcessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione deidiritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanisticilocali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza odella concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente atutte le disposizioni normative sopraindicate (Sez.

2. n. 29166 del20 ottobre 2021; cfr. altresì Sez. 2, n.7437 del 28 marzo 2026; Sez.2, n. 20807 del 23 luglio 2025).non considera che la garanzia oggi reclamata va fatta valere verso ilvenditore (cfr. Sez. 2, n. 32583 del 23 novembre 2023; Sez. 2, n.26627 del 18 ottobre 2019; Sez. 2, n. 23818 del 21 dicembre 2012).10 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 20559/2026Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti allaData pubblicazione 18/06/2026rifusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle particontroricorrenti.La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio delversamento del contributo unificato, se dovuto, da parte deiricorrenti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processualiliquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) percompenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15% in favore di ciascuna partecontroricorrente.Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrentisono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma l’11 giugno 2026, nella pubblica udienza delleSeconda Sezione Civile.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]auro Mocci11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giusta procura in atti, condomicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alcontroricorso, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec deldifensore;– controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura inmargine al controricorso, con domicilio digitale presso l’indirizzo pecdel difensore;– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026EREDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 20559/2026DELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCARINI GDIaOta pRuGbblIicAaz,io ne 18/06/2026BRONZETTI VALERIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALTARIANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVO– intimati –avverso la sentenza n. 2248/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 26/03/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/06/2026 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. FulvioTroncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] perNegri e Fiorucci e [OSCURATO:PERSONA] per Roma CapitaleGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di alcuni immobili inRoma, domandarono al Tribunale capitolino di condannare iproprietari delle villette a schiera limitrofe, tutte facenti parte di ununico comprensorio, nonché la IG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàcostruttrice del complesso residenziale, alla demolizione di quantoedificato in violazione delle distanze legali e al risarcimento deidanni.La IG [OSCURATO:PERSONA] ed i proprietari evocati, tra cui DomenicoSalvati e [OSCURATO:PERSONA], si costituirono con distinti atti,eccependo il difetto di contraddittorio nei confronti del condominioed ottenendo la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e del tecnicoprogettista del fabbricato [OSCURATO:PERSONA], per essere da questimanlevati.2 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 20559/2026Il Tribunale adito, in esito ad una c.t.u., condannò i proprietari delleData pubblicazione 18/06/2026villette all’arretramento del fabbricato fino al ripristino delle distanzelegali, nonché al risarcimento dei danni in ragione di euro 90.000 edaccolse la domanda di manleva – proposta da tutti i convenuti, adeccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nonavevano spiegato istanza in tal senso – nei confronti della sola IGImmobiliare Gonzaga. L’analoga richiesta nei confronti dell’arch.Siciliano e di [OSCURATO:PERSONA] fu invece respinta.I Salvati-Fiorenza interposero appello.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistettero algravame.Con sentenza n. 2248/2021, la Corte d’appello di Roma riformòparzialmente il provvedimento impugnato, stante l’applicabilità, conriguardo alla sola violazione del limite di sagoma del fabbricato, disopravvenute disposizioni edilizie meno restrittive. Rigettò il restodelle doglianze appellanti. Accertata la ritualità dell’azione propostanei confronti di tutti i proprietari del complesso immobiliare –considerato quale edificio unico diviso in molteplici unità – sullascorta della CTU espletata in primo grado (di cui erano richiamatiampi stralci, soprattutto con riguardo all’integrazione dell’elaboratoperitale), i giudici di appello ribadirono la violazione dell’”inclinata” erespinsero le censure relative alla dedotta responsabilitàdell’Amministrazione comunale – riguardando la difformità dellacostruzione rispetto alla concessione edilizia un rapportopubblicistico intercorrente tra la p.a. ed il privato – nonché deltecnico progettista, invocata a norma dell’art. 2043 c.c., ma nonsupportata da prove in ordine alla scarsa diligenza del professionistae alla sussistenza di dolo o colpa grave.Avverso la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, articolato su quattro doglianze.Resistono, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéRoma [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore.3 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la IG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 20559/2026Gianluca Della Valle, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D ataV paubleblirciaozio ne 18/06/2026Bronzetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VittorioPavone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AriannaSambucini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioBevilacqua, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefania Orsini sono rimasti intimati.Nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore Generale ha sollecitato ilrigetto del ricorso.In prossimità della pubblica udienza, tutte le parti costituite hannodepositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONESulla scorta dell’eccezione sollevata dal Procuratore Generale, vapreliminarmente dichiarata la nullità della “comparsa di costituzionedi nuovo difensore” depositata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Fiorucci edella “memoria di costituzione con nuovo difensore” depositata daRoma [OSCURATO:PERSONA], entrambe dopo il tempestivo deposito dei rispettivicontroricorsi.Infatti, nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimentoinstaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 (come nella specie),la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con ilconferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallostesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art.83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciatacon atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83,comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso oal controricorso (Sez. 2, n. 12833 del 13 maggio 2025).1. Attraverso la prima doglianza, articolata in relazione all’art. 360,n. 5 c.p.c., i ricorrenti deducono “travisamento e omissione didiscussione tra le parti”.4 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto unitario il plessoNumero di raccolta generale 20559/2026immobiliare de quo, in verità costituito da villette unifamDatial ipaubrbi licianzio ne 18/06/2026adiacenza tra loro, ed avrebbe omesso di rilevare la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti del condominio,relativamente all’elemento comune del ballatoio di accesso pedonalealle singole unità residenziali.Il motivo è inammissibile, per più convergenti ragioni.A parte la singolare intestazione della rubrica (al di fuori dellaprevisione dell’art. 360 n. 5 cpc), rileva la Corte che i ricorrentisostanzialmente si dolgono del fatto che le sentenze di meritoabbiano considerato, ai fini della riduzione in pristino, un edificiounico e non l’aggregazione di più edifici (costituiti da villette aschiera).In punto di diritto, con riguardo all’art. 360 n. 5 c.p.c., l’esito deigiudizi di merito prospetta l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensidell'art. 360, comma 4° c.p.c., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022;Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3novembre 2020).Va altresì considerato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se5 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellaNumero di raccolta generale 20559/2026controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle pDraetav puisbbiolicnaziio ne 18/06/2026degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività",fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).La doglianza si riferisce alla omessa considerazione di una serie dicircostanze volte a segnalare la mancata presenza in giudizio del“Condominio”: non si tratta quindi di uno specifico fatto storico.Inoltre – ed il rilievo è dirimente - sono stati evocati i singoliproprietari degli immobili (che sono anche i titolari dei diritti sulleparti comuni) e quindi non si pone alcun problema di contraddittorio,considerato che, al contrario, sarebbe stata la mancatapartecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando unairregolare costituzione del rapporto processuale, a dover essererilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (anche insede di legittimità), ove la relativa prova risultasse dagli atti giàacquisiti nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 1533 del 19 gennaio 2023;Sez. 2, n. 12201 del 14 aprile 2022; Sez. 2 n. 14096 del 23 maggio2019).Del resto, in ordine alla conformazione dell’edificio ed al suocarattere unitario, il motivo si risolve, in realtà, in una critica allaricostruzione fattuale da parte dei giudici di merito che hannoaccertato la natura di edificio unico (v. pagine 8 e 9 della sentenza).6 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorieNumero di raccolta generale 20559/2026proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per ilD aqtau paublebli claazio ne 18/06/2026censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisionedelle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesaall’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamenteestranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n.24148 del 25 ottobre 2013)E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionaledel giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta acriticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a normadell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materialeistruttorio mediante la considerazione della maggiore o minorediversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte delgiudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudicedi merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).Va infine considerato che la parte di doglianza relativa alla condannasolidale dei comproprietari al risarcimento dei danni non si confrontacol principio dell’art. 2055 c.c. in caso di fatto dannoso imputabile apiù persone e con la facoltà di esercitare il regresso verso gli altriobbligati. Come è noto, infatti, in tema di responsabilità solidale perfatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà chelega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possapretendere la totalità della prestazione anche da uno solodei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e ladiseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanzaunicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento7 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso (Sez. 3, n.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 20559/202621664 dell’8 novembre 2005; Sez. 3, n. 15428 del 10 agostDoat a2 p0ub0bl4ica)z.io ne 18/06/2026Insomma, tutte le doglianze potranno trovare la loro soluzione insede di regresso tra condebitori in solido, come pure evidenzia ilcontroricorso dei [OSCURATO:PERSONA]-Fiorucci (v. pag. 20).2. Con la seconda censura, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., travisamento e violazione conseguente dell’art.1372 c.c., giacché dal contratto di compravendita del loro villino sievincerebbe l’autonomia delle abitazioni costituenti il complessoimmobiliare; si dolgono, altresì, della confusione fra obbligazionisoggettive e obbligazioni condominiali dipendenti da travisamento,con connessa lesione di posizione soggettiva individuale di partericorrente, per avere il Giudice di seconde cure erroneamenteconfermato la condanna risarcitoria di tutti i proprietari in solido,violando il principio di responsabilità individuale, collegata allasingola proprietà.Il mezzo d’impugnazione è inammissibile.Quanto alla doglianza sulla condanna solidale, valgono leconsiderazioni sopra svolte sulla possibilità di agire in regresso neirapporti interni tra condebitori. Quanto alla questione della tuteladei disabili in relazione al camminamento (pure sollevata col motivoin esame), la sentenza impugnata ha escluso una tale funzione (pag.10: “nulla induce a ritenere che la sua funzione sia quella diconsentire l’accesso ai disabili”) e quindi la censura investe, ancorauna volta, l’accertamento in fatto, così come circa la misurazione deiconfini (v. ricorso pag. 20). Va ribadito che tutte le suddettelagnanze investono profili di merito, come tali inammissibili incassazione.Per quanto riguarda le altre questioni sollevate (v. pag. 20 ricorso)in ordine alle esatte modalità dell’arretramento, si tratta di aspettida affrontare in fase di esecuzione ex art. 612 c.p.c., mentre, inrelazione alla cd. tolleranza di cantiere (v. ricorso pag. 21), la8 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026circostanza è priva di rilievo in sede civile giacché attiene al profiloNumero di raccolta generale 20559/2026della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigenteDa,t a apuib bflicinaziio ne 18/06/2026dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed èpertanto destinata a trovare applicazione esclusivamente neirapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, nonanche in quelli fra soggetti privati (cfr. tra le varie, Sez. 2, n. 30216del 31 ottobre 2023; Sez. 2, n. 24469 del 10 agosto 2023).3. Con la terza doglianza, rubricata “responsabilità direttorelavori/progettista”, i ricorrenti sostengono che la c.t.u. espletata inprime cure, condivisa da entrambi i giudici di merito, dimostrerebbela responsabilità dell’architetto Siciliano, per avere il professionistaprogettato una struttura di accesso pedonale agli appartamentiviolativa della disciplina sulle distanze legali.Il motivo è inammissibile perché non è dato ravvisare in esso nessunvizio denunziabile in cassazione.La doglianza al suddetto punto della motivazione della Cortedistrettuale manca dei caratteri della tassatività e della specificità, inmodo che possa rientrare nelle categorie logiche previste dall'art.360 c.p.c., non specificando neppure quali siano le norme di dirittoviolate o il vizio che si fa valere, sicché il motivo si traduce in unacritica generica della sentenza impugnata, formulata con profili traloro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcunadelle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa SupremaCorte, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità dicui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivol'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni percui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti portati asostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delleconsiderazioni che, in relazione al motivo, come espressamenteindicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Sez.9 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026U., n. 32415 dell’8 novembre 2021; Sez. 6-2, n. 11603 del 14Numero di raccolta generale 20559/2026maggio 2018). Data pubblicazione 18/06/20264. Attraverso il quarto motivo, rubricato “responsabilità di naturaomissiva della Amministrazione comunale. Violazione di legislazioneurbanistica”, i ricorrenti deducono il mancato adempimento, da partedi [OSCURATO:PERSONA], all’obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, nonché alla funzione di controllo eapprovazione progettuale, con conseguente configurazione a suocarico di una responsabilità ex art. 2043 c.c.Il quarto motivo è infondato.Vale la pena di ricordare come la rilevanza giuridica della licenza oconcessione edilizia si esaurisca nell'ambito del rapportopubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senzaestendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettatedal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dallenorme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Neconsegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privatiderivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tantol'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza inderoga), quanto il fatto di avere costruito in conformità allaconcessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione deidiritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanisticilocali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza odella concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente atutte le disposizioni normative sopraindicate (Sez. 2. n. 29166 del20 ottobre 2021; cfr. altresì Sez. 2, n.7437 del 28 marzo 2026; Sez.2, n. 20807 del 23 luglio 2025).non considera che la garanzia oggi reclamata va fatta valere verso ilvenditore (cfr. Sez. 2, n. 32583 del 23 novembre 2023; Sez. 2, n.26627 del 18 ottobre 2019; Sez. 2, n. 23818 del 21 dicembre 2012).10 di 11Numero registro generale 15745/2021Numero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 20559/2026Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti allaData pubblicazione 18/06/2026rifusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle particontroricorrenti.La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio delversamento del contributo unificato, se dovuto, da parte deiricorrenti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processualiliquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) percompenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15% in favore di ciascuna partecontroricorrente.Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrentisono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma l’11 giugno 2026, nella pubblica udienza delleSeconda Sezione Civile.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]auro Mocci11 di 11
Sentenza Cassazione n. 20559/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris