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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 18665/2025

Testo disponibile della fonte

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a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ. 840/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 11843/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] nat o a Giugliano in Campania il 2 6 / 0 4 / 19 99 avverso lasentenza del 29 / 1 0 /20 2 4 del la Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 29 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli , in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reat i di rapina , porto in luogo pubblico di armi clandestine e ricettazione.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per assenza della motivazione , non avendo la Corte verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudiceovvero – come statuito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra,Rv. 274522 – 01 ; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01; Se z. 5, n. 15505 del 19/03/2018 , Bresciani,Rv. 272853 – 01 ).

4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ. 840/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 11843/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] nat o a Giugliano in Campania il 2 6 / 0 4 / 19 99 avverso lasentenza del 29 / 1 0 /20 2 4 del la Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli , in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reat i di rapina , porto in luogo pubblico di armi clandestine e ricettazione. 2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per assenza della motivazione , non avendo la Corte verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudiceovvero – come statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra,Rv. 274522 – 01 ; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01; Se z. 5, n. 15505 del 19/03/2018 , Bresciani,Rv. 272853 – 01 ). 4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18665/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris