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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 01978/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6177/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv.Giuseppe , che si difende in proprio, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -intimata- Oggetto: tributi 26– 6177/2019 – 09/01/2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 8595/09/2018 pronunciata il 2 2 novembre 2018 e depositata il 06 dicembre 2018,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 gennaio 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui la CTR ha respinto l’appello promosso dall’Ufficio, ivi però disponendo la compensazione delle spese di giudizio. 2.Ricorda come la vertenza abbia ad oggetto una cartella esattoriale emessa Iva, Irpef e Irap per l’anno 2003, vertenza poi proseguita limitatamente a quest’ultima imposta tenuto conto che il contribuente aveva già interamente corrisposto per i primi due tributi.

Rammenta altresì come nel caso in commento non fosse dovuta l’IRAP da parte del contribuente, esercente una professione intellettuale, stante l’assenza del requisito di una stabile organizzazione e non potendo quest’ultima trovare il suo presupposto impositivo nella corresponsione di compensi in favore di altri professionisti, esercenti in via autonoma la professione.

Soggiunge infine come la presente fattispecie sia già stata sottoposta due volte al vaglio e allo scrutinio di questa Corte che, in ambedue i casi, ha accolto i ricorsi promossi dal contribuente, disponendo la cassazione della sentenza con rinvio alla competente CTR in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite. 3.Invoca nuovamente la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a due motivi.

Rimane intimata l’Amministrazione finanziaria. 4.In prossimità dell’odierna adunanza il contribuente ha depositato memoria CONSIDERATO 26– 6177/2019 – 09/01/2024 MMF 1.In via pregiudiziale di rito occorre rilevare che non è agli atti l’avviso di ricevimento che attesta il perfezionamento della notificazione del ricorso alla parte pubblica.

Ed infatti, la parte contribuente allega le ricevute di spedizione all’originale notificato, ma non indica -fra i documenti offerti - le ricevute di ricevimento, sicché il ricorso deve dichiararsi inammissibile, non ricorrendo alcuna delle altre possibilità ammesse per attestare l’avvenuta rituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità (cfr.

Cassl.

S.U. n. 10648/2017). 2.Non vi è lugo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte pubblica.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6177/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv.Giuseppe , che si difende in proprio, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -intimata- Oggetto: tributi 26– 6177/2019 – 09/01/2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 8595/09/2018 pronunciata il 2 2 novembre 2018 e depositata il 06 dicembre 2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 gennaio 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui la CTR ha respinto l’appello promosso dall’Ufficio, ivi però disponendo la compensazione delle spese di giudizio. 2.Ricorda come la vertenza abbia ad oggetto una cartella esattoriale emessa Iva, Irpef e Irap per l’anno 2003, vertenza poi proseguita limitatamente a quest’ultima imposta tenuto conto che il contribuente aveva già interamente corrisposto per i primi due tributi. Rammenta altresì come nel caso in commento non fosse dovuta l’IRAP da parte del contribuente, esercente una professione intellettuale, stante l’assenza del requisito di una stabile organizzazione e non potendo quest’ultima trovare il suo presupposto impositivo nella corresponsione di compensi in favore di altri professionisti, esercenti in via autonoma la professione. Soggiunge infine come la presente fattispecie sia già stata sottoposta due volte al vaglio e allo scrutinio di questa Corte che, in ambedue i casi, ha accolto i ricorsi promossi dal contribuente, disponendo la cassazione della sentenza con rinvio alla competente CTR in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite. 3.Invoca nuovamente la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a due motivi. Rimane intimata l’Amministrazione finanziaria. 4.In prossimità dell’odierna adunanza il contribuente ha depositato memoria CONSIDERATO 26– 6177/2019 – 09/01/2024 MMF 1.In via pregiudiziale di rito occorre rilevare che non è agli atti l’avviso di ricevimento che attesta il perfezionamento della notificazione del ricorso alla parte pubblica. Ed infatti, la parte contribuente allega le ricevute di spedizione all’originale notificato, ma non indica -fra i documenti offerti - le ricevute di ricevimento, sicché il ricorso deve dichiararsi inammissibile, non ricorrendo alcuna delle altre possibilità ammesse per attestare l’avvenuta rituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità (cfr. Cassl. S.U. n. 10648/2017). 2.Non vi è lugo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte pubblica. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis
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