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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 29993/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26189/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n.1281/2024 depositata il 07/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 26189/2024 Numero sezionale 3777/2025 Numero di raccolta generale 29993/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida che liquida in Euro 1.100,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti Così deciso in Roma, il 13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 26189/2024 Numero sezionale 3777/2025 Numero di raccolta generale 29993/2025 Data pubblicazione 13/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26189/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIA n.1281/2024 depositata il 07/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 26189/2024 Numero sezionale 3777/2025 Numero di raccolta generale 29993/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida che liquida in Euro 1.100,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti Così deciso in Roma, il 13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 26189/2024 Numero sezionale 3777/2025 Numero di raccolta generale 29993/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
Decreto Cassazione n. 29993/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris