CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocatoLaura Quattrin-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di sospensione della Corte d'Appello di Bologna n.565/2026 depositato il 09/02/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza.Numero registro generale 5608/2026Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 25703/2026Data pubblicazione 22/09/2026Davanti alla Corte di appello di Bologna pendono due giudizi fra NatalinaCalzolari e il nipote [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], premortofratello di lei, succeduto per rappresentazione al nonno [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio r.g. 1448/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la sentenza delTribunale di Bologna n. 2124/2025, resa in contumacia, che lo avevacondannato a restituire a [OSCURATO:PERSONA] € 52.000 a titolo di prestito cheella assume di avergli erogato il 15 dicembre 2014; l’appello deduce lanullità della notificazione della citazione di primo grado e l’infondatezza delladomanda.Nel giudizio r.g. 1387/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la sentenza n.1845/2024 con la quale il Tribunale di Bologna, nel giudizio di divisionedell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] promosso dal nipote (r.g. 12168/2020),l’aveva condannata a versargli € 124.540,12 quale quota ereditaria.I due giudizi hanno in comune un assegno bancario di € 52.500 del 15dicembre 2014, emesso da [OSCURATO:PERSONA] ma tratto su un conto correntecointestato al padre Ernesto e ai figli: nel giudizio successorio la stessaNatalina [OSCURATO:PERSONA] ne ha sostenuto la natura di donazione del de cuius alnipote, chiedendone la collazione; nel giudizio di restituzione ne afferma lanatura di proprio prestito al nipote.Con il provvedimento in epigrafe, il Presidente istruttore della primasezione civile, a scioglimento della riserva assunta all’udienza, ha sospesoil giudizio r.g. 1448/2025 «rilevato che la decisione del presenteprocedimento dipende, per ragioni di compatibilità logica e giuridica, dalladecisione del procedimento r.g. n. 1387/2024».Avverso il provvedimento di sospensione [OSCURATO:PERSONA] proponeregolamento necessario di competenza, affidato a due motivi, illustrati dasuccessive note: con il primo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., perl’inutilizzabilità dei documenti del giudizio 1387/2024 prodotti con l’atto diappello dall’appellante, rimasto contumace in primo grado; con il secondo,Numero registro generale 5608/2026Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 25703/2026Data pubblicazione 22/09/2026la violazione dell’art. 295 c.p.c., per insussistenza dei presupposti dellapregiudizialità. Resiste con memoria difensiva e successiva memoriaCristian [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce l’inammissibilità del ricorso e ne deducel’infondatezza, qualificando la sospensione come facoltativa ai sensi dell’art.337 co. 2 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il regolamento è ammissibile.L’art. 42 c.p.c. estende il rimedio del regolamento necessario dicompetenza ai provvedimenti che dispongono la sospensione del processoai sensi dell’art. 295 c.p.c., per consentire il controllo immediatosull’esistenza dei suoi presupposti in diritto. Il provvedimento impugnato hasospeso il giudizio affermando che «la decisione del presente procedimentodipende [...] dalla decisione del procedimento r.g. n. 1387/2024» e che«non è possibile rimettere la presente causa in decisione»: formula cheriproduce il paradigma dell’art. 295 c.p.c. e configura una sospensionedisposta come necessaria. Il provvedimento è dunque riconducibile allaprevisione dell’art. 295 c.p.c. ed è impugnabile con il regolamento, propostoentro il termine dell’art. 47 c.p.c. La riqualificazione della sospensione comefacoltativa ai sensi dell’art. 337 co. 2 c.p.c., prospettata dal resistente, nonincide sull’ammissibilità del rimedio, ma attiene al merito.2. - Le eccezioni di inammissibilità del resistente non sono fondate. Leconclusioni del ricorso («rigettare il gravame interposto e [...] confermarela sentenza del Tribunale di Bologna n. 2124/2025») riproduconoimpropriamente le conclusioni di merito del giudizio sospeso; la loroformulazione non preclude tuttavia l’ammissibilità, perché l’oggettodell’impugnazione si identifica dal complesso dell’atto secondo il suocontenuto, e tale contenuto è univoco: l’epigrafe enuncia il regolamentoavverso il provvedimento di sospensione, il corpo del ricorso ne domandala cassazione, i motivi ne censurano la legittimità. Il petitum èl’annullamento del provvedimento di sospensione, oggetto tipico e vincolatoNumero registro generale 5608/2026Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 25703/2026Data pubblicazione 22/09/2026del regolamento necessario. Quanto ai motivi, il secondo – che saràesaminato per primo – concerne i presupposti della sospensione.3. – Va previamente delibato, per motivi di pregiudizialità logica, ilsecondo motivo che è fondato.La sospensione necessaria dell’art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto dipregiudizialità tecnica fra due cause entrambe pendenti, di cui lapregiudicante non sia stata ancora decisa. Quando la causa pregiudicante èstata definita con sentenza non passata in giudicato, l’art. 295 c.p.c. nontrova applicazione: la sospensione del giudizio dipendente non può esseredisposta come necessaria, ma soltanto, in via facoltativa e secondo ilprudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell’art. 337 co. 2 c.p.c. (Cass.SU 10027/2012; Cass. SU 21763/2021).Nella specie, il giudizio assunto come pregiudicante (r.g. 1387/2024,divisione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]) è stato già definito in primo gradocon la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1845/2024 e pende in grado diappello. Difettava dunque, in radice, il presupposto della sospensionenecessaria. Il Presidente istruttore ha invece sospeso il giudizio come attonecessario («non è possibile rimettere la presente causa in decisione»), sulparadigma della dipendenza proprio dell’art. 295 c.p.c., fuori dai casi in cuiesso consente la sospensione.Il provvedimento è perciò illegittimo.4. - L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo, relativo allaviolazione dell’art. 345 c.p.c.: la censura sarebbe in ogni caso irrilevanterispetto all’oggetto del regolamento, perché l’ammissibilità dei documentidel giudizio 1387/2024 nel giudizio di appello attiene all’istruzione delmerito, rimessa alla Corte territoriale, e non al sindacato di questa Cortesui presupposti della sospensione.5. - Il ricorso è accolto; il provvedimento di sospensione è annullato, conriassunzione del giudizio r.g. 1448/2025 davanti alla Corte di appello diNumero registro generale 5608/2026Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 25703/2026Data pubblicazione 22/09/2026Bologna, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del presenteregolamento. P.Q.MLa Corte accoglie il regolamento di competenza, annulla il provvedimentodi sospensione impugnato e dispone che il giudizio sia riassunto entro itermini di legge davanti alla Corte di appello di Bologna, cui rimette anchela liquidazione delle spese del presente regolamento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI