CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21071/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26790-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del 2021 Direttore pro tempore, elettivamente 4355 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 615/2015 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 01/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla impugnazione dell'avviso di accertamento n. T8Doio 100959 \ 2010 emesso dalla Agenzia delle Entrate . In particolare il contribuente [OSCURATO:PERSONA] si doleva che dall'atto non emergesse la prova che le fatture poste a base della rimodulazione della pretesa fiscale fossero relative ad operazioni inesistenti, essendo richiamato solo l'atto di constatazione n. 291\2006 . Si costituiva l'Agenzia delle Entrate , che ribadiva come anche il verbale di constatazione n. 147 era ben conosciuto dalla controparte per averlo sottoscritto. La commissione provinciale di Arezzo respingeva il ricorso solo in ordine alla rettifica operata in quanto il contenuto dell'atto notificato consentiva di comprendere le ragioni della rimo dulazione della pretesa per l'anno 2006 ,mentre accoglieva il ricorso solo in relazioni alle sanzioni . A seguito di appello della contribuente , la Ctr della Toscana che facendo leva sulla circostanza che l'unico verbale di constatazione espressamente richiamato era quello relativo al n. 291 che nulla diceva delle fatture oggetto dell'accertamento, lo accoglieva. Proponeva ricorso in cassazione l'agenzia delle Entrate, che si affidava a 2 motivi così sintetizzabili: i) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del D.Lgs n. 546\1992 e art 132 n. 4 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 1 comma n. 4 cpc . 2) Omesso esame della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento in relazione all'art. 360 1 comma n. 5 cpc . Non si costituiva la controparte . Ragioni della decisione Con il primo motivo in sostanza l'Agenzia deduce che la motivazione era meramente apparente,essendosi limitata ad affermare che il verbale di constatazione nr. 291 non contenesse alcun riferimento alle 14 fatture del 2006 , senza considerare l'accertamento nel suo complesso . Con il secondo motivo l'agenzia deduce che il pv n. 147 della G. di Finanza era stato sostanzialmente descritto nell'accertamento, (pv.peraltro notificato alla contribuente e quindi alla stessa noto ) e richiamato implicitamente . I due motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro intima connessione . Per quello che qui interessa la Ctr si è limitata al dato formale della mancata indicazione numerica del p.v n. 147 nell'epigrafe dell'accertamento, senza minimante esaminare il contenuto complessivo dell'accertamento. In sostanza ha ritenuto affetto da nullità l'accertamento privo del richiamo numerico del p. v. di constatazione. Invero,la Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum mediante l'indicazione, negli avvisi di accertamento di quei fatti- indici dai quali possa desumersi l'inattendibilità delle dichiarazioni e della contabilità. Ai fini della validità dell'accertamento era solo necessario verificare che i fatti-indice contestati avessero specificità e concretezza, in modo che fosse stata garantita la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione. Ora per quello che qui interessa nell'accertamento (riportato integralmente ai fini della autosufficienza del ricorso ) è specificato che nel periodo di imposta 2006 erano state contabilizzate ben 14 fatture di acquisto relative ad altrettanto veicoli e a pagina 18 oltre a specificare l'importo complessivo e la quota iva l'accerta mento faceva riferimento proprio a tale P.V (allegato 4 che si riferisce proprio alle fatture in questione) .E' evidente che nell'ambito del processo logico diretto alla valutazione dell'accertamento, la Ctr non poteva limitarsi ad individuare l'omessa indicazione del numero del pv. ma doveva indicare specificamente le ragioni per cui tale omissione non garantisse la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione dell'an del quantum debeatur. Invero l'accertamento ripercorreva le modalità con cui il. contribuente interponendo nell'acquisto vari soggetti (tra cui anche il marito ) con società prive di organizzazione imprenditoriale e senza che i relativi pagamenti risultassero dai conti bancari, agiva per eludere il pagamento dell'iva .Come si vede la mancanza del numero del processo verbale appariva marginale essendo indicate le fatture considerate soggettivamente inesistenti indicando anche le prove di tale presupposto . In altri termini la decisione della Ctr ha dato risalto esclusivo ad una mera omissione , sebbene nell'accertamento fosse stato ben enucleato il fatto , su cui si era discusso , relativamente alla inesistenza soggettiva delle fatture dirette ad eludere il pagamento dell'Iva . Nel caso quindi pare trattarsi di una mera omissione materiale che non ha inciso sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, chiaramente rilevabile dal testo stesso dell'accertamento visto che le fatture si riferivano all'anno 2006 e indicate analiticamente nel pv n. 147 e nell'allegato n.4 specificato nella motivazione . In definitiva deve ritenersi che la mancata indicazione numerica del P.v. appare irrilevante nell'ambito della motivazione espressa dalla Agenzia delle Entrate . Pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata con conseguente rinvio alla Ctr della Toscana in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto come sopra specificati. P. Q.M Accoglie il primo ed il secondo motivo er l' fetto cassa la sentenza E impugnata rinviando alla Ctr ci Fireu ----------' che c-- Col provvedera anche alla liquidazione delle s