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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39421/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,Z [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 gennaio 2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto di energia elettrica.

2. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in cui sono affrontati più aspetti, dalla conferma del giudizio di penale responsabilità della prevenuta, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante del danno di lieve entità e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto sordo alle ragioni della sentenza impugnata e reiterativo dei motivi di appello.

La Corte di appello, infatti, ha sia chiarito perché il contatore manomesso servisse l'abitazione dell'imputata, sia perché le argomentazioni secondo cui altri abitava quell'appartamento fossero del tutto assertive e la ricorrente non ha fatto altro che ribadire le tesi sottoposte al Collegio di appello.

Quanto alle attenuanti, il ricorso del pari non si confronta con l'argomentazione della Corte territoriale a proposito del fatto che il danno non poteva ritenersi irrisorio, ammontando a 7000 euro, sia con le ragioni per le quali erano state negate le circostanze attenuanti generiche, in ragioni dei precedenti penali della prevenuta.

Circa la sospensione condizionale della pena, il ricorso trascura di avversare le proposizioni della Corte distrettuale a proposito delle plurime condanne e, soprattutto, con quella che, sulla scorta dei precedenti, la Corte ha sviluppato per ritenere infausta la prognosi di recidiva.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,Z [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 gennaio 2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto di energia elettrica. 2. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in cui sono affrontati più aspetti, dalla conferma del giudizio di penale responsabilità della prevenuta, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante del danno di lieve entità e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto sordo alle ragioni della sentenza impugnata e reiterativo dei motivi di appello. La Corte di appello, infatti, ha sia chiarito perché il contatore manomesso servisse l'abitazione dell'imputata, sia perché le argomentazioni secondo cui altri abitava quell'appartamento fossero del tutto assertive e la ricorrente non ha fatto altro che ribadire le tesi sottoposte al Collegio di appello. Quanto alle attenuanti, il ricorso del pari non si confronta con l'argomentazione della Corte territoriale a proposito del fatto che il danno non poteva ritenersi irrisorio, ammontando a 7000 euro, sia con le ragioni per le quali erano state negate le circostanze attenuanti generiche, in ragioni dei precedenti penali della prevenuta. Circa la sospensione condizionale della pena, il ricorso trascura di avversare le proposizioni della Corte distrettuale a proposito delle plurime condanne e, soprattutto, con quella che, sulla scorta dei precedenti, la Corte ha sviluppato per ritenere infausta la prognosi di recidiva. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore I
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