CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 27074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10227/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO N. 266, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 299/2021 depositata il26/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato all'asta un immobile situato in Avezzano, attenendosi al valore indicato dalla stima tecnica fatta fare dal giudice della esecuzione prima della vendita. Dopo aver preso possesso del bene, la società acquirente si è accorta che esso presentava delle difformità urbanistiche ed edilizie e che versava in uno stato di insufficienza strutturale tale da richiedere lavori molto costosi. Dunque, ritenuto che la stima effettuata dal perito della procedura esecutiva, oltre che essere eccessiva, non aveva tenuto conto delle predette difformità, la società acquirente ha iniziato una causa nei confronti del perito, ingegner [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile del danno subito per avere confidato nella stima ed acquistato un immobile, in realtà, inservibile. 1.2.- Il Tribunale di Avezzano, disposta una CTU, ha accolto la domanda, ravvisando colpa nell’operato del perito della procedura esecutiva. Invece, la Corte di Appello di L’Aquila, sulla base della stessa CTU, ha escluso una qualche responsabilità del perito ed ha altresì ritenuto negligente la stessa società acquirente, che non si era fatta carico di visionare l’immobile prima di acquistarlo. Ricorre dunque la [OSCURATO:SOCIETA] con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ed ha chiesto il rigetto della impugnazione, con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 2.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c., e dunque nullità della sentenza per difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, il giudice di appello ha dapprima rilevato una serie di incongruenze nella CTU, e poi, anziché provvedere a rinnovarla, ha invece deciso, contraddittoriamente, interpretandola diversamente (p. 10). Il motivova disatteso. Non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale è nel senso che la CTU non ha fornito argomenti sufficienti a fondare la responsabilità del convenuto, a causa delle contraddizioni in cui è caduta ed a causa della genericità di certe sue asserzioni: con la conseguenza, secondo i giudici di appello, che il Tribunale, anziché considerarla utile ad affermare la responsabilità del perito, avrebbe invece dovuto considerarla insufficiente. Ciò senza tacere del fatto che il difetto di motivazione comporta nullità solo quando sia tale da impedire di comprendere le ragioni che stanno alla base della decisione. E qui le ragioni si comprendonodalla sussistente motivazione sul punto in questione. 2.1.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c. Secondo la ricorrente, la C orte di merito avrebbe travisato il significato e, soprattutto, le conclusioni della consulenza tecnica, che erano chiaramente nel senso della responsabilità del perito stimatore, escludendo invece la responsabilità proprio sulla base della CTU. Cosìfacendo sarebbe incorsa in un errore percettivo. Il motivo è inammissibile. Va ribadito che la ratio della decis i one impugnata è altra: non già nel senso che il CTU ha escluso responsabilità del convenuto, ma nel senso che, sebbene l’abbia affermata, l’ha fatto erroneamente, immotivatamente, sulla base di considerazioni discutibili non condivisibili. 2.3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., oltre che omesso esame. La tesi è la seguente. Il CTU aveva motivato le ragioni per le quali il bene andava sottostimato (a causa delle difformità e dei vizi che aveva), motivazione che la Corte di appello non avrebbe tenuto in alcun conto, così omettendo l’esame di un fatto rilevante, o comunque percependolo in modo errato (p.15). Inoltre, secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe condiviso il percorso logico della CTU, ma non le sue conclusioni, con ciò incorrendo in un vizio di valutazione della prova. Il motivo è inammissibile. I giudici di appello non hanno condiviso il percorso logico della CTU, ed anzi lo hanno ritenuto generico e non sufficientemente motivato, non sufficiente, in sostanza, per poter attribuire responsabilità al convenuto. E dunque non v’è alcun vizio di tipo logico nella valutazione della prova. Néhanno omesso di esaminare la CTU quanto alla stima del valore: hanno piuttosto ritenuto che quella stima fosse apodittica e non sufficientemente motivata. In conclusione, è principio di diritto consolidato che il giudice può discostarsi dalla CTU, purché motivi adeguatamente (da ultimo, Cass. 36638/2021), motivazione che il giudice di merito ha chiaramente fornito. In realtà, le censure mosse dalla ricorrente presuppongono una diversa valutazione della consulenza tecnica, che qui non può essere fatta, e che è rimessa al giudice di merito: costui, oltre che disattendere la CTU, può altresì farlo ritenendo che dall’accertamento peritale non sono emersi sufficienti argomenti per fondare la responsabilità del convenuto. Questo accertamento, se motivato, come nel caso presente, è incensurabile in cassazione. 2.4.- Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 2043 e 1176 c.c. Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la colpa del perito stimatore ed afferma, per contro, che quella colpa era emersa per l’appunto, dalla consulenza tecnica. Il motivo è assorbito dal rigetto di quelli precedenti: meglio va rigettato in conseguenza. Se infatti si disattende la CTU, e si esclude che possa valere quale “prova” della colpa, serve allora indicare su quale altro elemento quella colpa può essere assunta, e tale dimostrazione difetta. 2.5.- Il quinto motivo prospetta una violazione dell’articolo 112 c.p.c. Viene censurata quella parte della sentenza che ha ritenuto un concorso di colpa della società acquirente per non aver visionato l’immobile prima di acquistarlo all’asta, pur essendo stata invitata a farlo. Secondo la ricorrente questa pronuncia è stata resa in assenza di una domanda, o meglio, senza che la questione fosse stata rispettata da alcuno, e meno che mai dal convenuto. La censura, a dire il vero, va oltre la rubrica, poiché contesta anche nel merito la statuizione della Corte di appello circa il concorso di colpa del danneggiato. Secondo la ricorrente, infatti, non vi sarebbe stata alcuna colpa da parte sua, in quanto i vizi di cui era affetto l’immobile non potevano essere riconosciuti alla semplice visione dell’immobile. Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti: escluso che ci sia stata colpa del perito, ciò è sufficiente al rigetto della domanda, a prescindere da un concorso del danneggiato, che, nell’economia della sentenza impugnata, è rafforzativo di una ratio già di suo sufficiente. Ad ogni modo, vale il principio di diritto secondo cui L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (Cass. 9200/2021). Infine, va osservato come la stessa ricorrente ricorda che la questione era in realtà stata posta, tanto che il giudice di primo grado l’aveva ritenuta infondata (p. 26). 3.- I l ricorso va dunque rigettato . Le spese seguono la soccombenza. 4.- Il controricorrente ha chiesto condanna da responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.). La richiesta è infondata: la controversia è in gran parte dovuta ad una consulenza tecnica non sufficientemente chiara e suscettibile di opposte interpretazioni. 5.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va datoatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5.000,00euro, oltre 200,00 euro per esborsi e oltre spese generali ed accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al compe