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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 02803/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16013/2020 R.G., proposto DA la "Farmaceutica F.11i [OSCURATO:PERSONA] di Eusebio e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.", con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio amministratore pro tempore, in qualità di titolare della casa di cura "[OSCURATO:PERSONA] della Consolazione", rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria - Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 2020 n. 107/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2021 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, preliminarmente, che la proposta del relatore ed il decreto di fissazione dell'adunanza camerale non sono stati ricevuti dal difensore costituito del controricorrente, essendo stati erroneamente trasmessi soltanto al difensore costituito della ricorrente; ritenuto, pertanto, che occorre fissare una nuova adunanza camerale per la trattazione del procedimento e rinnovare la comunicazione della proposta del relatore ai difensori delle parti; considerato, altresì, che, nelle more, il relatore è stato assegnato (con decorrenza dal 9 gennaio 2022) ad altro ufficio della Corte, per cui è opportuno che la proposta sia confermata dal nuovo relatore (il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]); P.Q.M La Corte dispone la trasmissione degli atti al nuovo relatore per la conferma della proposta e l'individuazione di una nuova adunanza camerale da fissare per la trattazione del procedimento; manda alla Cancelleria per i conseguenti 4- Q I••• Cr) adempimenti.

Così deciso a Roma nelle adunanze camerali del 16 novembre 2021 e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16013/2020 R.G., proposto DA la "Farmaceutica F.11i [OSCURATO:PERSONA] di Eusebio e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.", con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio amministratore pro tempore, in qualità di titolare della casa di cura "[OSCURATO:PERSONA] della Consolazione", rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria - Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 2020 n. 107/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2021 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, preliminarmente, che la proposta del relatore ed il decreto di fissazione dell'adunanza camerale non sono stati ricevuti dal difensore costituito del controricorrente, essendo stati erroneamente trasmessi soltanto al difensore costituito della ricorrente; ritenuto, pertanto, che occorre fissare una nuova adunanza camerale per la trattazione del procedimento e rinnovare la comunicazione della proposta del relatore ai difensori delle parti; considerato, altresì, che, nelle more, il relatore è stato assegnato (con decorrenza dal 9 gennaio 2022) ad altro ufficio della Corte, per cui è opportuno che la proposta sia confermata dal nuovo relatore (il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]); P.Q.M La Corte dispone la trasmissione degli atti al nuovo relatore per la conferma della proposta e l'individuazione di una nuova adunanza camerale da fissare per la trattazione del procedimento; manda alla Cancelleria per i conseguenti 4- Q I••• Cr) adempimenti. Così deciso a Roma nelle adunanze camerali del 16 novembre 2021 e del
Decreto Cassazione n. 02803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris