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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18319/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NECCHINI-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocatiDOMENICO IARIA e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 132/2019 depositata il 25/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il 1-2 dicembre 2015 il Comune di Pietrasanta (LU) notificò alla societàricorrente tre avvisi d’accertamento relativi all’IMU 2012-2014 in relazionea un complesso immobiliare (ex [OSCURATO:PERSONA]) il cui fabbricatoprincipale era di proprietà dell’impresa.

Tale società impugnò gli avvisiavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca che, nelcontraddittorio con l’ente locale e con sentenza 689/16, respinse il ricorso.Su appello della contribuente e con la sentenza n. 132/19 indicata inepigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha respinto ilgravame.Secondo il giudice d’appello:- era giustificata la somma richiesta a titolo d’interessi per ritardatopagamento di due rate d’imposta per 16 giorni (€ 26,84);- gli avvisi di ricevimento dovevano ritenersi ritualmente notificati,essendo depositate le ricevute delle raccomandate con avviso diricevimento, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/06;- la sottoscrizione degli avvisi era dell’effettivo responsabile delegato dallaGiunta Comunale con delibera 72/2012;- il contraddittorio endoprocedimentale non era necessario;- la motivazione degli avvisi doveva ritenersi sufficiente, spettando invecealla contribuente provare che parte dell’immobile poteva beneficiare diparziale esenzione in quanto immobile inagibile, inabitabile o di fattoinutilizzato (art. 13, comma 3, d.l. 201/2011);- solo il 23/12/2015, dopo avere ricevuto i tre avvisi qui impugnati, fupresentata una dichiarazione sostitutiva in merito al beneficio dellariduzione, ai sensi dell’art. 13, comma 3-ter dl d.l. 201/2011 e 1, commi684 e 685 della legge 147/13.

L’avere riferito la circostanzainformalmente nel corso di interlocuzioni con l’Amministrazione, in incontrifissati a diverse finalità, non poteva ritenersi equivalente allacomunicazione che determinerebbe una presunzione di conoscenza in capoalla stessa.Numero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ricorre per cassazione la società sulla base di cinque motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste il Comune di Pietrasanta con controricorso, anch’esso integrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 legge 241/90, 7 e 10 l. 212/2000, 1 commi 161e 162 l. 296/06 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo n. 3c.p.c.

Evidenzia come la motivazione degli avvisi impugnati siainsufficiente non indicando perché non si sia tenuto conto della parzialeinagibilità dell’immobile.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di IMU,l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente èstato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementiessenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, nonessendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative almancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge edastrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre eprovare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta(Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29845, Rv. 673081 – 01, Cass. Sez. 5,23/10/2024, n. 27441, Rv. 673267 - 01).

Essendo incontestato che ilComune si è limitato a chiedere il pagamento dell’intera imposta, lamotivazione va ritenuta idonea alla validità degli avvisi in assenza divariazioni comunicate dal contribuente per l’anno in questione.2.

Con il secondo motivo di ricorso la società rimarca la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13, comma 3, lett. b) della legge 214/2011, 1,commi 684 e 685 legge 147/2013, 6 e 10 dello Statuto (legge 212/2000n.d.r), 7 d.lgs. 546/92, 3, 53 e 97 Cost. in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026primo, n. 3 c.p.c.

Sostiene che le circostanze che danno dirittoall’esenzione fossero comunque a conoscenza dell’ente locale che avrebbepertanto dovuto tenerne conto.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Appare corretto il richiamo operato nella sentenza impugnata alladichiarazione prevista dall’art. 9, comma 6, d.lgs. 23/11 e 13, comma 12-ter della legge 214/2011, ove è previsto che la dichiarazione stessa vadapresentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ilpossesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazionirilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Non sono previstiequipollenti alla predetta dichiarazione che è stata incontestatamentepresentata dopo la notifica degli avvisi sicché ha effetto solo perl’avvenire.

Ciò è confermato dalla stessa disposizione richiamata dallaricorrente (art. 13, comma 3, lett. b), l. 214/11) ove si prevede che, per ifabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, lasituazione va accertata dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a caricodel proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.L’accertamento dell’agibilità è quindi il presupposto dell’esenzione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14642).2.3 Non pertinente appare la pronuncia richiamata nel ricorso (Cass. Sez.6, 26/03/2021, n. 8592, Rv. 660884 – 01), ove si è ritenuto chenell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13,comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta delcontribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto alComune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede chedeve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui èespressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può esserechiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

Nell’ipotesiivi presa in esame, il Comune di Rieti aveva annullato in autotutelaNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026precedenti avvisi d’accertamento dopo avere proceduto a una verificadegli immobili su richiesta di una società gestrice una funivia.

Poi, aseguito dell’introduzione dell’IMU in luogo dell’ICI, aveva iniziatonuovamente a liquidare l’imposta senza operare riduzioni, quando ipresupposti delle riduzioni stesse non solo erano note ma erano stateposte a base del suindicato annullamento sicché, in assenza di ulteriorivariazioni, non era giustificato quello che si concretizzava come unaumento ingiustificato dell’imposizione rebus sic stantibus.Nel caso qui in esame invece nulla risulta di tutto ciò, non verifiche degliimmobili né annullamenti in autotutela, ma solo che la circostanzadell’asserita inagibilità sarebbe emersa in interlocuzioni conl’amministrazione finalizzate all’ottenimento d’autorizzazioni ediliziefinalizzate alla trasformazione del complesso in albergo.2.4 Va pertanto ribadito come la dichiarazione succitata sia il presuppostoper i controlli necessari, ove gli stessi non siano stati già effettuatisecondo la procedura di cui alla disposizione citata, sicché non puòaffermarsi che lo stato del complesso immobiliare, come emergerebbedalla consulenza di parte citata, fosse perfettamente noto al Comune.3.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione Europea, 24 e 117 Cost., 10, comma 1, legge 212/2000 incombinato disposto con gli artt. 3 e 97 Cost, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Contesta che nel procedimento di cui agli avvisiimpugnati non sia previsto un contraddittorio preventivo.

Sostiene che ilComune ha effettuato i controlli di cui all’art. 12 della legge 212/2000 conconseguente obbligo di esame in contraddittorio.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Non risulta agli atti che l’ente impositore abbia svolto alcuna delleCorretta è pertanto l’applicazione del costante insegnamento di questaNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026Corte secondo cui, in tema di accertamento tributario e nella disciplinaapplicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge 212/2000(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 219/2023, a sua voltarichiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. 39/2024, convertito conmodificazioni dalla legge 67/2024), l'obbligo dell'amministrazionefinanziaria d’attivare il contraddittorio endoprocedimentale con ilcontribuente sussiste, per i tributi non armonizzati, esclusivamente nelleipotesi in cui esso risulti sancito da una specifica previsione normativa(Cass. Sez. 5, 23/05/2025, n. 13818, Rv. 675071 – 01), qui nonesistente.4.

Con il quarto motivo di ricorso la società prospetta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 162, legge 296/06 e 1, comma 87,legge 549/95, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Sostiene l’illegittimità dell’avviso in quanto non sottoscritto dal funzionariodesignato dall’ente locale per la gestione del tributo.

Evidenzia inoltrecome sarebbe violata altresì la succitata disposizione della legge 549/95 inordine alla possibilità di sostituire la firma autografa con l’indicazione astampa del nominativo del soggetto responsabile.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Non è contestato che al funzionario indicato [OSCURATO:PERSONA] siano statidelegati i poteri per l’esercizio delle attività connesse al tributo (delibere72/12 e 39/14) nonché sia stato designato quale funzionario responsabiledell’imposta unica comunale (IUC comprendente l’ICI/IMU), del tributo suiservizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) con ogni relativopotere, tra cui quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi.

Quanto allasostituzione della firma autografa, anche tenendo in disparte il problemadella novità della questione, deve evidenziarsi che negli avvisi vi èl’indicazione del suindicato “funzionario responsabile” e che gli atti e il suonominativo risultano nelle citate delibere, non essendo pertantonecessario un provvedimento dirigenziale in tal senso.Numero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/20265.

Con il quinto motivo di ricorso censura di nullità la sentenza perviolazione degli artt. 111, comma sesto, Cost., 36, commi 2 e 4, d.lgs.546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 4 c.p.c.

Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbeassente o apparente ove ritiene che il Comune non fosse a conoscenzadello stato degli immobili in oggetto.5.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.5.2 Da una parte va ricordato che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 83/12, conv. nella legge134/12, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n.8053, Rv. 629830 – 01 poi seguita, tra le tante, da: Cass., Sez. 5^, 30aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass.,Sez.

Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023,n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882, id. 25 settembre 2025 n. 26167).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazioneapparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora,anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stataNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingerela soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. Sez.6^-5, 25 marzo 2021 n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez.Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n.5882).5.3 Nel caso specifico, il motivo contesta il travisamento della prova percontraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso inconsiderazione dai giudici di seconde cure, in sostanza proponendo unacensura motivazionale per le stesse ragioni di cui ai motivi precedenti esollecitando una diversa valutazione in fatto del materiale probatorio,operazioni inammissibili nel giudizio di legittimità.

Non viene censurato uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma un presuntocontrasto tra prove e decisione, che si traduce in un sindacato sullavalutazione.

Non viene inoltre specificamente contestata una motivazioneinesistente o apparente ma semplicemente ribadito che il Comune dovevaritenersi a conoscenza dei fatti a prescindere dalla dichiarazione.5.4 Tale prospettazione appare inoltre infondata poiché, come giàevidenziato supra, la sentenza ha motivato, sia pure sinteticamente comedoveroso, sulla necessaria specifica denunzia da parte del contribuente esulla non equipollenza di interlocuzioni per finalità diverse da quellafiscale.

La motivazione è quindi più che idonea a dare conto delragionamento logico-giuridico operato dal giudicante consentendo ilcontrollo sulla sua esattezza, come peraltro emerge dalle considerazioniqui formulate in relazione ai precedenti motivi.6.

Va altresì dato atto che la contribuente, con la memoria depositata il18/5/2026, oltre a replicare alle affermazioni della memoria illustrativa delNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026Comune, ha evidenziato il passaggio in giudicato della sentenza n.235/2022 della [OSCURATO:PERSONA] lucchese che aveva accolto ilricorso della società in relazione all’IMU del 2016, divenuta definitivafine che tale pronuncia abbia “forza espansiva” nel presenteprocedimento, pur dando atto che la stessa Commissione ha respinto iricorsi riguardo IMU 2017 e 2018 indicando nelle relative sentenze dimerito come quella oggi giudicata sarebbe errata avendo maleinterpretato il regolamento comunale sul punto.6.1 La tesi prospettata non può però condividersi, atteso che, al di là delconcetto indeterminato di forza espansiva, il problema da porsi nel casospecifico è se il giudicato in relazione all’annata impositiva 2016 siavincolante in relazione agli anni 2012-2014, oggetto di questoprocedimento.È infatti noto che la sentenza del giudice tributario con la quale siaccertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per undeterminato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dellostesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti,solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano caratteretendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficaciavincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi supresupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass.Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950, Rv. 663418 – 01).Risulta pertanto che, per configurare la vincolatività del giudicato esterno,occorre che:- gli anni per i quali viene invocato siano “successivi”, mentre nel casospecifico si tratta di anni precedenti;- gli elementi costitutivi della fattispecie siano gli stessi mentre, come si èdetto, la predetta denuncia è intervenuta solo pochi giorni prima cheNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’anno impositivo 2015 si concludesse sicché, anche ove la stessa fossesufficiente a fondare la richiesta riduzione, non potrebbe che avereefficacia per l’avvenire e non per gli anni 2012-2014 qui in esame.7.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata al pagamentodelle spese processuali a favore del controricorrente, da liquidarsi come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della legge 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €5.880,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della legge 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026tenutasi da remoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NECCHINI-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocatiDOMENICO IARIA e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 132/2019 depositata il 25/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il 1-2 dicembre 2015 il Comune di Pietrasanta (LU) notificò alla societàricorrente tre avvisi d’accertamento relativi all’IMU 2012-2014 in relazionea un complesso immobiliare (ex [OSCURATO:PERSONA]) il cui fabbricatoprincipale era di proprietà dell’impresa. Tale società impugnò gli avvisiavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca che, nelcontraddittorio con l’ente locale e con sentenza 689/16, respinse il ricorso.Su appello della contribuente e con la sentenza n. 132/19 indicata inepigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha respinto ilgravame.Secondo il giudice d’appello:- era giustificata la somma richiesta a titolo d’interessi per ritardatopagamento di due rate d’imposta per 16 giorni (€ 26,84);- gli avvisi di ricevimento dovevano ritenersi ritualmente notificati,essendo depositate le ricevute delle raccomandate con avviso diricevimento, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/06;- la sottoscrizione degli avvisi era dell’effettivo responsabile delegato dallaGiunta Comunale con delibera 72/2012;- il contraddittorio endoprocedimentale non era necessario;- la motivazione degli avvisi doveva ritenersi sufficiente, spettando invecealla contribuente provare che parte dell’immobile poteva beneficiare diparziale esenzione in quanto immobile inagibile, inabitabile o di fattoinutilizzato (art. 13, comma 3, d.l. 201/2011);- solo il 23/12/2015, dopo avere ricevuto i tre avvisi qui impugnati, fupresentata una dichiarazione sostitutiva in merito al beneficio dellariduzione, ai sensi dell’art. 13, comma 3-ter dl d.l. 201/2011 e 1, commi684 e 685 della legge 147/13. L’avere riferito la circostanzainformalmente nel corso di interlocuzioni con l’Amministrazione, in incontrifissati a diverse finalità, non poteva ritenersi equivalente allacomunicazione che determinerebbe una presunzione di conoscenza in capoalla stessa.Numero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ricorre per cassazione la società sulla base di cinque motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste il Comune di Pietrasanta con controricorso, anch’esso integrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 legge 241/90, 7 e 10 l. 212/2000, 1 commi 161e 162 l. 296/06 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo n. 3c.p.c. Evidenzia come la motivazione degli avvisi impugnati siainsufficiente non indicando perché non si sia tenuto conto della parzialeinagibilità dell’immobile.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di IMU,l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente èstato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementiessenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, nonessendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative almancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge edastrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre eprovare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta(Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29845, Rv. 673081 – 01, Cass. Sez. 5,23/10/2024, n. 27441, Rv. 673267 - 01). Essendo incontestato che ilComune si è limitato a chiedere il pagamento dell’intera imposta, lamotivazione va ritenuta idonea alla validità degli avvisi in assenza divariazioni comunicate dal contribuente per l’anno in questione.2. Con il secondo motivo di ricorso la società rimarca la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13, comma 3, lett. b) della legge 214/2011, 1,commi 684 e 685 legge 147/2013, 6 e 10 dello Statuto (legge 212/2000n.d.r), 7 d.lgs. 546/92, 3, 53 e 97 Cost. in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026primo, n. 3 c.p.c. Sostiene che le circostanze che danno dirittoall’esenzione fossero comunque a conoscenza dell’ente locale che avrebbepertanto dovuto tenerne conto.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Appare corretto il richiamo operato nella sentenza impugnata alladichiarazione prevista dall’art. 9, comma 6, d.lgs. 23/11 e 13, comma 12-ter della legge 214/2011, ove è previsto che la dichiarazione stessa vadapresentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ilpossesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazionirilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Non sono previstiequipollenti alla predetta dichiarazione che è stata incontestatamentepresentata dopo la notifica degli avvisi sicché ha effetto solo perl’avvenire. Ciò è confermato dalla stessa disposizione richiamata dallaricorrente (art. 13, comma 3, lett. b), l. 214/11) ove si prevede che, per ifabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, lasituazione va accertata dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a caricodel proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.L’accertamento dell’agibilità è quindi il presupposto dell’esenzione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14642).2.3 Non pertinente appare la pronuncia richiamata nel ricorso (Cass. Sez.6, 26/03/2021, n. 8592, Rv. 660884 – 01), ove si è ritenuto chenell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13,comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta delcontribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto alComune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede chedeve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui èespressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può esserechiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. Nell’ipotesiivi presa in esame, il Comune di Rieti aveva annullato in autotutelaNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026precedenti avvisi d’accertamento dopo avere proceduto a una verificadegli immobili su richiesta di una società gestrice una funivia. Poi, aseguito dell’introduzione dell’IMU in luogo dell’ICI, aveva iniziatonuovamente a liquidare l’imposta senza operare riduzioni, quando ipresupposti delle riduzioni stesse non solo erano note ma erano stateposte a base del suindicato annullamento sicché, in assenza di ulteriorivariazioni, non era giustificato quello che si concretizzava come unaumento ingiustificato dell’imposizione rebus sic stantibus.Nel caso qui in esame invece nulla risulta di tutto ciò, non verifiche degliimmobili né annullamenti in autotutela, ma solo che la circostanzadell’asserita inagibilità sarebbe emersa in interlocuzioni conl’amministrazione finalizzate all’ottenimento d’autorizzazioni ediliziefinalizzate alla trasformazione del complesso in albergo.2.4 Va pertanto ribadito come la dichiarazione succitata sia il presuppostoper i controlli necessari, ove gli stessi non siano stati già effettuatisecondo la procedura di cui alla disposizione citata, sicché non puòaffermarsi che lo stato del complesso immobiliare, come emergerebbedalla consulenza di parte citata, fosse perfettamente noto al Comune.3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione Europea, 24 e 117 Cost., 10, comma 1, legge 212/2000 incombinato disposto con gli artt. 3 e 97 Cost, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Contesta che nel procedimento di cui agli avvisiimpugnati non sia previsto un contraddittorio preventivo. Sostiene che ilComune ha effettuato i controlli di cui all’art. 12 della legge 212/2000 conconseguente obbligo di esame in contraddittorio.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Non risulta agli atti che l’ente impositore abbia svolto alcuna delleCorretta è pertanto l’applicazione del costante insegnamento di questaNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026Corte secondo cui, in tema di accertamento tributario e nella disciplinaapplicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge 212/2000(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 219/2023, a sua voltarichiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. 39/2024, convertito conmodificazioni dalla legge 67/2024), l'obbligo dell'amministrazionefinanziaria d’attivare il contraddittorio endoprocedimentale con ilcontribuente sussiste, per i tributi non armonizzati, esclusivamente nelleipotesi in cui esso risulti sancito da una specifica previsione normativa(Cass. Sez. 5, 23/05/2025, n. 13818, Rv. 675071 – 01), qui nonesistente.4. Con il quarto motivo di ricorso la società prospetta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 162, legge 296/06 e 1, comma 87,legge 549/95, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Sostiene l’illegittimità dell’avviso in quanto non sottoscritto dal funzionariodesignato dall’ente locale per la gestione del tributo. Evidenzia inoltrecome sarebbe violata altresì la succitata disposizione della legge 549/95 inordine alla possibilità di sostituire la firma autografa con l’indicazione astampa del nominativo del soggetto responsabile.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Non è contestato che al funzionario indicato [OSCURATO:PERSONA] siano statidelegati i poteri per l’esercizio delle attività connesse al tributo (delibere72/12 e 39/14) nonché sia stato designato quale funzionario responsabiledell’imposta unica comunale (IUC comprendente l’ICI/IMU), del tributo suiservizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) con ogni relativopotere, tra cui quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi. Quanto allasostituzione della firma autografa, anche tenendo in disparte il problemadella novità della questione, deve evidenziarsi che negli avvisi vi èl’indicazione del suindicato “funzionario responsabile” e che gli atti e il suonominativo risultano nelle citate delibere, non essendo pertantonecessario un provvedimento dirigenziale in tal senso.Numero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/20265. Con il quinto motivo di ricorso censura di nullità la sentenza perviolazione degli artt. 111, comma sesto, Cost., 36, commi 2 e 4, d.lgs.546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 4 c.p.c. Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbeassente o apparente ove ritiene che il Comune non fosse a conoscenzadello stato degli immobili in oggetto.5.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.5.2 Da una parte va ricordato che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 83/12, conv. nella legge134/12, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n.8053, Rv. 629830 – 01 poi seguita, tra le tante, da: Cass., Sez. 5^, 30aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass.,Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023,n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882, id. 25 settembre 2025 n. 26167).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazioneapparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora,anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stataNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingerela soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. Sez.6^-5, 25 marzo 2021 n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez.Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n.5882).5.3 Nel caso specifico, il motivo contesta il travisamento della prova percontraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso inconsiderazione dai giudici di seconde cure, in sostanza proponendo unacensura motivazionale per le stesse ragioni di cui ai motivi precedenti esollecitando una diversa valutazione in fatto del materiale probatorio,operazioni inammissibili nel giudizio di legittimità. Non viene censurato uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma un presuntocontrasto tra prove e decisione, che si traduce in un sindacato sullavalutazione. Non viene inoltre specificamente contestata una motivazioneinesistente o apparente ma semplicemente ribadito che il Comune dovevaritenersi a conoscenza dei fatti a prescindere dalla dichiarazione.5.4 Tale prospettazione appare inoltre infondata poiché, come giàevidenziato supra, la sentenza ha motivato, sia pure sinteticamente comedoveroso, sulla necessaria specifica denunzia da parte del contribuente esulla non equipollenza di interlocuzioni per finalità diverse da quellafiscale. La motivazione è quindi più che idonea a dare conto delragionamento logico-giuridico operato dal giudicante consentendo ilcontrollo sulla sua esattezza, come peraltro emerge dalle considerazioniqui formulate in relazione ai precedenti motivi.6. Va altresì dato atto che la contribuente, con la memoria depositata il18/5/2026, oltre a replicare alle affermazioni della memoria illustrativa delNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026Comune, ha evidenziato il passaggio in giudicato della sentenza n.235/2022 della [OSCURATO:PERSONA] lucchese che aveva accolto ilricorso della società in relazione all’IMU del 2016, divenuta definitivafine che tale pronuncia abbia “forza espansiva” nel presenteprocedimento, pur dando atto che la stessa Commissione ha respinto iricorsi riguardo IMU 2017 e 2018 indicando nelle relative sentenze dimerito come quella oggi giudicata sarebbe errata avendo maleinterpretato il regolamento comunale sul punto.6.1 La tesi prospettata non può però condividersi, atteso che, al di là delconcetto indeterminato di forza espansiva, il problema da porsi nel casospecifico è se il giudicato in relazione all’annata impositiva 2016 siavincolante in relazione agli anni 2012-2014, oggetto di questoprocedimento.È infatti noto che la sentenza del giudice tributario con la quale siaccertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per undeterminato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dellostesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti,solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano caratteretendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficaciavincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi supresupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass.Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950, Rv. 663418 – 01).Risulta pertanto che, per configurare la vincolatività del giudicato esterno,occorre che:- gli anni per i quali viene invocato siano “successivi”, mentre nel casospecifico si tratta di anni precedenti;- gli elementi costitutivi della fattispecie siano gli stessi mentre, come si èdetto, la predetta denuncia è intervenuta solo pochi giorni prima cheNumero registro generale 21972/2019Numero sezionale 4715/2026Numero di raccolta generale 18319/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’anno impositivo 2015 si concludesse sicché, anche ove la stessa fossesufficiente a fondare la richiesta riduzione, non potrebbe che avereefficacia per l’avvenire e non per gli anni 2012-2014 qui in esame.7. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata al pagamentodelle spese processuali a favore del controricorrente, da liquidarsi come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della legge 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €5.880,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della legge 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026tenutasi da remoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris