CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione PROCACCINI Marco ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, così riqualificato il reato originariamente contestato, commesso in Roma il 25/9/2020, con la recidiva specifica e reiterata; rilevato che, con successiva memoria, nel proporre motivi nuovi ad integrazione di quelli dedotti in ricorso, la difesa ha chiesto la trattazione del procedimento in pubblica udienza davanti ad altra sezione; considerato che il ricorrente ha contestato la motivazione nella parte relativa alla affermazione della penale responsabilità proponendo argomenti in fatto, peraltro non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ma anche il trattamento sanzionatorio, parimenti giustificato con motivazione coerente con gli elementi fattuali richiamati (diversa natura delle sostanze e numero delle dosi), in uno con la negativa personalità dell'imputato, siccome gravato da plurimi e gravi precedenti, anche specifici; che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente G