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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 01414/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Ud.08/01/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -già intimati- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dalla [OSCURATO:PERSONA].

Vista l’ordinanza n.

R.G. 5333/2025, pubblicata il 28.02.2025, con la quale le parti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA].re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannate in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge; considerato fondato il motivo di ricorso con il quale i difensori della parte controricorrente hanno segnalato che, per errore materiale, i compensi professionali e le spese sono state liquidate in favore dei controricorrenti anziché dei suddetti difensori, dichiaratisi antistatari; ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere corretto mediante la distrazione delle spese e degli onorari di lite ai procuratori P.Q.M La Corte, dispone che, nell’ordinanza n.

R.G. 5333/2025, le parole “Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.” siano sostituite come segue “Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari.” Numero registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Ud.08/01/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -già intimati- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Vista l’ordinanza n. R.G. 5333/2025, pubblicata il 28.02.2025, con la quale le parti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA].re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannate in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge; considerato fondato il motivo di ricorso con il quale i difensori della parte controricorrente hanno segnalato che, per errore materiale, i compensi professionali e le spese sono state liquidate in favore dei controricorrenti anziché dei suddetti difensori, dichiaratisi antistatari; ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere corretto mediante la distrazione delle spese e degli onorari di lite ai procuratori P.Q.M La Corte, dispone che, nell’ordinanza n. R.G. 5333/2025, le parole “Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.” siano sostituite come segue “Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari.” Numero registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6290/2025 Numero sezionale 43/2026 Numero di raccolta generale 1414/2026 Data pubblicazione 22/01/2026
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