CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 42140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Tivoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il jiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, con l'impugnata ordinanza, non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come, pur sussistendo gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, comma 5, P.R. 9 ottobre 1990, n.309, non emergevano elementi tali da rendere necessaria 20' la misura precustodiale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero dedujelido violazione di legge e vizio della manifestazione, sottolineando come il anziché limitarsi ad una verifica di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria in base al quadro indiziario risultante ex ante, aveva compiuto una valutazione ulteriore e, peraltro, errata, in ordine alla personalità dell'indagato. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596). i Nel caso di specie, i " . non si è limitato alla prescritta verifica, bensì ha compiuto una valutazione concernente l'esistenza o meno delle esigenze cautelari in relazione alla gravità della condotta ed alla personalità dell'indagato, elementi che avrebbe potuto legittimamente valorizzare nel caso di richiesta di misura cautelare, ma non anche al solo fine di valutare la legittimità dell'arresto. 3. Alla luce di tali considerazioni, ne consegue la fondatezza del ricorso, dovendosi ritenere l'arresto legittimamente eseguito. L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez.3, n. 14971 del 10/11/2022, dep.2023, Rv. 284323). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, essendo stato l'arresto legittimamente eseguito. Così deciso il 12 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]