CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per assenza di motivazione, è inammissibile perché, mediante il mero richiamo a massime giurisprudenziali, prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si correlano in alcun modo con le argomentazioni non manifestamente illogiche poste a fondamento della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndrea [OSCURATO:PERSONA] k,1 OF.P0911-1-AwcIy 11 026