CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41894/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18942/21 Esposito +1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendo i medesimi dal reato di falsa testimonianza; che il difensore delle parti civili Rosaria e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che il difensore ha ribadito tali doglianze con memoria depositata il 1° ottobre 2021; che i giudici di appello hanno sottolineato che non risulta evidente che gli imputati abbiano reso Vr - dichiarazioni difformi da ciò che avevano percepito, essendo emerso che gli stessi erano sopraggiunti solo in un secondo momento, qua+ l'azione era già ampiamente iniziata; che le censure dei ricorrenti risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che i ricorsi si palesano pertanto inammissibili; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il