CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24344/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato, commesso in concorso tra i medesimi; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si contesta la contraddittorietà della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non è deducibile nel giudizio di legittimità, poiché non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Sono prive di fondamento anche le censure relative all'esercizio della facoltà di non rispondere ex art. 64 cod. proc. pen., dal momento che l'affermazione di responsabilità si fonda sulla valutazione del compendio probatorio assunto in dibattimento, rispetto alla quale il giudice di merito ha fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici. Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si contesta la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una motivazione adeguata e corretta in diritto in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto fondando la propria decisione in ragione della modalità della condotta e della non occasionalità del fatto; [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche senon è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 4), cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nel vagliar" l'applicabilità della circostanza attenuante invocata, si deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01). Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla riconosciuta recidiva - è manifestamente infondato; Che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) dei condivisibili principi espressi da questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Che la motivazione in parte qua è ampiamente sufficiente, né la differente caratura della recidiva tra i due imputati doveva necessariamente condurre ad una differenziazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - carri cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - non è consentito in sede di legittimità implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come si riscontra nel caso in esame, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile attesa la tardività della costituzione. P.Q.M