Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24914/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22897‒2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma alla via Piediluco, n. 9, è elettivamente domiciliato, PEC: ; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI- intimazione pagamento - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale alla PEC: ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 172/03/2015della Commissione tributaria regionale dell’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento delle somme portate da una cartella di pagamento precedentemente emessa e notificata a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, con riferimento alle questioni qui ancora di interesse, che il contribuente aveva tardivamente (solo in grado di appello) disconosciuto la sottoscrizione della firma apposta in cale all’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica della cartella di pagamento, peraltro in maniera del tutto generica, «privo di proposta di confronto» e comunque priva di effetto «non essendo stata proposta querela di falso a fronte di un documento redattodal pubblico ufficiale e facente fede appunto fino a querela di falso»; che il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data del 2 gennaio 2001, di notifica della cartella di pagamento, era stato interrotto il 18 marzo 2007 con la comunicazione di iscrizione ipotecaria, costituente vera e propria diffida ad adempiere in quanto contenente l’espresso invito all’immediato pagamento del debito a pena di espropriazione forzata; che l’avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente la predetta comunicazione/diffida riportava «il numero del fascicolo della pratica di riscossione coincidente con quello indicato nella stessa lettera di diffida, alla quale non può che riferirsi»; che tutte le altre questioni di merito anche relative alla correttezza di atti precedentemente notificati dovevano ritenersi superate.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi preceduti da due “eccezioni” di nullità della sentenza impugnata; l’Agenzia delle entrat e e l’agente della riscossione replicano con separati controricorsi.

Considerato che:

1. Con una prima “eccezione”, da qualificarsi come motivo di ricorso,il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per l’ error in procedendocommesso dai giudici di appello per aver reso una sentenza del tutto carente di motivazione e, comunque, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti della controversia.

2. Il motivo è inammissibile là dove deduce un vizio di omessa pronuncia «su punti decisivi della controversia», avendo il ricorrente mancato di indicare, in spregio al principio di specificità del ricorso, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.,i motivi d’appello che la CTR non avrebbe esaminato.

A ciò aggiungasi che il ricorrente, in ossequio al predetto principio, avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, i motivi di impugnazione o le questioni posti in sede di appello su cui la CTR non si erapronunciata, onde consentire a questo Collegio di verificare la fondatezza della tesi sostenuta nel motivo in esame.

E’ noto, in fatti, che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso di specie, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., fra le tante, Cass. n. 23834 del 2019; conf.

Cass. n. 3141 del 2023, non massimata).

3. Invece, là dove deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, il motivoè infondato.

4. Com’è noto, la motivazione è solo apparente –e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

5. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno espresso delle ben identificabili rationes decidendi , per come risulta dall’appar a to motivazionale di cui si è dato ampiamente conto nella parte espositiva dello svolgimento del processo, che consente di affermare che la motivazione della sentenza d’appello è congruamente motivata, ponendosi ben al di sopra del minimo costituzionale.

6. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la «nullità della sentenza ex art. 31, comma 2, del D.Lgs. 546/92, dell’art. 61 del D.Lgs 546/92 e dell’art. 24 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cpc».

7. Sostiene che il difensore di esso ricorrente aveva presentato istanza di rinvio dell’udienza di trattazione fissata per il 29 gennaio 2015 per giustificato impedimento dovuto a motivi di salute; che la CTR, in accoglimento di detta istanza, aveva rinviato la causa all’udienza del 12 febbraio 2015; che nessuna comunicazione di tale nuova udienza era stata data alla parte o al suo difensore in spregio alle disposizioni censurate, con conseguente nullità del relativo giudizio.8.

Il motivo è infondatoe va rigettato.

9. Invero, l’obbligo di dare avviso alle parti della data di fissazione dell'udienza di discussione riguarda la prima udienza ed eventualmente quella fissata a seguito di rinvio disposto d’ufficio, ad esempio per esigenze di servizio (Cass.n. 8133 del 2001), ma non le udienze fissate a seguito di rinvio operato su richiesta della parte del processo regolarmente costituita in giudizio, giacché, in tal caso, nessuna disposizione impone l’obbligo di comunicazione della nuova data di discussione e grava sulla parte, che ha chiesto il rinvio e non ha partecipato all’udienza neppure per mezzo di un delegato, un onere di diligenza processuale consistente nell’acquisire presso la segreteria della CTR le necessarie informazioni sull’esito dell’istanza avanzata alla Commissione.

In mancanza, la parte non può dolersi della lesione del diritto di difesa.

10. A ciò aggiungasi che il motivo è infondato anche alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel meritoe debba essere decisa una questione di mero diritto», come nel caso in esame, «atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio» (Cass.n. 22890 del 2022; in termini già Cass. 27496 del 2014).

11. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, 112 cpc e 118 disp.att. cpc in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cpc».

12. Sostiene la ricorrente che la senten za sarebbe nulla perché corredata di una motivazione apparente e che «Nella fattispecie la sentenza emessa dai giudici della CTR è viziata da ultrapetizione o extrapetizione in quanto ha interferito nel potere dispositivo delle parti ed ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, ha sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso(petitum mediato)».

13. Il motivoè inammissibile per intrinseca contraddittorietà posto che la deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione si pone in insanabile contrasto con la deduzione di ultra o extrapetizione della stessa.

14. In ogni caso, là dove deduce il vizio di ultra o extrapetizione, è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto il ricorrente si è limitato ad argomentare la censura richiamando le norme ed i principi giurisprudenziali in materia ma senza indicare le domande ed eccezioni proposte e le statuizioni d’appello pronunciate oltre i limiti di quelle.

Ed è noto che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso in esame, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019).

15. A ciò aggiungasi che il difetto di specificità del motivo per le sopra rilevate omissioni è nella specie ancor più grave sol che si pensi che il vizio di extra o ultrapetizione non ricorre qualora il giudice esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte (Cass. n. 13964 del 2019).16.

Quanto alla dedotta nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale, la censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte ai precedenti paragrafi 4 e 5.

17. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», consistente nell’avere la CTR omesso di rilevare la mancata notifica ad esso contribuente della cartella di pagamento e che, in ogni caso, la stessa incorporava pretese erariali prescrittein quanto riferite agli anni 1984, 1985, 1986 (per IRPEF) e 1990 (per tassa di concessione governativa).

18. Il motivo è inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente», che è questione pure posta nel presente giudizio e ritenuta infondata (vedi i precedenti paragrafi 4 e 5), «ovvero si fondi suun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. n. 7090 del 2022).

19. Nel motivo in esame il ricorrente deduce il mancato o superficiale esame da parte della CTR di altre questioni, in particolare con riferimento alla mancata notifica della cartella di pagamento, alla falsità della sottoscrizione apposta dal destinatario dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica della stessa, al mancato deposito dell’originale di tale documento e della cartella da parte dell’agente della riscossione, alla violazione da parte dell’Agenzia delle entrate della prova della “natura” del credito vantato, al deposito da parte dell’agente della riscossione di un estratto di ruolo non conforme a legge, neppure sottoscritto e con importo diverso da quello riportato nell’intimazione di pagamento, all’errata quantificazione delle sanzioni, alla invalidità della comunicazione di iscrizione ipotecaria come atto interruttivo della prescrizione, alla mancata prova della regolarità della sua notifica in quanto l’avviso di ricevimento non riportava il numero della raccomandata postale, la data e l’ufficio postale di spedizione.

20. Trattasi di questioni che trovano ampia ed adeguata risposta nella statuizione impugnata avendo i giudici di appello affermato che il contribuente aveva tardivamente (solo in grado di appello) disconosciuto la sottoscrizione della firma apposta in calce all’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica della cartella di pagamento, peraltro in maniera del tutto generica, «privo di proposta di confronto» e comunque priva di effetto «non essendo stata proposta querela di falso a fronte di un documento redatto dal pubblico ufficiale e facente fede appunto fino a querela di falso»; che il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data del 2 gennaio 2001, di notifica della cartella di pagamento, era stato interrotto il 18 marzo 2007 con la comunicazione di iscrizione ipotecaria, costituente vera e propria diffida ad adempiere in quanto contenente l’espresso invito all’immediato pagamento del debito a pena di espropriazione forzata; che l’avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente la predetta comunicazione/diffida riportava «il numero del fascicolo della pratica di riscossione coincidente con quello indicato nella stessa lettera di diffida, alla quale non può che riferirsi»; che tutte le altre questioni di merito anche relative alla correttezza di atti precedentemente notificati dovevano ritenersi superate.21.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente , nell’avviso di ricevimento della comunicazione impugnata, fotoriprodotta nel ricorso, risultano appost i la sottoscrizione di persona qualificatasi madre del destinatarioma anche il timbro a secco dell’ufficio postale con la relativa data di ricezione del plico, valevole ai fini interruttivi della prescrizione (Cass. n. 27412 del 2021). 22.Con il quarto motivo viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2934 e segg. cod. civ., 2964 e segg. cod. civ. e 19, comma 2, del d.lgs. n. 119 del 1999.

23. Sostiene il ricorrente che i giudici di appello non avevano rilevato la decadenza da parte dei resistenti e la prescrizione delle imposte richieste.

24. Il motivo è infondato avendo la CTR rilevato che il termine prescrizionale tra la data di notifica della cartella di pagamento e la successiva intimazione era stato interrotto il 18 marzo 2007 dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, costituente «vera e propria diffida ad adempiere valida per interrompere il termine di prescrizione» in quanto contenente «espresso invito all’immediato pagamento del debito con avvertimento che in caso contrario si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata» (sentenza CTR, pag. 6).

25. Quanto alla dedotta decadenza dal potere impositivo e riscossivo, il motivo è inammissibile in quanto il contribuente avrebbe dovuto eccepirla impugnando la cartella di pagamento che, come accertato dai giudici di appello, risulta essergli stata regolarmente notificata.

26. Il contribuente deduce, inoltre, che i giudici di appello non si sarebbero pronunciati «sulla circostanza che nella intimazione di pagamento, non è indicata la data del ruolo riferita alla cartella di pagamento, né tale data risulta dalle controdeduzioni dei resistenti» (ricorso pag. 24).27.

Il motivo, con cui si deduce un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ancorché non dedotta nella rubrica del mezzo di cassazione, è inammissibile per un duplice profilo.

28. Innanzitutto, perché il ricorrente, in violazione del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, di cui all’art. 366 cod. proc. civ., omette di trascrivere il contenuto dell’intimazione di pagamento che nemmeno allega al ricorsocosì da impedire a questa Corte di verificare la fondatezza della tesi sostenuta.

29. Inoltre, il ricorrente, sempre in violazione della medesima disposizione codicistica, omette di riportare in ricorso il motivo di cui lamenta il mancato esame e di fornire un’indicazione circostanziata e precisa che ne consenta l’individuazione nell’ambito degli atti processuali onde metterequesta Corte in condizioni di verificarne la proposizione con l’originario ricorso e la sua tempestiva riproposizione in appello.

30. Ma in ogni caso il motivo è infondato in quanto nessuna disposizione prevede, tanto meno a pena di invalidità dell’intimazione di pagamento, l’indicazione della data del ruolo come elem ento necessario del predetto atto.

31. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 nonché della legge n. 241 del 1990, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione formulato con riferimento al difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, altresì deducendone la carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti prodromici nonché «la mancanza di prova dell’esistenza della prodromica cartella di pagamento e dell’avvenuta notifica della stessa nei modi e termini di legge».

32. Il motivo, con cui si deduce un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ancorché non dedotta nella rubrica del mezzo di cassazione in esame, è inammissibile per i medesimi profili indicati ai precedenti paragrafi 28e 29.

33. Il motivo con cui è dedotta, invece, l’error in iudicando è altrettanto inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto il contenuto dell’atto impugnato e neppure l’ha allegato al ricorso, così impedendo a questa Corte la necessaria verifica della fondatezza della doglianza.

34. In ogni caso, il motivo è infondato atteso che «L'avviso diintimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che lamotivazione faccia riferimento alla carte lla dipagamento in precedenza notificata» (Cass. n. 28689 del 2019), come si è accertato essere accaduto nel caso in esame, con la conseguenza che la sua allegazione all’intimazione era del tutto superflua, avendone il ricorrente conoscenza mediante regolare notificazione.

35. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la CTR erroneamente ritenuto provata dall’amministrazione finanziaria l’esistenza della pretesa creditoria.

36. Il motivo è inammissibile.

37. Invero, alla definitività della cartella di pagamento conseguente alla sua mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni, ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla sua accertata regolare notificazione, com’è avvenuto nel caso in esame, discende, da un lato, che è del tutto irrilevante la questione della irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico a quella cartella, e, dall’altro, che al contribuente è preclusa l’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria per far valere vizi dell’atto a questa prodromico (ovvero della cartella di pagamento), autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il principio sopra enunciato della non impugnabilità, se non per vizi propri, nella specie non dedotti, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.

38. Sulla base di tali principi e con riferimento ad un caso analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che «l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013)» (Cass. n. 23046 del 2016), ma non è il caso di specie.

39. In estrema sintesi, il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, ed in favore de ll’agente della riscossione in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22897‒2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma alla via Piediluco, n. 9, è elettivamente domiciliato, PEC: ; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI- intimazione pagamento - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale alla PEC: ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 172/03/2015della Commissione tributaria regionale dell’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento delle somme portate da una cartella di pagamento precedentemente emessa e notificata a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, con riferimento alle questioni qui ancora di interesse, che il contribuente aveva tardivamente (solo in grado di appello) disconosciuto la sottoscrizione della firma apposta in cale all’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica della cartella di pagamento, peraltro in maniera del tutto generica, «privo di proposta di confronto» e comunque priva di effetto «non essendo stata proposta querela di falso a fronte di un documento redattodal pubblico ufficiale e facente fede appunto fino a querela di falso»; che il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data del 2 gennaio 2001, di notifica della cartella di pagamento, era stato interrotto il 18 marzo 2007 con la comunicazione di iscrizione ipotecaria, costituente vera e propria diffida ad adempiere in quanto contenente l’espresso invito all’immediato pagamento del debito a pena di espropriazione forzata; che l’avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente la predetta comunicazione/diffida riportava «il numero del fascicolo della pratica di riscossione coincidente con quello indicato nella stessa lettera di diffida, alla quale non può che riferirsi»; che tutte le altre questioni di merito anche relative alla correttezza di atti precedentemente notificati dovevano ritenersi superate. 2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi preceduti da due “eccezioni” di nullità della sentenza impugnata; l’Agenzia delle entrat e e l’agente della riscossione replicano con separati controricorsi. Considerato che: 1. Con una prima “eccezione”, da qualificarsi come motivo di ricorso,il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per l’ error in procedendocommesso dai giudici di appello per aver reso una sentenza del tutto carente di motivazione e, comunque, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti della controversia. 2. Il motivo è inammissibile là dove deduce un vizio di omessa pronuncia «su punti decisivi della controversia», avendo il ricorrente mancato di indicare, in spregio al principio di specificità del ricorso, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.,i motivi d’appello che la CTR non avrebbe esaminato. A ciò aggiungasi che il ricorrente, in ossequio al predetto principio, avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, i motivi di impugnazione o le questioni posti in sede di appello su cui la CTR non si erapronunciata, onde consentire a questo Collegio di verificare la fondatezza della tesi sostenuta nel motivo in esame. E’ noto, in fatti, che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso di specie, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., fra le tante, Cass. n. 23834 del 2019; conf. Cass. n. 3141 del 2023, non massimata). 3. Invece, là dove deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, il motivoè infondato. 4. Com’è noto, la motivazione è solo apparente –e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 5. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno espresso delle ben identificabili rationes decidendi , per come risulta dall’appar a to motivazionale di cui si è dato ampiamente conto nella parte espositiva dello svolgimento del processo, che consente di affermare che la motivazione della sentenza d’appello è congruamente motivata, ponendosi ben al di sopra del minimo costituzionale. 6. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la «nullità della sentenza ex art. 31, comma 2, del D.Lgs. 546/92, dell’art. 61 del D.Lgs 546/92 e dell’art. 24 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cpc». 7. Sostiene che il difensore di esso ricorrente aveva presentato istanza di rinvio dell’udienza di trattazione fissata per il 29 gennaio 2015 per giustificato impedimento dovuto a motivi di salute; che la CTR, in accoglimento di detta istanza, aveva rinviato la causa all’udienza del 12 febbraio 2015; che nessuna comunicazione di tale nuova udienza era stata data alla parte o al suo difensore in spregio alle disposizioni censurate, con conseguente nullità del relativo giudizio.8. Il motivo è infondatoe va rigettato. 9. Invero, l’obbligo di dare avviso alle parti della data di fissazione dell'udienza di discussione riguarda la prima udienza ed eventualmente quella fissata a seguito di rinvio disposto d’ufficio, ad esempio per esigenze di servizio (Cass.n. 8133 del 2001), ma non le udienze fissate a seguito di rinvio operato su richiesta della parte del processo regolarmente costituita in giudizio, giacché, in tal caso, nessuna disposizione impone l’obbligo di comunicazione della nuova data di discussione e grava sulla parte, che ha chiesto il rinvio e non ha partecipato all’udienza neppure per mezzo di un delegato, un onere di diligenza processuale consistente nell’acquisire presso la segreteria della CTR le necessarie informazioni sull’esito dell’istanza avanzata alla Commissione. In mancanza, la parte non può dolersi della lesione del diritto di difesa. 10. A ciò aggiungasi che il motivo è infondato anche alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel meritoe debba essere decisa una questione di mero diritto», come nel caso in esame, «atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio» (Cass.n. 22890 del 2022; in termini già Cass. 27496 del 2014). 11. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, 112 cpc e 118 disp.att. cpc in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cpc». 12. Sostiene la ricorrente che la senten za sarebbe nulla perché corredata di una motivazione apparente e che «Nella fattispecie la sentenza emessa dai giudici della CTR è viziata da ultrapetizione o extrapetizione in quanto ha interferito nel potere dispositivo delle parti ed ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, ha sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso(petitum mediato)». 13. Il motivoè inammissibile per intrinseca contraddittorietà posto che la deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione si pone in insanabile contrasto con la deduzione di ultra o extrapetizione della stessa. 14. In ogni caso, là dove deduce il vizio di ultra o extrapetizione, è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto il ricorrente si è limitato ad argomentare la censura richiamando le norme ed i principi giurisprudenziali in materia ma senza indicare le domande ed eccezioni proposte e le statuizioni d’appello pronunciate oltre i limiti di quelle. Ed è noto che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso in esame, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019). 15. A ciò aggiungasi che il difetto di specificità del motivo per le sopra rilevate omissioni è nella specie ancor più grave sol che si pensi che il vizio di extra o ultrapetizione non ricorre qualora il giudice esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte (Cass. n. 13964 del 2019).16. Quanto alla dedotta nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale, la censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte ai precedenti paragrafi 4 e 5. 17. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», consistente nell’avere la CTR omesso di rilevare la mancata notifica ad esso contribuente della cartella di pagamento e che, in ogni caso, la stessa incorporava pretese erariali prescrittein quanto riferite agli anni 1984, 1985, 1986 (per IRPEF) e 1990 (per tassa di concessione governativa). 18. Il motivo è inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente», che è questione pure posta nel presente giudizio e ritenuta infondata (vedi i precedenti paragrafi 4 e 5), «ovvero si fondi suun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. n. 7090 del 2022). 19. Nel motivo in esame il ricorrente deduce il mancato o superficiale esame da parte della CTR di altre questioni, in particolare con riferimento alla mancata notifica della cartella di pagamento, alla falsità della sottoscrizione apposta dal destinatario dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica della stessa, al mancato deposito dell’originale di tale documento e della cartella da parte dell’agente della riscossione, alla violazione da parte dell’Agenzia delle entrate della prova della “natura” del credito vantato, al deposito da parte dell’agente della riscossione di un estratto di ruolo non conforme a legge, neppure sottoscritto e con importo diverso da quello riportato nell’intimazione di pagamento, all’errata quantificazione delle sanzioni, alla invalidità della comunicazione di iscrizione ipotecaria come atto interruttivo della prescrizione, alla mancata prova della regolarità della sua notifica in quanto l’avviso di ricevimento non riportava il numero della raccomandata postale, la data e l’ufficio postale di spedizione. 20. Trattasi di questioni che trovano ampia ed adeguata risposta nella statuizione impugnata avendo i giudici di appello affermato che il contribuente aveva tardivamente (solo in grado di appello) disconosciuto la sottoscrizione della firma apposta in calce all’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica della cartella di pagamento, peraltro in maniera del tutto generica, «privo di proposta di confronto» e comunque priva di effetto «non essendo stata proposta querela di falso a fronte di un documento redatto dal pubblico ufficiale e facente fede appunto fino a querela di falso»; che il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data del 2 gennaio 2001, di notifica della cartella di pagamento, era stato interrotto il 18 marzo 2007 con la comunicazione di iscrizione ipotecaria, costituente vera e propria diffida ad adempiere in quanto contenente l’espresso invito all’immediato pagamento del debito a pena di espropriazione forzata; che l’avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente la predetta comunicazione/diffida riportava «il numero del fascicolo della pratica di riscossione coincidente con quello indicato nella stessa lettera di diffida, alla quale non può che riferirsi»; che tutte le altre questioni di merito anche relative alla correttezza di atti precedentemente notificati dovevano ritenersi superate.21. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente , nell’avviso di ricevimento della comunicazione impugnata, fotoriprodotta nel ricorso, risultano appost i la sottoscrizione di persona qualificatasi madre del destinatarioma anche il timbro a secco dell’ufficio postale con la relativa data di ricezione del plico, valevole ai fini interruttivi della prescrizione (Cass. n. 27412 del 2021). 22.Con il quarto motivo viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2934 e segg. cod. civ., 2964 e segg. cod. civ. e 19, comma 2, del d.lgs. n. 119 del 1999. 23. Sostiene il ricorrente che i giudici di appello non avevano rilevato la decadenza da parte dei resistenti e la prescrizione delle imposte richieste. 24. Il motivo è infondato avendo la CTR rilevato che il termine prescrizionale tra la data di notifica della cartella di pagamento e la successiva intimazione era stato interrotto il 18 marzo 2007 dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, costituente «vera e propria diffida ad adempiere valida per interrompere il termine di prescrizione» in quanto contenente «espresso invito all’immediato pagamento del debito con avvertimento che in caso contrario si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata» (sentenza CTR, pag. 6). 25. Quanto alla dedotta decadenza dal potere impositivo e riscossivo, il motivo è inammissibile in quanto il contribuente avrebbe dovuto eccepirla impugnando la cartella di pagamento che, come accertato dai giudici di appello, risulta essergli stata regolarmente notificata. 26. Il contribuente deduce, inoltre, che i giudici di appello non si sarebbero pronunciati «sulla circostanza che nella intimazione di pagamento, non è indicata la data del ruolo riferita alla cartella di pagamento, né tale data risulta dalle controdeduzioni dei resistenti» (ricorso pag. 24).27. Il motivo, con cui si deduce un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ancorché non dedotta nella rubrica del mezzo di cassazione, è inammissibile per un duplice profilo. 28. Innanzitutto, perché il ricorrente, in violazione del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, di cui all’art. 366 cod. proc. civ., omette di trascrivere il contenuto dell’intimazione di pagamento che nemmeno allega al ricorsocosì da impedire a questa Corte di verificare la fondatezza della tesi sostenuta. 29. Inoltre, il ricorrente, sempre in violazione della medesima disposizione codicistica, omette di riportare in ricorso il motivo di cui lamenta il mancato esame e di fornire un’indicazione circostanziata e precisa che ne consenta l’individuazione nell’ambito degli atti processuali onde metterequesta Corte in condizioni di verificarne la proposizione con l’originario ricorso e la sua tempestiva riproposizione in appello. 30. Ma in ogni caso il motivo è infondato in quanto nessuna disposizione prevede, tanto meno a pena di invalidità dell’intimazione di pagamento, l’indicazione della data del ruolo come elem ento necessario del predetto atto. 31. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 nonché della legge n. 241 del 1990, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione formulato con riferimento al difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, altresì deducendone la carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti prodromici nonché «la mancanza di prova dell’esistenza della prodromica cartella di pagamento e dell’avvenuta notifica della stessa nei modi e termini di legge». 32. Il motivo, con cui si deduce un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ancorché non dedotta nella rubrica del mezzo di cassazione in esame, è inammissibile per i medesimi profili indicati ai precedenti paragrafi 28e 29. 33. Il motivo con cui è dedotta, invece, l’error in iudicando è altrettanto inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto il contenuto dell’atto impugnato e neppure l’ha allegato al ricorso, così impedendo a questa Corte la necessaria verifica della fondatezza della doglianza. 34. In ogni caso, il motivo è infondato atteso che «L'avviso diintimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che lamotivazione faccia riferimento alla carte lla dipagamento in precedenza notificata» (Cass. n. 28689 del 2019), come si è accertato essere accaduto nel caso in esame, con la conseguenza che la sua allegazione all’intimazione era del tutto superflua, avendone il ricorrente conoscenza mediante regolare notificazione. 35. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la CTR erroneamente ritenuto provata dall’amministrazione finanziaria l’esistenza della pretesa creditoria. 36. Il motivo è inammissibile. 37. Invero, alla definitività della cartella di pagamento conseguente alla sua mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni, ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla sua accertata regolare notificazione, com’è avvenuto nel caso in esame, discende, da un lato, che è del tutto irrilevante la questione della irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico a quella cartella, e, dall’altro, che al contribuente è preclusa l’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria per far valere vizi dell’atto a questa prodromico (ovvero della cartella di pagamento), autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il principio sopra enunciato della non impugnabilità, se non per vizi propri, nella specie non dedotti, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. 38. Sulla base di tali principi e con riferimento ad un caso analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che «l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013)» (Cass. n. 23046 del 2016), ma non è il caso di specie. 39. In estrema sintesi, il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, ed in favore de ll’agente della riscossione in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quat
Sentenza Cassazione n. 24914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris