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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47534/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Bornafè; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P,R. n. 309/1990 e in relazione alla quantità di sostanza stupefacente detenuta e al principio attivo, sono svolte in fatto, al confronto con la contestazione nella quale si dà espressamente atto del possesso di mg. 75 di ketamina, nome del principio attivo; le deduzioni difensive risultano, altresì, generiche perché puramente evocative della natura non drogante della sostanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MATTEO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Bornafè; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P,R. n. 309/1990 e in relazione alla quantità di sostanza stupefacente detenuta e al principio attivo, sono svolte in fatto, al confronto con la contestazione nella quale si dà espressamente atto del possesso di mg. 75 di ketamina, nome del principio attivo; le deduzioni difensive risultano, altresì, generiche perché puramente evocative della natura non drogante della sostanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47534/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris