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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 47647/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che il 23/2/2023, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti le pene concordate tra le parti in relazione al reato di rapina impropria aggravata loro contestato, ed hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, assumendo doversi ritenere mere formule di stile il riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti ed all'assenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023 L'est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che il 23/2/2023, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti le pene concordate tra le parti in relazione al reato di rapina impropria aggravata loro contestato, ed hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, assumendo doversi ritenere mere formule di stile il riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti ed all'assenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023 L'est
Sentenza Cassazione n. 47647/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris