CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12371/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente-ricorrente incidentale –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria,quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna, n. 178/11/2015, depositata in data 27 gennaio2015.Numero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026Numero di raccolta generale 12371/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026Data pubblicazione 03/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. All’esito di una verifica fiscale culminata nel PVC redatto il30 giugno 2008, l’Agenzia delle entrate emetteva i seguenti atti:a) avviso di accertamento n. 79908T100437/2008, con il qualerideterminava il reddito della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’anno diimposta 2005, previo disconoscimento di costi non inerenti e nondocumentati; la detta società aveva aderito alla tassazione di gruppoex artt. 117 e ss. t.u.i.r. ai fini IRES, per cui il reddito accertato neisuoi confronti costituiva rettifica del reddito dichiarato dallaconsolidante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].;b) avviso di accertamento n. 79908T100438/2008, con il qualeaccertava, tenuto conto dell’atto sub a), il reddito ex art. 122 t.u.i.r.nei confronti della società consolidante;c) avviso di accertamento n. 79908T100416/2008, con il qualeaccertava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. maggiore IRAP, in relazioneai costi non inerenti, e recuperava l’IVA indebitamente detratta;d) atto di contestazione n. 799C0T100272/2008, con il qualeirrogava alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale responsabile principale, le sanzioniper infedele dichiarazioni ai fini IRES;e) l’atto sub d) veniva notificato alla società consolidante,quale responsabile solidale.Le società proponevano cinque distinti ricorsi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Bologna, che, con cinquesentenze pubblicate il 20 ottobre 2010, annullava tutti gli atticompensando le spese di lite.2. L’Ufficio interponeva cinque distinti gravami, notificati allesocietà a mezzo posta, alla Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna, chiedendo l’integrale riforma delle decisioni diprime cure.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] si costituivano contestando gli avversiNumero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026Numero di raccolta generale 12371/2026gravami; con successive memorie eccepivano l’inammissibilità degliData pubblicazione 03/05/2026appelli sotto due profili: i) per l’omesso deposito della ricevuta dispedizione delle raccomandate; ii) per la tardività degli stessi inquanto proposti oltre l’anno dalla pubblicazione delle sentenze(termine lungo, applicabile ratione temporis); in particolare, gli attierano stati consegnati all’agente postale l’ultimo giorno utile, maspediti il dì seguente, con violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546/1992.La CTR, riuniti i giudizi, accoglieva l’eccezione preliminare diinammissibilità degli appelli in quanto proposti oltre l’anno.Precisamente, rigettava l’eccezione relativa all’omesso deposito, neitermini di legge, delle ricevute di spedizione delle raccomandatecontenenti i gravami, poiché il relativo deposito (possibile finoall’udienza di discussione) era avvenuto in relazione a quattroraccomandate e la mancanza della ricevuta di ritorno del quintogravame era comunque sanato dalla costituzione della parteappellata. La CTR riteneva, invece, fondata l’eccezione di tardivitàdelle impugnazioni, atteso che l’Ufficio aveva fornito solo la prova diaver consegnato i cinque plichi all’Agente postale l’ultimo giornoutile, ma non anche la prova che il medesimo giorno i plichi fosserostati spediti dall’ufficio postale.3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio proponericorso affidato ad un motivo. Le società contribuenti resistono concontroricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilitàdell’avversa impugnazione e proponendo ricorso incidentalecondizionato affidato ad un motivo.È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato, in data 10aprile 2026, memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Ufficio deduce, inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 53 del d.lgs. 546/1992,dell’art. 327 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c.» per avere la CTRNumero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026Numero di raccolta generale 12371/2026erroneamente dichiarato la tardività degli appelli. PrecisamenteData pubblicazione 03/05/2026osserva che:- il termine annuale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 5 dicembre2011:- in detta data i plichi contenenti le raccomandate eranoconsegnate all’Ufficio postale (circostanza, tra l’altro, pacifica) ederano anche spediti dall’Ufficio stesso (atteso che sulla distinta dispedizione dei cinque atti di appello vi era il timbro di avvenutaspedizione il 5 dicembre 2011);- in ogni caso la data di spedizione era indifferente ai fini delrispetto del termine di impugnazione, poiché, in virtù del principiodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione tranotificante e destinatario, per il primo vale il giorno in cui l’atto vieneconsegnato all’Ufficio postale, non potendo ricadere sul notificanteeventuali ritardi dell’Ufficio.Pertanto, la CTR avrebbe commesso due errori: da un lato, haoperato una distinzione tra consegna all’Ufficio e spedizione deiplichi; dall’altro ha ritenuto non provata, da parte del notificante, laspedizione dei plichi nello stesso giorno (5 dicembre 2011) dellaconsegna.1.1. Il motivo, subito superando l’eccezione di inammissibilitàformulata dalle controricorrenti in quando con esso l’Ufficio nonrichiede affatto un nuovo esame di merito della controversia, madeduce una violazione di legge in tema di notifica dell’appello, èfondato.1.2. Costituisce principio ormai immanente nell’ordinamento(anche tributario; cfr. Cass. Sez. U. 17/12/2021, n. 40543) quellodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra mittentee destinatario: con particolare riferimento al processo tributario, si èaffermato (Cass. 18/11/2014, n. 24568; Cass. 04/01/2018, n. 123;Cass. 06/07/2022, n. 21483) che per la notificazione a mezzo postadell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dal successivo art. 53,Numero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026comma 2, la data di presentazione delle raccomandate, consegnateNumero di raccolta generale 12371/2026all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elencDoa ta pudbbeliclalezio ne 03/05/2026raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane cheannovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale,è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente aquelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia statoapposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta dellaraccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, dinotoria conoscenza, e riconducibile ad una nozionecostituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche inrispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali,posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Cortecostituzionale (Cass. nn. 189/2000 e 520/2002).1.3. Pertanto, nella specie, a prescindere dall’individuazionedel giorno dell’avvenuta spedizione delle raccomandate, la consegnadei plichi, da parte dell’Ufficio all’Agente postale, in data 5 dicembre2011 (ultimo giorno utile), rende gli appelli erariali tempestivamenteproposti.1.4. Tra l’altro la regola della scissione fissata dall’art. 20 d.lgs.546/1992 per l’ipotesi di spedizione in plico senza busta è stataritenuta da questa Corte applicabile al caso di spedizione a mezzoposta in busta chiusa: in tema di impugnazioninel processo tributario, la spedizione a mezzo posta dell'attod'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 deld.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenzadi contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità allaparte; ne consegue che la regola del citato art. 20 - secondo la qualela notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita amezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla datadi spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da partedel destinatario - è applicabile anche alla spedizione effettuata inplico raccomandata in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizionedell'invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordineNumero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026Numero di raccolta generale 12371/2026all'individuazione dell'atto notificato, non v'è ragione di discostarsiData pubblicazione 03/05/2026da detta regola, quale espressione di un principio generaleapplicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazionidel destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenutonella busta e l'originale depositato (Cass. 05/12/2024, n. 31196).2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato lasocietà [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all’articolo 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., la «illegittimità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli articoli 22, comma 1, 53,comma 2, 27, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 327 e 112c.p.c.». Deduce, in particolare, che aveva eccepito l’inammissibilitàdegli appelli per il mancato deposito, da parte dell’ADE all’atto dellacostituzione, delle ricevute di spedizione per raccomandata degli attidi appello (deposito prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 53,comma 2, d.lgs. 546/1992). La CTR, in relazione a quattro appelli,ha superato l’eccezione in considerazione del fatto che l’Ufficio avevasuccessivamente depositato gli avvisi di ricevimento di 4raccomandate, e, in relazione al quinto appello, ha ritenuto sanatala mancanza di ricevuta di ritorno dalla costituzione in giudiziodell’appellata. Osserva, di contro, che l’Agenzia non aveva maidepositato le copie di spedizione degli atti di impugnazione; di quil’inammissibilità degli appelli, anche sulla scorta di plurime sentenzedi questa Corte, puntualmente richiamate nel controricorso. Infine,la CTR avrebbe compiuto un ulteriore errore quando ha ritenuto chela costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] avesse sanatol’irritualità della costituzione dell’appellante; il vizio de quo, dicontro, non poteva essere sanato dal comportamento delle parti.3. Censura dal contenuto sostanzialmente analogo è svoltadall’altra controricorrente nell’unico motivo di ricorso incidentale,così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli articoli 22,comma 1 e 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.360, n.3), c.p.c., per l’omesso deposito della ricevuta di spedizionedella raccomandata in caso di notifica a mezzo posta, a pena diNumero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026Numero di raccolta generale 12371/2026inammissibilità dell’appello». Sostiene, quindi, che il mancatoData pubblicazione 03/05/2026deposito, da parte dell’appellante al momento della costituzione,delle ricevute di spedizione (in caso di notifica del gravame a mezzoposta) comporti l’inammissibilità dello stesso ex art. 22 cit.4. I motivi, avendo ad oggetto (almeno in parte) la medesimadoglianza, possono essere trattati congiuntamente.4.1. Va, in primo luogo, delibata la quaestio iuris comune aidue ricorsi incidentali condizionati, ovvero l’individuazione della sortedi un appello nel caso in cui l’appellante non depositi, all’atto dellacostituzione in giudizio, la copia della ricevuta di spedizione del plicoa mezzo posta. Detta omissione, pacifica nella specie, è stataritenuta superata dalla CTR dalla produzione delle ricevute dispedizione (per quattro gravami) e dalla costituzione dell’appellata(per il quinto gravame).La decisione di ammissibilità degli appelli sotto questo profiloè sostanzialmente giusta ma la motivazione resa dalla CTR vamodificata e corretta nei seguenti termini.4.2. L’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 così recita:«1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione delricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria dellacommissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato anorma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civileovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, confotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale.2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni statoe grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce anorma dell'articolo seguente.3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postalela conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito èsegreteria della commissione non è conforme a quello consegnato oNumero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026Numero di raccolta generale 12371/2026spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso èData pubblicazione 03/05/2026inammissibile e si applica il comma precedente.4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1,il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopiadell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, inoriginale o fotocopia.5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordinal'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenticommi».4.3. Come questa Corte ha già chiarito, nel processo tributariocostituisce motivo d'inammissibilità del ricorso in primo grado (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del serviziopostale universale, ii fatto che ii ricorrente (o l'appellante), almomento della costituzione entro il termine di trenta giorni dallaricezione della raccomandata da parte dei destinatario, depositil’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione siaasseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanograficaovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’ avvisodi ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzioneprobatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece,in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manualeo comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso diricevimento può essere superata, ai fini della tempestività dellanotifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione delplico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro iltermine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)(Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452; conforme, ex plurimis, daultimo Cass. 11/08/2022, n. 24726).Si è, poi, ritenuto equipollente alla ricevuta di spedizione edall’avviso di ricevimento l’elenco/distinta dei plichi spediti, recante ladata ed il timbro dell’ufficio postale, purché anch’esso vengadepositato all’atto della costituzione: nel giudizio tributario, la provaNumero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026Numero di raccolta generale 12371/2026della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (oData pubblicazione 03/05/2026dell'appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell'attointroduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornitacontestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verificaofficiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento (Cass.11/06/2018, n. 15182, nella specie, in applicazione del principio, laS.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenutoinammissibile il gravame proposto dall'Agenzia delle entrate cheaveva depositato la distinta attestante la data di spedizione dellaraccomandata soltanto all'udienza).Si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto (Cass.27/10/2022, n. 31879): nel processo tributario è inammissibile ilricorso (o l’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzodel servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), almomento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta dispedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la dataed il timbro dell’ufficio postale, o l’ avviso di ricevimento nel quale ladata di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale constampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Indifetto della produzione di tali documenti contestualmente allacostituzione il giudice, se non sussistono i presupposti dellarimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandonela successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzoposta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se laricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenutaentro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o dellasentenza).Il detto principio è stato recentemente ribadito e precisato nelsenso che, in caso di notificazione del ricorso a mezzo del serviziopostale universale, l'omesso deposito della ricevuta di spedizione odi altro atto equipollente al momento della costituzione in giudiziodel ricorrente non costituisce motivo d'inammissibilità, purché essoNumero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026avvenga entro il termine, perentorio, di trenta giorni previstoNumero di raccolta generale 12371/2026dall'art. 22, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 Ddaetal pu1b9bli9ca2zio ne 03/05/2026(Cass. 23/04/2024, n. 10887).4.4. Nel caso di specie l'Agenzia appellante, al momento dellacostituzione nel giudizio di secondo grado, non aveva prodotto copiadell’avviso di spedizione né di quello ricevimento del plicoraccomandato contenente l'atto di appello, bensì unicamentel’«elenco dei pieghi raccomandati con Ricevuta di Ritorno consegnatia Poste italiane», provvisto del timbro datario di ricezione edaccettazione da parte dell’ufficio postale, e quindi comunque idoneaa dare la prova della data di spedizione della notifica a mezzo posta(cfr. Cass. 19/07/2019, n. 19547).I ricorsi in appello, pertanto, erano ammissibili ai sensi dell’art.22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ma non perché l’A.F. hadepositato, nel corso del giudizio di appello, le copie degli avvisi diricevimento relativi a quattro raccomandate (e, quindi, a quattroappelli) e nell’altro giudizio l’appellato si è costituito sanando il viziodel mancato deposito degli avvisi di spedizione, quanto piuttosto perl’avvenuto deposito (contestualmente alla costituzione) della distintadei cinque plichi consegnati all’Ufficio postale, munita di data (5dicembre 2011, ultimo giorno utile) e timbro di quest’ultimo.La motivazione della sentenza impugnata va modificata neisopra delineati termini, con assorbimento della doglianza propostadalla [OSCURATO:PERSONA] circa la sanatoria del vizio in relazione al quintoappello, poiché anche questo deve ritenersi tempestivamenteproposto per il diverso motivo appena esposto.5. In definitiva, va accolto il ricorso principale, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perchéproceda all’esame degli appelli proposti dall’Ufficio ed allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Vanno, invece, rigettati i ricorsi incidentali condizionati.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 commaNumero registro generale 6125/2016Numero sezionale 3511/2026Numero di raccolta generale 12371/20261quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delleData pubblicazione 03/05/2026società ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché proceda all’esame degliappelli proposti dall’Ufficio ed alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Rigetta i ricorsi incidentali.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedelle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]