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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47212/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reato di cui agli artt. 76 del dPR n. 445 del 2000, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen. - ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lui ascritto; che tale motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito congruamente valutato, come deponenti per l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, oli elementi di fatto rivenienti dalle dichiarazioni rese dal teste di accusa Zappi oltre che dall'imputato stesso il quale, nella qualità di rappresentante legale della società, ha accettato il rischio di firmare le dichiarazioni riportanti le informazioni mendaci.

Considerato cne, pertanto, a ricorso deve essere dichiarato inammissiplie, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso l 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reato di cui agli artt. 76 del dPR n. 445 del 2000, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen. - ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lui ascritto; che tale motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito congruamente valutato, come deponenti per l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, oli elementi di fatto rivenienti dalle dichiarazioni rese dal teste di accusa Zappi oltre che dall'imputato stesso il quale, nella qualità di rappresentante legale della società, ha accettato il rischio di firmare le dichiarazioni riportanti le informazioni mendaci. Considerato cne, pertanto, a ricorso deve essere dichiarato inammissiplie, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso l 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris