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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26282/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - ha riformato la sentenza emessa il 17 novembre 2022 dal Tribunale di Bolzano limitatamente alla confisca dell'auto targata [OSCURATO:TARGA] che è stata restituita all'avente diritto.

La sentenza del Tribunale è stata confermata quanto alla affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera e e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 22 dicembre 2018).

Egli è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.000 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello.

Il ricorso si articola in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce la prescrizione del reato, maturata il 22 dicembre 2023, prima che scadesse il termine indicato dalla Corte di appello per il deposito della motivazione della sentenza e comunque prima che scadesse il termine per proporre ricorso.

2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge sostenendo che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - cui l'indagato ha diritto ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - non può essere fornita per testi, atteso che tale avviso deve avere una veste documentale.

Richiama in tal senso la circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2005 in base alla quale, prima di procedere all'accertamento con alcoltest, gli ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] devono redigere uno specifico e circostanziato avviso scritto e consegnarlo alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge con riferimento al contenuto degli avvisi che precedettero l'esecuzione dell'alcoltest.

Sostiene che l'indagato avrebbe dovuto essere informato delle conseguenze che derivano dal rifiuto di sottoporsi ad alcoltest e sottolinea che, in questo caso, le conseguenze del rifiuto sarebbero state meno gravose perché all'odierno ricorrente non avrebbe potuto essere contestata l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, cod. strada ed egli avrebbe potuto essere ammesso al lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 186.

La difesa sostiene che la mancata previsione di una tale informativa comporterebbe violazione dei diritti della difesa e che la disparità del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 186, comma 7, rispetto a quello previsto dall'art. 186, comma 2, lettera c) e comma 2 bis, cod. strada sarebbe in contrasto, per evidente irragionevolezza, con l'art. 3 della Costituzione.

Chiede pertanto a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme indicate.

2.4. Col quarto motivo, la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato sotto un duplice profilo.

Osserva: in primo luogo, che l'accusa non ha prodotto il libretto merceologico dell'apparecchio etilometro utilizzato per l'esecuzione dell'alcoltest e, quindi, non ne ha provato il corretto funzionamento; in secondo luogo, che l'aggravante dell'aver causato un incidente stradale è stata ritenuta sussistente ancorché non fossero stati acquisiti elementi di prova a sostegno di tale conclusione.

2.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; beneficio del quale l'imputato sarebbe stato meritevole, perché prima dei fatti oggetto del procedimento, aveva riportato una sola condanna per un reato di indole diversa.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria in data 21 maggio 2024, la difesa ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ha insistito, in particolare, sul primo motivo sottolineando che il reato si è comunque estinto per prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. deve essere necessariamente dato in forma scritta.

Nessuna disposizione del codice di rito, infatti, prevede l'uso necessario di questa forma ed anzi, l'art. 357 cod. proc. pen., dettando una specifica disciplina della documentazione delle attività di cui all'art. 354 del codice di rito, presuppone l'oralità dell'atto.

Non rileva in contrario la previsione contenuta nella circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2005 (richiamata nell'atto di appello) che non costituisce fonte di diritto e, quindi, «non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo» (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833; Sez. 3, n. 25170 del 13/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252771.

Nel senso che la circolare non costituisce fonte del diritto si vedano anche: Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353; Sez. 3, n. 3317 del 14/03/1986, Nardi, Rv. 172569).

Nel caso di specie, secondo la sentenza impugnata, l'avviso fu dato oralmente e la prova che ciò sia avvenuto è rappresentata dalla deposizione del [OSCURATO:PERSONA] che è riportata nel suo contenuto testuale a pag. 3 della sentenza impugnata.

3. Non ha maggior pregio il terzo motivo, col quale la difesa sostiene che l'indagato avrebbe dovuto essere avvertito delle diverse conseguenze legali derivanti dalla scelta di sottoporsi ad alcoltest rispetto a quella di rifiutare tale accertamento così da essere messo in condizione di scegliere.

Basta in proposito rilevare: che nessuna norma di legge prevede l'obbligo di informare un indagato sulle diverse conseguenze penali delle proprie scelte; che, quando sussistano le condizioni previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 cod. strada, il rifiuto di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro è previsto dalla legge come reato così come lo è la guida in stato di ebrezza; che, pertanto, in presenza di tali condizioni, l'interessato non ha il diritto di rifiutare l'alcoltest, è sanzionato penalmente se sceglie di farlo e di ciò viene informato quando la polizia giudiziaria gli chiede se intenda sottoporsi all'accertamento.

3.1. La difesa sostiene che le disposizioni del Codice della strada sarebbero in contrasto con la Costituzione perché non prevedono che, prima dell'esecuzione dell'alcoltest, l'interessato sia informato delle conseguenze legali che possono derivare dall'accertamento o dal rifiuto di sottoporvisi.

Non spiega però quali principi costituzionali sarebbero lesi da una tale mancata previsione.

Ed invero, la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest sono entrambi fatti antigiuridici; di tale antigiuridicità il ricorrente era consapevole e non vi sono ragioni che possano rendere inevitabile l'eventuale ignoranza di queste fattispecie incriminatrici.

Il ricorrente, peraltro, non ha neppure dedotto una scusabile ignoranza della legge penale.

La difesa sostiene, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere all'interessato se intenda sottoporsi ad alcoltest (richiesta che sottende la possibilità di un rifiuto), dovrebbe anche spiegare in dettaglio le conseguenze penali più o meno favorevoli che da tale scelta potrebbero derivare.

3.2. Per quanto riguarda il diverso trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 186, comma 7, e dall'art. 186, commi 2 e 2 bis, cod. strada, si deve osservare che l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, preclude l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il «conducente in stato di ebbrezza» che abbia provocato un incidente stradale e non per chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 o 5 del 4 ,-- citato art. 186 e ciò trova ragionevole giustificazione nel fatto che, quando non v'è consenso all'accertamento, non v'è prova che l'incidente stradale sia stato causato da un «conducente in stato di ebbrezza».

Come noto, peraltro, la giurisprudenza ha escluso che al rifiuto di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro per la verifica dello stato di ebbrezza possa essere applicata la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, proprio in ragione della «diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza» (Sez.

U, n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025).

4. Col quarto motivo la difesa deduce vizi di motivazione per essere stato ritenuto utilizzabile l'accertamento con alcoltest ancorché l'apparecchio avesse «riportato un risultato anomalo, con un tasso in degrado» e per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale.

4.1. Per quanto riguarda il primo profilo si deve osservare che non v'è ragione alcuna di ritenere indicativo di un malfunzionamento dell'apparecchio etilometro l'andamento decrescente del tasso alcolemico accertato (1,72 g/I alla prima prova 1,56 g/I alla seconda) sicché il ricorrente non ha fornito alcun elemento dal quale potrebbe desumersi che l'apparecchio non abbia funzionato regolarmente.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

La circostanza che l'art. 379, commi 6, 7 e 8, reg. esec. cod. strada prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione).

Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito.

Come opportunamente specificato, tuttavia, tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata), ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute.

Nel caso in esame, l'onere di allegazione gravante sulla difesa non è stato adempiuto perché l'accertamento di un tasso alcolemico con andamento decrescente non è affatto indice del malfunzionamento di un etilometro.

Se è vero, infatti, che i tempi di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite sono variabili da persona a persona, non è tuttavia dubitabile che alla fase di assorbimento segua una fase di smaltimento nella quale il tasso alcolemico è decrescente.

4.2. Per quanto riguarda la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 2 bis dell'art. 186, basta osservare: che, secondo la sentenza impugnata (pag.4), l'esame dei testimoni e le fotografie acquisite agli atti dimostrano che l'imputato urtò contro un'altra auto ferma a centro strada per svoltare a sinistra con la freccia accesa; che la Corte territoriale ha ritenuto esservi un nesso oggettivo tra l'incidente e lo stato di ebbrezza e lo ha fatto con una motivazione congrua, non illogica né contraddittoria; che il ricorso non si confronta con questa motivazione e si limita a criticarla sicché il motivo è inammissibile per difetto di specificità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

5. Col quinto motivo, la difesa lamenta che non sia stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena, beneficio del quale egli sarebbe stato meritevole perché, prima dei fatti oggetto del procedimento, aveva riportato una sola condanna per un reato di indole diversa.

Così argomentando il difensore del ricorrente trascura che - come chiaramente esposto nella sentenza impugnata - nel caso di specie la concessione del beneficio era preclusa, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., perché, con sentenza del 2 marzo 2022 (irrevocabile il 22 aprile 2022) l'imputato è stato condannato alla pena di due anni di reclusione e questa pena è stata condizionalmente sospesa.

6. All'inammissibilità dei motivi sin qui esaminati consegue l'inammissibilità del primo motivo col quale la difesa ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del reato per intervenuta prescrizione.

Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (così Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

Nel caso in esame, alla data del 14 dicembre 2023 (quando è stata pronunciata la sentenza di appello) la prescrizione non era ancora maturata né rileva in senso contrario che per il deposito fosse stato indicato il termine di quarantacinque giorni, atteso che il giudizio di appello si chiude con la pronuncia della sentenza.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - ha riformato la sentenza emessa il 17 novembre 2022 dal Tribunale di Bolzano limitatamente alla confisca dell'auto targata [OSCURATO:TARGA] che è stata restituita all'avente diritto. La sentenza del Tribunale è stata confermata quanto alla affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera e e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 22 dicembre 2018). Egli è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.000 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello. Il ricorso si articola in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce la prescrizione del reato, maturata il 22 dicembre 2023, prima che scadesse il termine indicato dalla Corte di appello per il deposito della motivazione della sentenza e comunque prima che scadesse il termine per proporre ricorso. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge sostenendo che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - cui l'indagato ha diritto ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - non può essere fornita per testi, atteso che tale avviso deve avere una veste documentale. Richiama in tal senso la circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2005 in base alla quale, prima di procedere all'accertamento con alcoltest, gli ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] devono redigere uno specifico e circostanziato avviso scritto e consegnarlo alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge con riferimento al contenuto degli avvisi che precedettero l'esecuzione dell'alcoltest. Sostiene che l'indagato avrebbe dovuto essere informato delle conseguenze che derivano dal rifiuto di sottoporsi ad alcoltest e sottolinea che, in questo caso, le conseguenze del rifiuto sarebbero state meno gravose perché all'odierno ricorrente non avrebbe potuto essere contestata l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, cod. strada ed egli avrebbe potuto essere ammesso al lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 186. La difesa sostiene che la mancata previsione di una tale informativa comporterebbe violazione dei diritti della difesa e che la disparità del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 186, comma 7, rispetto a quello previsto dall'art. 186, comma 2, lettera c) e comma 2 bis, cod. strada sarebbe in contrasto, per evidente irragionevolezza, con l'art. 3 della Costituzione. Chiede pertanto a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme indicate. 2.4. Col quarto motivo, la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato sotto un duplice profilo. Osserva: in primo luogo, che l'accusa non ha prodotto il libretto merceologico dell'apparecchio etilometro utilizzato per l'esecuzione dell'alcoltest e, quindi, non ne ha provato il corretto funzionamento; in secondo luogo, che l'aggravante dell'aver causato un incidente stradale è stata ritenuta sussistente ancorché non fossero stati acquisiti elementi di prova a sostegno di tale conclusione. 2.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; beneficio del quale l'imputato sarebbe stato meritevole, perché prima dei fatti oggetto del procedimento, aveva riportato una sola condanna per un reato di indole diversa. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 21 maggio 2024, la difesa ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ha insistito, in particolare, sul primo motivo sottolineando che il reato si è comunque estinto per prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. deve essere necessariamente dato in forma scritta. Nessuna disposizione del codice di rito, infatti, prevede l'uso necessario di questa forma ed anzi, l'art. 357 cod. proc. pen., dettando una specifica disciplina della documentazione delle attività di cui all'art. 354 del codice di rito, presuppone l'oralità dell'atto. Non rileva in contrario la previsione contenuta nella circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2005 (richiamata nell'atto di appello) che non costituisce fonte di diritto e, quindi, «non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo» (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833; Sez. 3, n. 25170 del 13/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252771. Nel senso che la circolare non costituisce fonte del diritto si vedano anche: Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353; Sez. 3, n. 3317 del 14/03/1986, Nardi, Rv. 172569). Nel caso di specie, secondo la sentenza impugnata, l'avviso fu dato oralmente e la prova che ciò sia avvenuto è rappresentata dalla deposizione del [OSCURATO:PERSONA] che è riportata nel suo contenuto testuale a pag. 3 della sentenza impugnata. 3. Non ha maggior pregio il terzo motivo, col quale la difesa sostiene che l'indagato avrebbe dovuto essere avvertito delle diverse conseguenze legali derivanti dalla scelta di sottoporsi ad alcoltest rispetto a quella di rifiutare tale accertamento così da essere messo in condizione di scegliere. Basta in proposito rilevare: che nessuna norma di legge prevede l'obbligo di informare un indagato sulle diverse conseguenze penali delle proprie scelte; che, quando sussistano le condizioni previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 cod. strada, il rifiuto di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro è previsto dalla legge come reato così come lo è la guida in stato di ebrezza; che, pertanto, in presenza di tali condizioni, l'interessato non ha il diritto di rifiutare l'alcoltest, è sanzionato penalmente se sceglie di farlo e di ciò viene informato quando la polizia giudiziaria gli chiede se intenda sottoporsi all'accertamento. 3.1. La difesa sostiene che le disposizioni del Codice della strada sarebbero in contrasto con la Costituzione perché non prevedono che, prima dell'esecuzione dell'alcoltest, l'interessato sia informato delle conseguenze legali che possono derivare dall'accertamento o dal rifiuto di sottoporvisi. Non spiega però quali principi costituzionali sarebbero lesi da una tale mancata previsione. Ed invero, la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest sono entrambi fatti antigiuridici; di tale antigiuridicità il ricorrente era consapevole e non vi sono ragioni che possano rendere inevitabile l'eventuale ignoranza di queste fattispecie incriminatrici. Il ricorrente, peraltro, non ha neppure dedotto una scusabile ignoranza della legge penale. La difesa sostiene, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA], oltre a chiedere all'interessato se intenda sottoporsi ad alcoltest (richiesta che sottende la possibilità di un rifiuto), dovrebbe anche spiegare in dettaglio le conseguenze penali più o meno favorevoli che da tale scelta potrebbero derivare. 3.2. Per quanto riguarda il diverso trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 186, comma 7, e dall'art. 186, commi 2 e 2 bis, cod. strada, si deve osservare che l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, preclude l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il «conducente in stato di ebbrezza» che abbia provocato un incidente stradale e non per chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 o 5 del 4 ,-- citato art. 186 e ciò trova ragionevole giustificazione nel fatto che, quando non v'è consenso all'accertamento, non v'è prova che l'incidente stradale sia stato causato da un «conducente in stato di ebbrezza». Come noto, peraltro, la giurisprudenza ha escluso che al rifiuto di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro per la verifica dello stato di ebbrezza possa essere applicata la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, proprio in ragione della «diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza» (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025). 4. Col quarto motivo la difesa deduce vizi di motivazione per essere stato ritenuto utilizzabile l'accertamento con alcoltest ancorché l'apparecchio avesse «riportato un risultato anomalo, con un tasso in degrado» e per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale. 4.1. Per quanto riguarda il primo profilo si deve osservare che non v'è ragione alcuna di ritenere indicativo di un malfunzionamento dell'apparecchio etilometro l'andamento decrescente del tasso alcolemico accertato (1,72 g/I alla prima prova 1,56 g/I alla seconda) sicché il ricorrente non ha fornito alcun elemento dal quale potrebbe desumersi che l'apparecchio non abbia funzionato regolarmente. Secondo un orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che l'art. 379, commi 6, 7 e 8, reg. esec. cod. strada prescriva l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione). Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito. Come opportunamente specificato, tuttavia, tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata), ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute. Nel caso in esame, l'onere di allegazione gravante sulla difesa non è stato adempiuto perché l'accertamento di un tasso alcolemico con andamento decrescente non è affatto indice del malfunzionamento di un etilometro. Se è vero, infatti, che i tempi di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite sono variabili da persona a persona, non è tuttavia dubitabile che alla fase di assorbimento segua una fase di smaltimento nella quale il tasso alcolemico è decrescente. 4.2. Per quanto riguarda la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 2 bis dell'art. 186, basta osservare: che, secondo la sentenza impugnata (pag.4), l'esame dei testimoni e le fotografie acquisite agli atti dimostrano che l'imputato urtò contro un'altra auto ferma a centro strada per svoltare a sinistra con la freccia accesa; che la Corte territoriale ha ritenuto esservi un nesso oggettivo tra l'incidente e lo stato di ebbrezza e lo ha fatto con una motivazione congrua, non illogica né contraddittoria; che il ricorso non si confronta con questa motivazione e si limita a criticarla sicché il motivo è inammissibile per difetto di specificità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 5. Col quinto motivo, la difesa lamenta che non sia stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena, beneficio del quale egli sarebbe stato meritevole perché, prima dei fatti oggetto del procedimento, aveva riportato una sola condanna per un reato di indole diversa. Così argomentando il difensore del ricorrente trascura che - come chiaramente esposto nella sentenza impugnata - nel caso di specie la concessione del beneficio era preclusa, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., perché, con sentenza del 2 marzo 2022 (irrevocabile il 22 aprile 2022) l'imputato è stato condannato alla pena di due anni di reclusione e questa pena è stata condizionalmente sospesa. 6. All'inammissibilità dei motivi sin qui esaminati consegue l'inammissibilità del primo motivo col quale la difesa ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del reato per intervenuta prescrizione. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Nel caso in esame, alla data del 14 dicembre 2023 (quando è stata pronunciata la sentenza di appello) la prescrizione non era ancora maturata né rileva in senso contrario che per il deposito fosse stato indicato il termine di quarantacinque giorni, atteso che il giudizio di appello si chiude con la pronuncia della sentenza. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichia
Sentenza Cassazione n. 26282/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris