Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45308/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GENTILE Augusto ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art.707 cod.pen. per intervenuta prescri- zione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di furto di autoveicolo in area destinata a privata dimora e di alcuni ulteriori episodi di furto, in anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione ed euro 434,00 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica del reato di furto in luogo di privata dimora assumendo che il veicolo era stato sottratto da area condominiale che non si trovava nella esclusiva disponibilità della persona offesa.

3. Il motivo è inammissibile in quanto non formulato come motivo di appello, lad- dove l'impugnazione in appello aveva investito esclusivamente i punti della sen- tenza concernenti il trattamento sanzionatorio, di talchè in relazione ai profili di responsabilità del ricorrente per il reato di furto in luogo destinato a privata dimora si era già formata ipotesi di irrevocabilità tenuto altresì conto di quanto statuito dall'art.606 cpv cod.proc.pen. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari ' ampi [OSCURATO:PERSONA] ER1A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GENTILE Augusto ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art.707 cod.pen. per intervenuta prescri- zione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di furto di autoveicolo in area destinata a privata dimora e di alcuni ulteriori episodi di furto, in anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione ed euro 434,00 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica del reato di furto in luogo di privata dimora assumendo che il veicolo era stato sottratto da area condominiale che non si trovava nella esclusiva disponibilità della persona offesa. 3. Il motivo è inammissibile in quanto non formulato come motivo di appello, lad- dove l'impugnazione in appello aveva investito esclusivamente i punti della sen- tenza concernenti il trattamento sanzionatorio, di talchè in relazione ai profili di responsabilità del ricorrente per il reato di furto in luogo destinato a privata dimora si era già formata ipotesi di irrevocabilità tenuto altresì conto di quanto statuito dall'art.606 cpv cod.proc.pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari ' ampi [OSCURATO:PERSONA] ER1A
Sentenza Cassazione n. 45308/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris