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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11457/2026

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a delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 243/2023 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 5 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna dellaRegione autonoma [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni a luiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026provocati da provvedimenti regionali contrari alla disciplina europea inmateria di coltivazione di vegetali geneticamente modificati.1.1.

Più specificamente, rappresentò, a suffragio dell’azione:(i) di coltivare, quale titolare dell’azienda agricola «In trois», maise cereali su fondi rustici, ubicati nelle provincie di Udine e di Pordenonee di aver provato, sin dal 2010, la coltivazione di mais ogm (Mom 810),varietà iscritta nel catalogo comune europeo;(ii) di essere stato ostacolato, nell’intento, dalla Regione autonomadi semina di OGM nel territorio regionale), tuttavia non attuata con attiregolamentari e, di seguito, con la l.r. n. 5/2014, adottata nonostanteuna interlocuzione del ricorrente con gli organi del governo regionale,che introdusse un divieto provvisorio di semina di piante ogm;(iii) in virtù della legge regionale da ultimo citata, la Regione aveva,nel giugno 2014, emesso ordinanze ingiunzioni in danno del ricorrentecon cui veniva intimata la rimozione delle coltivazioni di mais ogm(Mom 810) impiantate presso alcuni fondi rustici: ordinanze, tuttavia,in contrasto con il diritto dell’Unione europea e, pertanto, annullate, aseguito di impugnativa promossa dal ricorrente in sede giurisdizionaleamministrativa, dal Consiglio di Stato;(iv) nel frattempo, per la semina del mais ogm effettuata nell’anno2010, era stato imputato in procedimento penale, poi concluso nelluglio 2013 con sentenza del Tribunale di Pordenone di proscioglimentoperché il fatto non costituiva reato.1.2.

Sulla base di queste circostanze (in specie, dell’approvazionee dell’attuazione della l.r. n. 5/2014), preso atto della liquidazione deldanno patrimoniale per la distruzione del mais impiantato già operatadal Consiglio di Stato, instò per l’accertamento e la liquidazione:(a) del danno non patrimoniale «correlato allo stress ed al senso difrustrazione subito dalla condotta assunta dalle Regione»;r.g. n. 16834/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026(b) del danno all’immagine «per esser stato considerato per diversianni un fuorilegge»;(c) del danno patrimoniale «correlato agli esborsi subiti per ladifesa legale nei vari procedimenti amministrativi incardinati al fine divedere riconosciuto il suo diritto di seminare mais ogm».2.

Nell’attiva resistenza dell’ente regionale, l’azione è statadisattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.3.

Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello,ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, per violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ.«nonché della direttiva 2001/18/CE e della direttiva 2002/53/CE equindi degli artt. 34, 35 e 36 T.F.U.E.», censura la sentenza gravatanella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per mancanza diprova di un danno all’immagine.Sul punto, premesso che «l’azione del Consiglio regionale assurgesicuramente a fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.», assume che lagiurisprudenza della C.G.U.E. (è richiamata, con ampi stralci, lasentenza C-46/93 del 5 marzo 1996) «non parla né richiede oneriprobatori in capo al danneggiato, bastando la perpetrata violazione adover risarcire il danno: […] il giudice nazionale, qualora gli venisserichiesto di risarcire i danni derivanti dal mancato rispetto del dirittocomunitario da parte di un organo legislativo, deve tenere inconsiderazione solo la manifesta e grave violazione» di tale diritto.Nel caso di specie – conclude - «i danni all’immagine del Fidenatosono la diretta conseguenza della violazione grave e manifesta deller.g. n. 16834/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026normative europee compiuta da Consiglio regionale e la Regione FVGdeve ristorare i danni».1.1.

Il motivo non merita accoglimento.La reiezione della pretesa risarcitoria per danno all’immagine èstata così motivata nella sentenza gravata: «quanto poi all’esecuzionecoattiva di un provvedimento amministrativo fondato su una norma dilegge regionale, non è dato capire quale sia la condotta illecita cuiconsegue direttamente il pregiudizio al proprio diritto all’immagine […]difatti il provvedimento ex se non può configurare un atto illecito lesivodell’immagine in difetto di pubblicità data alla sua attuazione coattiva».In breve, la Corte territoriale ha rilevato la mancata dimostrazionedi un contegno lesivo dell’immagine dell’attore, contegno che individuanella divulgazione o diffusione del provvedimento illegittimo.Per contrastare l’argomentazione, il ricorrente sostiene, in sintesi,che il lamentato danno all’immagine sia in re ipsa conseguente allaviolazione della normativa europea commessa dall’ente convenuto.La tesi è destituita di giuridico fondamento.Il danno all’immagine rappresenta species del più ampio genus deldanno non patrimoniale: esso costituisce un danno-conseguenza, il cuiaccertamento postula l’applicazione del criterio causale fondato sullarelazione, scandita dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ., «condottamateriale – evento lesivo – conseguenza dannosa».Il danno all’immagine, dunque, non può mai reputarsi sussistentein re ipsa ma deve essere specificamente allegato e provato da chi nedomanda il ristoro, e la sua liquidazione deve essere compiuta dalgiudice in base non a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudiziopatito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (in tal senso,l’orientamento consolidato di nomofilachia: ex aliis, Cass. 10/07/2023,n. 19551; Cass. 06/12/2018, n. 31537; Cass. 28/03/2018, n. 7594;Cass. 26/10/2017, n. 25420; Cass. 31/03/2021, n. 8861).r.g. n. 16834/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026Princìpi correttamente applicati dall’impugnata sentenza.2.

Con il secondo motivo, per violazione degli art. 2043 e 2697,1226 e 2056 cod. civ.

«nonché della direttiva 2001/18/CE e delladirettiva 2002/53/CE e quindi degli artt. 34, 35 e 36 T.F.U.E.», partericorrente ribadisce che «secondo la C.G.U.E. qualora vi sia violazionegrave e manifesta del diritto europeo sussiste l’obbligo di risarcimentodel danno da parte dell’organo legislativo che lo ha commesso e ciòindipendentemente dalla prova del danno subito».Sulla base di tale premessa, richiede il ristoro delle spese postali dispedizione sopportate per l’invio di missive di interlocuzione con iConsiglieri della Regione Friuli e con gli organismi europei (esborsiquantificati nel ricorso per cassazione in euro 907,30) nonché di uncompenso «per l’impegno intellettuale profuso per la redazione di talimissive», stimato (sempre nell’atto di adizione di questa Corte) in euro2.000, quale attività stragiudiziale di un agronomo: in definitiva, undanno «effettivamente subito ovvero liquidabile in via equitativa» dieuro 2.907,30, «somma che si arrotonda in euro 10.000».2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso, invero, non esprime critica (tampoco puntuale e specifica,come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ.) alla ratio decidendi postaa fondamento della gravata decisione, bensì si risolve nel formularedomanda di risarcimento di un pregiudizio diverso, per natura etipologia, da quello richiesto ai (e negato dai) giudici di merito, ai quali(come riferito in narrativa) l’odierno ricorrente aveva prospettato diaver subito un danno «correlato allo stress ed al senso di frustrazionesubito dalla condotta assunta dalle Regione» e un danno patrimoniale«correlato agli esborsi subiti per la difesa legale nei vari procedimentiamministrativi incardinati al fine di vedere riconosciuto il suo diritto diseminare mais ogm».r.g. n. 16834/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026Questione dunque nuova, proposta per la prima volta in sede dilegittimità: come tale inammissibile.3.

Il ricorso è rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13.p. q. m.Rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro10.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 gennaio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 16834/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 243/2023 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 5 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna dellaRegione autonoma [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni a luiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026provocati da provvedimenti regionali contrari alla disciplina europea inmateria di coltivazione di vegetali geneticamente modificati.1.1. Più specificamente, rappresentò, a suffragio dell’azione:(i) di coltivare, quale titolare dell’azienda agricola «In trois», maise cereali su fondi rustici, ubicati nelle provincie di Udine e di Pordenonee di aver provato, sin dal 2010, la coltivazione di mais ogm (Mom 810),varietà iscritta nel catalogo comune europeo;(ii) di essere stato ostacolato, nell’intento, dalla Regione autonomadi semina di OGM nel territorio regionale), tuttavia non attuata con attiregolamentari e, di seguito, con la l.r. n. 5/2014, adottata nonostanteuna interlocuzione del ricorrente con gli organi del governo regionale,che introdusse un divieto provvisorio di semina di piante ogm;(iii) in virtù della legge regionale da ultimo citata, la Regione aveva,nel giugno 2014, emesso ordinanze ingiunzioni in danno del ricorrentecon cui veniva intimata la rimozione delle coltivazioni di mais ogm(Mom 810) impiantate presso alcuni fondi rustici: ordinanze, tuttavia,in contrasto con il diritto dell’Unione europea e, pertanto, annullate, aseguito di impugnativa promossa dal ricorrente in sede giurisdizionaleamministrativa, dal Consiglio di Stato;(iv) nel frattempo, per la semina del mais ogm effettuata nell’anno2010, era stato imputato in procedimento penale, poi concluso nelluglio 2013 con sentenza del Tribunale di Pordenone di proscioglimentoperché il fatto non costituiva reato.1.2. Sulla base di queste circostanze (in specie, dell’approvazionee dell’attuazione della l.r. n. 5/2014), preso atto della liquidazione deldanno patrimoniale per la distruzione del mais impiantato già operatadal Consiglio di Stato, instò per l’accertamento e la liquidazione:(a) del danno non patrimoniale «correlato allo stress ed al senso difrustrazione subito dalla condotta assunta dalle Regione»;r.g. n. 16834/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026(b) del danno all’immagine «per esser stato considerato per diversianni un fuorilegge»;(c) del danno patrimoniale «correlato agli esborsi subiti per ladifesa legale nei vari procedimenti amministrativi incardinati al fine divedere riconosciuto il suo diritto di seminare mais ogm».2. Nell’attiva resistenza dell’ente regionale, l’azione è statadisattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.3. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello,ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ.«nonché della direttiva 2001/18/CE e della direttiva 2002/53/CE equindi degli artt. 34, 35 e 36 T.F.U.E.», censura la sentenza gravatanella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per mancanza diprova di un danno all’immagine.Sul punto, premesso che «l’azione del Consiglio regionale assurgesicuramente a fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.», assume che lagiurisprudenza della C.G.U.E. (è richiamata, con ampi stralci, lasentenza C-46/93 del 5 marzo 1996) «non parla né richiede oneriprobatori in capo al danneggiato, bastando la perpetrata violazione adover risarcire il danno: […] il giudice nazionale, qualora gli venisserichiesto di risarcire i danni derivanti dal mancato rispetto del dirittocomunitario da parte di un organo legislativo, deve tenere inconsiderazione solo la manifesta e grave violazione» di tale diritto.Nel caso di specie – conclude - «i danni all’immagine del Fidenatosono la diretta conseguenza della violazione grave e manifesta deller.g. n. 16834/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026normative europee compiuta da Consiglio regionale e la Regione FVGdeve ristorare i danni».1.1. Il motivo non merita accoglimento.La reiezione della pretesa risarcitoria per danno all’immagine èstata così motivata nella sentenza gravata: «quanto poi all’esecuzionecoattiva di un provvedimento amministrativo fondato su una norma dilegge regionale, non è dato capire quale sia la condotta illecita cuiconsegue direttamente il pregiudizio al proprio diritto all’immagine […]difatti il provvedimento ex se non può configurare un atto illecito lesivodell’immagine in difetto di pubblicità data alla sua attuazione coattiva».In breve, la Corte territoriale ha rilevato la mancata dimostrazionedi un contegno lesivo dell’immagine dell’attore, contegno che individuanella divulgazione o diffusione del provvedimento illegittimo.Per contrastare l’argomentazione, il ricorrente sostiene, in sintesi,che il lamentato danno all’immagine sia in re ipsa conseguente allaviolazione della normativa europea commessa dall’ente convenuto.La tesi è destituita di giuridico fondamento.Il danno all’immagine rappresenta species del più ampio genus deldanno non patrimoniale: esso costituisce un danno-conseguenza, il cuiaccertamento postula l’applicazione del criterio causale fondato sullarelazione, scandita dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ., «condottamateriale – evento lesivo – conseguenza dannosa».Il danno all’immagine, dunque, non può mai reputarsi sussistentein re ipsa ma deve essere specificamente allegato e provato da chi nedomanda il ristoro, e la sua liquidazione deve essere compiuta dalgiudice in base non a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudiziopatito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (in tal senso,l’orientamento consolidato di nomofilachia: ex aliis, Cass. 10/07/2023,n. 19551; Cass. 06/12/2018, n. 31537; Cass. 28/03/2018, n. 7594;Cass. 26/10/2017, n. 25420; Cass. 31/03/2021, n. 8861).r.g. n. 16834/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026Princìpi correttamente applicati dall’impugnata sentenza.2. Con il secondo motivo, per violazione degli art. 2043 e 2697,1226 e 2056 cod. civ. «nonché della direttiva 2001/18/CE e delladirettiva 2002/53/CE e quindi degli artt. 34, 35 e 36 T.F.U.E.», partericorrente ribadisce che «secondo la C.G.U.E. qualora vi sia violazionegrave e manifesta del diritto europeo sussiste l’obbligo di risarcimentodel danno da parte dell’organo legislativo che lo ha commesso e ciòindipendentemente dalla prova del danno subito».Sulla base di tale premessa, richiede il ristoro delle spese postali dispedizione sopportate per l’invio di missive di interlocuzione con iConsiglieri della Regione Friuli e con gli organismi europei (esborsiquantificati nel ricorso per cassazione in euro 907,30) nonché di uncompenso «per l’impegno intellettuale profuso per la redazione di talimissive», stimato (sempre nell’atto di adizione di questa Corte) in euro2.000, quale attività stragiudiziale di un agronomo: in definitiva, undanno «effettivamente subito ovvero liquidabile in via equitativa» dieuro 2.907,30, «somma che si arrotonda in euro 10.000».2.1. Il motivo è inammissibile.Esso, invero, non esprime critica (tampoco puntuale e specifica,come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ.) alla ratio decidendi postaa fondamento della gravata decisione, bensì si risolve nel formularedomanda di risarcimento di un pregiudizio diverso, per natura etipologia, da quello richiesto ai (e negato dai) giudici di merito, ai quali(come riferito in narrativa) l’odierno ricorrente aveva prospettato diaver subito un danno «correlato allo stress ed al senso di frustrazionesubito dalla condotta assunta dalle Regione» e un danno patrimoniale«correlato agli esborsi subiti per la difesa legale nei vari procedimentiamministrativi incardinati al fine di vedere riconosciuto il suo diritto diseminare mais ogm».r.g. n. 16834/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 16834/2023Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 11457/2026Data pubblicazione 28/04/2026Questione dunque nuova, proposta per la prima volta in sede dilegittimità: come tale inammissibile.3. Il ricorso è rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13.p. q. m.Rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro10.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 gennaio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 16834/2023 6Cons. est. 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