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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16438/2026

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ne svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26317/2018Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 16438/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.TF7010502900/2015, con il quale, relativamente all’anno 2013, gli erastato attribuito un maggior reddito di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA].,in conseguenza dell’accertamento condotto nei riguardi di tale società.2.

La CTP di Caserta accolse il ricorso del contribuente, con sentenzapoi confermata dalla CTR della Campania, sul presupposto, da un lato, chela presunzione di distribuzione degli utili, in quanto presunzione semplice,“non può essere utilizzata per rettificare il reddito imponibile delle personefisiche a meno che sia supportata da ulteriori elementi indiziari che larendano grave, precisa e concordante”; dall’altro, che l’avviso diaccertamento presupposto, nei confronti della società, era stato annullatocon sentenza confermata, in appello, dalla medesima CTR.3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.14625/2018, ha concluso anche relativamente al presente ricorso,chiedendone l’accoglimento quale conseguenza dell’accoglimento delquarto motivo di quello, previa riunione dei due procedimenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si dà atto che i due ricorsi (r.g. n. 14625/2018 er.g. n. 26317/2018) sono stati trattati alla medesima camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 295c.p.c., per non avere la CTR, d’ufficio, sospeso il processo in attesa dellaformazione del giudicato sull’impugnazione dell’avviso di accertamentopresupposto, emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è infondato, tenuto conto del recente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (compiutamente espresso da Cass., n.29900/2025), alla cui stregua l'impugnazione, da parte del socio di societàNumero registro generale 26317/2018Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 16438/2026Data pubblicazione 27/05/2026di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento delsuo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimentoindipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società,dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva eoggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presuppostiper la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino alpassaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, nonpotendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi inun giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado dipartecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre lasospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativoal socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenzanon passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistentetra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali,che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nelgiudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con laconseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tragiudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..3.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 39, comma 1,lett. c, d.p.r. n. 600/1973, nonché degli artt. 2727 ss. c.c., per avere laCTR negato il valore di piena prova alla presunzione di distribuzione degliutili extracontabili delle società di capitali a ristretta base sociale.Il motivo è fondato, atteso che “nelle società di capitali a ristretta basepartecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabiliopera in ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando lapossibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante ladimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero dellapropria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, nonrilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accreditinon siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienzaNumero registro generale 26317/2018Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 16438/2026Data pubblicazione 27/05/2026coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità (Cass., n.24907/2025; si veda anche Cass., n. 32959/2018, secondo cui“l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali aristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesidi accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili trai soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertantoprescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità peri soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazionefinanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono statiaccantonati o reinvestiti”).

P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26317/2018Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 16438/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.TF7010502900/2015, con il quale, relativamente all’anno 2013, gli erastato attribuito un maggior reddito di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA].,in conseguenza dell’accertamento condotto nei riguardi di tale società.2. La CTP di Caserta accolse il ricorso del contribuente, con sentenzapoi confermata dalla CTR della Campania, sul presupposto, da un lato, chela presunzione di distribuzione degli utili, in quanto presunzione semplice,“non può essere utilizzata per rettificare il reddito imponibile delle personefisiche a meno che sia supportata da ulteriori elementi indiziari che larendano grave, precisa e concordante”; dall’altro, che l’avviso diaccertamento presupposto, nei confronti della società, era stato annullatocon sentenza confermata, in appello, dalla medesima CTR.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.14625/2018, ha concluso anche relativamente al presente ricorso,chiedendone l’accoglimento quale conseguenza dell’accoglimento delquarto motivo di quello, previa riunione dei due procedimenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che i due ricorsi (r.g. n. 14625/2018 er.g. n. 26317/2018) sono stati trattati alla medesima camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 295c.p.c., per non avere la CTR, d’ufficio, sospeso il processo in attesa dellaformazione del giudicato sull’impugnazione dell’avviso di accertamentopresupposto, emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è infondato, tenuto conto del recente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (compiutamente espresso da Cass., n.29900/2025), alla cui stregua l'impugnazione, da parte del socio di societàNumero registro generale 26317/2018Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 16438/2026Data pubblicazione 27/05/2026di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento delsuo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimentoindipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società,dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva eoggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presuppostiper la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino alpassaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, nonpotendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi inun giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado dipartecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre lasospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativoal socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenzanon passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistentetra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali,che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nelgiudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con laconseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tragiudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..3. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 39, comma 1,lett. c, d.p.r. n. 600/1973, nonché degli artt. 2727 ss. c.c., per avere laCTR negato il valore di piena prova alla presunzione di distribuzione degliutili extracontabili delle società di capitali a ristretta base sociale.Il motivo è fondato, atteso che “nelle società di capitali a ristretta basepartecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabiliopera in ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando lapossibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante ladimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero dellapropria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, nonrilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accreditinon siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienzaNumero registro generale 26317/2018Numero sezionale 2941/2026Numero di raccolta generale 16438/2026Data pubblicazione 27/05/2026coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità (Cass., n.24907/2025; si veda anche Cass., n. 32959/2018, secondo cui“l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali aristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesidi accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili trai soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertantoprescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità peri soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazionefinanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono statiaccantonati o reinvestiti”). P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAndreina Giudicepietro
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