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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 15067/2026

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nte della [OSCURATO:SOCIETA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli in funzione di giudice delriesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria, priva di data (pervenuta il 03/04/2026), del difensore del ricorrente, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 3 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli, per la parte che inquesta sede interessa, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 cod.proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio ed in qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].) avverso il decreto di sequestro probatorio emessodal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola in data 13 settembre 2025.La decisione è stata (in sintesi) motivata sulle circostanze che:- quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la richiesta di riesame è stata proposta dal difensorein assenza di una procura speciale;- quanto alla richiesta di riesame presentata in proprio dal [OSCURATO:PERSONA] non risulta chelo stesso fosse legittimato ad impugnare in quanto i beni sottoposti a sequestro nonappaiono potersi attribuire alla sua sfera di titolarità.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore, deducendoche:a) non si coglie il riferimento normativo che nel caso di specie impone il rilascio diuna procura speciale ad actum non bastando al riguardo una semplice nomina fiduciaria deldifensore;b) non sarebbe corretto il riferimento che il Tribunale ha fatto ad una carenza diinteresse nel caso di sequestro preventivo non eseguito, mentre nel caso in esame ci sitrova in presenza di un sequestro probatorio già eseguito ed in presenza di un soggetto,quale è l'odierno ricorrente, che è sottoposto ad indagine per violazione dell’art. 474 cod.pen. e che, pertanto, ha un interesse diretto all’annullamento della convalida della misuracautelare di natura reale.Chiede, pertanto, la difesa l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre in via preliminare dare atto che il presente procedimento era stato inorigine chiamato all’udienza del 15 gennaio 2026 ma è stato rinviato alla data odierna allaluce dell’opportunità di attendere il deposito della motivazione della sentenza delle SezioniUnite penali nel proc. n. 39936/2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sentenza che risulta essere statadepositata in data 27 febbraio 2026.2.

Osserva il Collegio che il primo profilo di ricorso attinente alla declaratoria diinammissibilità della richiesta di riesame formulata nell’interesse della società èmanifestamente infondato.Deve, infatti, in via preliminare rilevarsi che, essendo l’indagato sottoposto adindagine per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., la società presso la quale i beni sono statisottoposti a sequestro riveste il ruolo processuale di “terza interessata” ed in tal caso peragire in giudizio occorreva una procura speciale.Al riguardo è appena il caso di ricordare che questa Corte ha già avuto modo dichiarire che «In tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali,l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre,in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale aldifensore per agire nell'interesse della persona giuridica» (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024,Grazioli, Rv. 286321-01).Deve solo aggiungersi che, sebbene la sentenza richiamata faccia riferimento ad uncaso in cui era stato richiesto il riesame di un sequestro preventivo, la situazione non muta incaso di sequestro probatorio in quanto in entrambi i casi la finalità è quella della rimozionedel vincolo cautelare sui beni sottoposti a sequestro.Il principio era stato già ribadito da precedenti pronunce di questa Corte cheavevano affermato che, in assenza di procura rilasciata ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.,il difensore del terzo interessato alla restituzione della cosa sequestrata o assoggettata amisura di prevenzione patrimoniale (al pari del difensore delle parti private diversedall'imputato) non possa proporre ricorso per cassazione.

Così, tra le tante la sentenza Sez.6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729-01, per la quale, ai fini della proposizionedel ricorso per cassazione previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. avverso le ordinanze inmateria di misure cautelari reali di cui agli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il difensoredella persona, diversa dall'imputato o dall'indagato, che avrebbe diritto alla restituzione deveessere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ.

In particolare, lasentenza “Pulignano” precisa che «il terzo sequestrato deve conferire al difensore una verae propria procura alle liti ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. apparendo tale soggettoprocessuale gravato dall'onere di patrocinio», in quanto «portatore di interessi squisitamentecivilistici, volti alla restituzione del bene a lui sequestrato».Tale orientamento ha, poi, ottenuto definitivo conforto nella sentenza delle SezioniUnite “Borrelli” (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260894-01) che in parte motiva haanche chiarito che la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. differisce sia dallamera nomina di difensore di cui all'art. 96 cod. proc. pen. che dalla procura speciale di cuiall'art. 122 cod. proc. pen., necessaria per determinati atti.Occorre solo ulteriormente evidenziare che l’inammissibilità della richiesta di riesamenel caso di specie si estende anche al ricorso qui in esame dato che neppure in questo casoil difensore della società ricorrente ha allegato una procura speciale per la presentazione delricorso.2.

Il secondo motivo di ricorso non è fondato2.1.

Il Tribunale del riesame, dopo avere premesso, attraverso ampi richiami aiprincipi in materia indicati da questa Corte di legittimità, che la facoltà di attivare iprovvedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza diuna situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre lalesione della sfera giuridica dell’impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisionegravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso, partendo da talepresupposto ha puntato la propria attenzione sull'interesse richiesto dall'articolo 568, comma4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, sostenendo erilevando che lo stesso deve essere concreto e cioè mirare a rimuovere l'effettivopregiudizievole che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato.

Esso,pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravamesia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, unasituazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.Lo stesso Tribunale, dopo avere richiamato numerosi assunti giurisprudenziali dilegittimità in materia di sequestro preventivo - ma come detto la questione non cambia inrelazione al sequestro probatorio - ha evidenziato che esiste una differenza tra lalegittimazione ad impugnare e l'interesse ad impugnare, condizioni che devono ricorrereentrambe al fine di rendere ammissibile l'atto di gravame, per poi concludere che nonsussisterebbe l’interesse diretto e concreto del [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere l’annullamento delprovvedimento di sequestro in quanto risulta evidente che i beni in ordine ai quali è statoimposto il vincolo reale risultano nella titolarità ovvero nella sfera patrimoniale di un entegiuridico del tutto differente dall’indagato quale è la compagine societaria per la quale haagito nella qualità di legale rappresentante, soggetto di diritto distinto ed avente unaautonomia giuridica e patrimoniale del tutto diversa rispetto all’indagato.2.2.

Con sentenza n. 7983/2026 emessa in data 25 settembre 2025 (depositata indata 27 febbraio 2026) le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, chiamate a rispondereal quesito «Se l'indagato sia legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento disequestro preventivo, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene» ma i cuiprincipi sono certamente estensibili anche al caso in esame di sequestro probatorio (v. punto9 della sentenza), hanno così statuito: «La persona sottoposta alle indagini può proporrerichiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti dellarimozione del sequestro sulla sua posizione».

Va detto subito che nella motivazione della sentenza sopra richiamata le SezioniUnite hanno ricordato che in relazione al sequestro probatorio deve anche essere rilevatoche se, da un lato, in talune pronunce si è affermato che oggetto della decisione è larilevanza probatoria della cosa sequestrata (in tal senso, in motivazione, Sez.

U, n. 21420del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184-01), in altre è stato comunque sottolineato chel'interesse deve essere correlato al ripristino di una posizione giuridica soggettiva che siprospetta come lesa, non essendo, invece, configurabile in relazione alla pretesa di astrattalegittimità di un provvedimento: affermazione sulla base della quale si è concluso che non èsorretto da interesse immediato e attuale il riesame inteso ad escludere dal patrimonioprobatorio un'acquisizione documentale di cui non è in atto l'utilizzazione (in tal senso, inmotivazione, Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01).Ciò premesso le Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” hanno precisato in motivazione che:a) la specifica menzione, nella norma di cui all’art. 322 del codice di rito,dell'imputato, e dunque dell'indagato, tra i soggetti legittimati a presentare istanza diriesame, non può dirsi decisiva perché le categorie dei legittimati sono individuate dallegislatore sulla base della tipizzata individuazione di soggetti, ai quali sia in astratto riferibilel'interesse a dolersi di una misura che è strutturalmente destinata a stabilire un vincolo diindisponibilità su una cosa, vincolo ricollegabile ai presupposti previsti per ciascun tipo disequestro, sia esso probatorio o preventivo;b) sebbene sia significativo che nella norma de qua sia stata avvertita l'esigenza diindividuare diverse categorie di legittimati e non solo quella dei soggetti che abbiano dirittoalla restituzione, deve tuttavia osservarsi che le categorie tipizzate di legislatore, per quantopossano essere ritenute espressione di un interesse configurato in astratto, vanno valutatein aggiunta al requisito dell'interesse come declinato, con riguardo a tutte le impugnazioni,secondo i principi generali: deve essere, cioè, individuato un interesse concreto e attualeche deve ricollegarsi all'esigenza di perseguire un risultato oggettivamente apprezzabile, inquanto correlato ad una situazione soggettiva incisa dal provvedimento;c) risulta evidente come l'interesse ad un esito favorevole dello scrutinio deipresupposti di un provvedimento di sequestro assuma un rilievo soggettivo e di mero fatto,che si disperde nello sviluppo del procedimento: questo non è vincolato ex se da quelloscrutinio, non essendo ricollegabile all'oggettiva incidenza dell'esito decisorio su una definitaposizione soggettiva coinvolta da quel provvedimento e non potendosi neppure prospettare,se non genericamente, alla luce di quell'esito, un rafforzamento della presunzione diinnocenza;d) deve ritenersi che l'impugnazione possa dirsi ammissibile solo nel caso in cuitaluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibilealla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettivagiuridicamente riconoscibile e rilevante;e) se occorre che l'impugnante sia assistito da un interesse concreto e attuale,oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di unpregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre,sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto allarestituzione del bene, deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizionedell'imputato/indagato, che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cuinon risulti titolare del diritto alla restituzione;f) tale interesse deve essere, però, specificamente allegato dalla parte che lodeduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, maall'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamenteutile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnantepotrebbe derivare dal dissequestro del bene; tale principio implica, si ribadisce, chel'individuazione dell'interesse non postuli un collegamento diretto dell'impugnante con lacosa, potendo invece sottendere a una molteplicità di situazioni, che connotano la singolafattispecie, caratterizzate, se del caso, da stabili rapporti con il soggetto che aveva ladisponibi l i tà del bene, tal i da r i f lettersi in una posizione giuridica r i feribi leall'imputato/indagato, esposta al pregiudizio derivante dall'apposizione del vincolo;g) il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira aldissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in formadi eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata ericonosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto; inaltre parole, accanto ai casi in cui venga in rilievo il diritto alla restituzione, gli altri soggettilegittimati e dunque anche l'imputato/indagato possono invocare situazioni rilevanti, coinvoltedal vincolo di indisponibilità anche in termini non di tutela reale bensì meramenteobbligatoria, in modo che il dissequestro valga ad elidere il relativo pregiudizio;h) quanto fin qui osservato non incide sull'orientamento in forza del quale non puòravvisarsi l'interesse dell'imputato che presenti impugnazione in proprio a fronte delsequestro di beni societari, ove l'impugnazione non sia correlata alla prospettazione di unospecifico e concreto interesse riferibile ad una propria diretta e riconoscibile posizionesoggettiva.2.3.

Tutto ciò premesso, osserva l'odierno Collegio che dalla lettura della sentenzadelle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” emerge chiaramente che, anche nel caso del sequestropenale di un bene societario, l'interesse della persona fisica ricorrente deve pur sempreessere correlato all'allegazione o della titolarità effettiva del bene o comunque di un dirittonatura obbligatoria sul bene stesso, situazione che non risulta che il ricorrente abbia dedottoinnanzi al Tribunale del riesame e che di fatto non ha neppure dedotto in questa sede dilegittimità.Per contro, detto interesse non può certo ravvisarsi nell’incidenza che la rimozionedel provvedimento cautelare può astrattamente avere sulla valutazione delle responsabilitàpenale dell’imputato in relazione al reato in contestazione, perché si tratta di due pianivalutativi completamente diversi e sui quali l’esito del subprocedimento cautelare nonpresenza rilevanza diretta sul procedimento di merito.In sostanza, l’interesse richiesto ad ottenere l’annullamento del sequestro probatorionon può che afferire pur sempre al rapporto tra il soggetto ed il bene sottoposto a vincolocautelare e non si può certo sostenere che l’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] aricorrere sia ravvisabile nel solo fatto che la restituzione dei beni in sequestro impedirebbel’effettuazione degli accertamenti necessari circa la configurabilità dell’ipotizzato reato di cuiall’art. 474 cod. pen. e, di conseguenza, inciderebbe, ancorché in via mediata, sullaeventuale affermazione della penale responsabilità dell’odierno ricorrente in relazione a talereato.

3. Per le ragioni esposte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.Deve, invece, essere rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della Settes.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio checondanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte della [OSCURATO:SOCIETA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli in funzione di giudice delriesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria, priva di data (pervenuta il 03/04/2026), del difensore del ricorrente, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 3 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli, per la parte che inquesta sede interessa, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 cod.proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (in proprio ed in qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].) avverso il decreto di sequestro probatorio emessodal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola in data 13 settembre 2025.La decisione è stata (in sintesi) motivata sulle circostanze che:- quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la richiesta di riesame è stata proposta dal difensorein assenza di una procura speciale;- quanto alla richiesta di riesame presentata in proprio dal [OSCURATO:PERSONA] non risulta chelo stesso fosse legittimato ad impugnare in quanto i beni sottoposti a sequestro nonappaiono potersi attribuire alla sua sfera di titolarità. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore, deducendoche:a) non si coglie il riferimento normativo che nel caso di specie impone il rilascio diuna procura speciale ad actum non bastando al riguardo una semplice nomina fiduciaria deldifensore;b) non sarebbe corretto il riferimento che il Tribunale ha fatto ad una carenza diinteresse nel caso di sequestro preventivo non eseguito, mentre nel caso in esame ci sitrova in presenza di un sequestro probatorio già eseguito ed in presenza di un soggetto,quale è l'odierno ricorrente, che è sottoposto ad indagine per violazione dell’art. 474 cod.pen. e che, pertanto, ha un interesse diretto all’annullamento della convalida della misuracautelare di natura reale.Chiede, pertanto, la difesa l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre in via preliminare dare atto che il presente procedimento era stato inorigine chiamato all’udienza del 15 gennaio 2026 ma è stato rinviato alla data odierna allaluce dell’opportunità di attendere il deposito della motivazione della sentenza delle SezioniUnite penali nel proc. n. 39936/2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sentenza che risulta essere statadepositata in data 27 febbraio 2026.2. Osserva il Collegio che il primo profilo di ricorso attinente alla declaratoria diinammissibilità della richiesta di riesame formulata nell’interesse della società èmanifestamente infondato.Deve, infatti, in via preliminare rilevarsi che, essendo l’indagato sottoposto adindagine per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., la società presso la quale i beni sono statisottoposti a sequestro riveste il ruolo processuale di “terza interessata” ed in tal caso peragire in giudizio occorreva una procura speciale.Al riguardo è appena il caso di ricordare che questa Corte ha già avuto modo dichiarire che «In tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali,l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre,in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale aldifensore per agire nell'interesse della persona giuridica» (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024,Grazioli, Rv. 286321-01).Deve solo aggiungersi che, sebbene la sentenza richiamata faccia riferimento ad uncaso in cui era stato richiesto il riesame di un sequestro preventivo, la situazione non muta incaso di sequestro probatorio in quanto in entrambi i casi la finalità è quella della rimozionedel vincolo cautelare sui beni sottoposti a sequestro.Il principio era stato già ribadito da precedenti pronunce di questa Corte cheavevano affermato che, in assenza di procura rilasciata ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.,il difensore del terzo interessato alla restituzione della cosa sequestrata o assoggettata amisura di prevenzione patrimoniale (al pari del difensore delle parti private diversedall'imputato) non possa proporre ricorso per cassazione. Così, tra le tante la sentenza Sez.6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729-01, per la quale, ai fini della proposizionedel ricorso per cassazione previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. avverso le ordinanze inmateria di misure cautelari reali di cui agli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il difensoredella persona, diversa dall'imputato o dall'indagato, che avrebbe diritto alla restituzione deveessere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. In particolare, lasentenza “Pulignano” precisa che «il terzo sequestrato deve conferire al difensore una verae propria procura alle liti ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. apparendo tale soggettoprocessuale gravato dall'onere di patrocinio», in quanto «portatore di interessi squisitamentecivilistici, volti alla restituzione del bene a lui sequestrato».Tale orientamento ha, poi, ottenuto definitivo conforto nella sentenza delle SezioniUnite “Borrelli” (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260894-01) che in parte motiva haanche chiarito che la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. differisce sia dallamera nomina di difensore di cui all'art. 96 cod. proc. pen. che dalla procura speciale di cuiall'art. 122 cod. proc. pen., necessaria per determinati atti.Occorre solo ulteriormente evidenziare che l’inammissibilità della richiesta di riesamenel caso di specie si estende anche al ricorso qui in esame dato che neppure in questo casoil difensore della società ricorrente ha allegato una procura speciale per la presentazione delricorso.2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato2.1. Il Tribunale del riesame, dopo avere premesso, attraverso ampi richiami aiprincipi in materia indicati da questa Corte di legittimità, che la facoltà di attivare iprovvedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza diuna situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre lalesione della sfera giuridica dell’impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisionegravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso, partendo da talepresupposto ha puntato la propria attenzione sull'interesse richiesto dall'articolo 568, comma4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, sostenendo erilevando che lo stesso deve essere concreto e cioè mirare a rimuovere l'effettivopregiudizievole che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato. Esso,pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravamesia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, unasituazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.Lo stesso Tribunale, dopo avere richiamato numerosi assunti giurisprudenziali dilegittimità in materia di sequestro preventivo - ma come detto la questione non cambia inrelazione al sequestro probatorio - ha evidenziato che esiste una differenza tra lalegittimazione ad impugnare e l'interesse ad impugnare, condizioni che devono ricorrereentrambe al fine di rendere ammissibile l'atto di gravame, per poi concludere che nonsussisterebbe l’interesse diretto e concreto del [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere l’annullamento delprovvedimento di sequestro in quanto risulta evidente che i beni in ordine ai quali è statoimposto il vincolo reale risultano nella titolarità ovvero nella sfera patrimoniale di un entegiuridico del tutto differente dall’indagato quale è la compagine societaria per la quale haagito nella qualità di legale rappresentante, soggetto di diritto distinto ed avente unaautonomia giuridica e patrimoniale del tutto diversa rispetto all’indagato.2.2. Con sentenza n. 7983/2026 emessa in data 25 settembre 2025 (depositata indata 27 febbraio 2026) le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, chiamate a rispondereal quesito «Se l'indagato sia legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento disequestro preventivo, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene» ma i cuiprincipi sono certamente estensibili anche al caso in esame di sequestro probatorio (v. punto9 della sentenza), hanno così statuito: «La persona sottoposta alle indagini può proporrerichiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti dellarimozione del sequestro sulla sua posizione». Va detto subito che nella motivazione della sentenza sopra richiamata le SezioniUnite hanno ricordato che in relazione al sequestro probatorio deve anche essere rilevatoche se, da un lato, in talune pronunce si è affermato che oggetto della decisione è larilevanza probatoria della cosa sequestrata (in tal senso, in motivazione, Sez. U, n. 21420del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184-01), in altre è stato comunque sottolineato chel'interesse deve essere correlato al ripristino di una posizione giuridica soggettiva che siprospetta come lesa, non essendo, invece, configurabile in relazione alla pretesa di astrattalegittimità di un provvedimento: affermazione sulla base della quale si è concluso che non èsorretto da interesse immediato e attuale il riesame inteso ad escludere dal patrimonioprobatorio un'acquisizione documentale di cui non è in atto l'utilizzazione (in tal senso, inmotivazione, Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01).Ciò premesso le Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” hanno precisato in motivazione che:a) la specifica menzione, nella norma di cui all’art. 322 del codice di rito,dell'imputato, e dunque dell'indagato, tra i soggetti legittimati a presentare istanza diriesame, non può dirsi decisiva perché le categorie dei legittimati sono individuate dallegislatore sulla base della tipizzata individuazione di soggetti, ai quali sia in astratto riferibilel'interesse a dolersi di una misura che è strutturalmente destinata a stabilire un vincolo diindisponibilità su una cosa, vincolo ricollegabile ai presupposti previsti per ciascun tipo disequestro, sia esso probatorio o preventivo;b) sebbene sia significativo che nella norma de qua sia stata avvertita l'esigenza diindividuare diverse categorie di legittimati e non solo quella dei soggetti che abbiano dirittoalla restituzione, deve tuttavia osservarsi che le categorie tipizzate di legislatore, per quantopossano essere ritenute espressione di un interesse configurato in astratto, vanno valutatein aggiunta al requisito dell'interesse come declinato, con riguardo a tutte le impugnazioni,secondo i principi generali: deve essere, cioè, individuato un interesse concreto e attualeche deve ricollegarsi all'esigenza di perseguire un risultato oggettivamente apprezzabile, inquanto correlato ad una situazione soggettiva incisa dal provvedimento;c) risulta evidente come l'interesse ad un esito favorevole dello scrutinio deipresupposti di un provvedimento di sequestro assuma un rilievo soggettivo e di mero fatto,che si disperde nello sviluppo del procedimento: questo non è vincolato ex se da quelloscrutinio, non essendo ricollegabile all'oggettiva incidenza dell'esito decisorio su una definitaposizione soggettiva coinvolta da quel provvedimento e non potendosi neppure prospettare,se non genericamente, alla luce di quell'esito, un rafforzamento della presunzione diinnocenza;d) deve ritenersi che l'impugnazione possa dirsi ammissibile solo nel caso in cuitaluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibilealla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettivagiuridicamente riconoscibile e rilevante;e) se occorre che l'impugnante sia assistito da un interesse concreto e attuale,oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di unpregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre,sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto allarestituzione del bene, deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizionedell'imputato/indagato, che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cuinon risulti titolare del diritto alla restituzione;f) tale interesse deve essere, però, specificamente allegato dalla parte che lodeduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, maall'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamenteutile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnantepotrebbe derivare dal dissequestro del bene; tale principio implica, si ribadisce, chel'individuazione dell'interesse non postuli un collegamento diretto dell'impugnante con lacosa, potendo invece sottendere a una molteplicità di situazioni, che connotano la singolafattispecie, caratterizzate, se del caso, da stabili rapporti con il soggetto che aveva ladisponibi l i tà del bene, tal i da r i f lettersi in una posizione giuridica r i feribi leall'imputato/indagato, esposta al pregiudizio derivante dall'apposizione del vincolo;g) il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira aldissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in formadi eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata ericonosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto; inaltre parole, accanto ai casi in cui venga in rilievo il diritto alla restituzione, gli altri soggettilegittimati e dunque anche l'imputato/indagato possono invocare situazioni rilevanti, coinvoltedal vincolo di indisponibilità anche in termini non di tutela reale bensì meramenteobbligatoria, in modo che il dissequestro valga ad elidere il relativo pregiudizio;h) quanto fin qui osservato non incide sull'orientamento in forza del quale non puòravvisarsi l'interesse dell'imputato che presenti impugnazione in proprio a fronte delsequestro di beni societari, ove l'impugnazione non sia correlata alla prospettazione di unospecifico e concreto interesse riferibile ad una propria diretta e riconoscibile posizionesoggettiva.2.3. Tutto ciò premesso, osserva l'odierno Collegio che dalla lettura della sentenzadelle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” emerge chiaramente che, anche nel caso del sequestropenale di un bene societario, l'interesse della persona fisica ricorrente deve pur sempreessere correlato all'allegazione o della titolarità effettiva del bene o comunque di un dirittonatura obbligatoria sul bene stesso, situazione che non risulta che il ricorrente abbia dedottoinnanzi al Tribunale del riesame e che di fatto non ha neppure dedotto in questa sede dilegittimità.Per contro, detto interesse non può certo ravvisarsi nell’incidenza che la rimozionedel provvedimento cautelare può astrattamente avere sulla valutazione delle responsabilitàpenale dell’imputato in relazione al reato in contestazione, perché si tratta di due pianivalutativi completamente diversi e sui quali l’esito del subprocedimento cautelare nonpresenza rilevanza diretta sul procedimento di merito.In sostanza, l’interesse richiesto ad ottenere l’annullamento del sequestro probatorionon può che afferire pur sempre al rapporto tra il soggetto ed il bene sottoposto a vincolocautelare e non si può certo sostenere che l’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] aricorrere sia ravvisabile nel solo fatto che la restituzione dei beni in sequestro impedirebbel’effettuazione degli accertamenti necessari circa la configurabilità dell’ipotizzato reato di cuiall’art. 474 cod. pen. e, di conseguenza, inciderebbe, ancorché in via mediata, sullaeventuale affermazione della penale responsabilità dell’odierno ricorrente in relazione a talereato. 3. Per le ragioni esposte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.Deve, invece, essere rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della Settes.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio checondanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]