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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 31000/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha parzialmente accolto la richiesta di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA], rigettandola per il semestre compreso tra il 30 gennaio e il 30 luglio 2018. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

P. Scarvaglieri (violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione perché i fatti considerati dal Giudice di sorveglianza non sono stati oggetto di affermazione di responsabilità e, comunque, non vi è stata adeguata considerazione del comportamento del condannato nel periodo di carcerazione) è manifestamente infondato tenuto conto che la motivazione esauriente dell'ordinanza impugnata rende conto di una condanna, in primo grado, per reati associativi (artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.

P. R. n. 309 del 1990) con condotta perdurante sino al mese di maggio 2018 e, quindi, da collocare proprio nel semestre in esame.

Rilevato che la motivazione rende conto non tanto della intervenuta condanna in primo grado per tali fatti, quanto degli elementi di fatto accertati in sede di cognizione, delle risultanze delle note del Pubblico ministero della DDA e delle relazioni comportamentali significative sino al 2018, reputate con ragionamento completo e immune da vizi di ogni tipo ostative alla concessione della liberazione anticipata per quel semestre (v. p. seconda). [OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha parzialmente accolto la richiesta di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA], rigettandola per il semestre compreso tra il 30 gennaio e il 30 luglio 2018. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. P. Scarvaglieri (violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione perché i fatti considerati dal Giudice di sorveglianza non sono stati oggetto di affermazione di responsabilità e, comunque, non vi è stata adeguata considerazione del comportamento del condannato nel periodo di carcerazione) è manifestamente infondato tenuto conto che la motivazione esauriente dell'ordinanza impugnata rende conto di una condanna, in primo grado, per reati associativi (artt. 416-bis cod. pen. e 74 d. P. R. n. 309 del 1990) con condotta perdurante sino al mese di maggio 2018 e, quindi, da collocare proprio nel semestre in esame. Rilevato che la motivazione rende conto non tanto della intervenuta condanna in primo grado per tali fatti, quanto degli elementi di fatto accertati in sede di cognizione, delle risultanze delle note del Pubblico ministero della DDA e delle relazioni comportamentali significative sino al 2018, reputate con ragionamento completo e immune da vizi di ogni tipo ostative alla concessione della liberazione anticipata per quel semestre (v. p. seconda). [OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il re
Sentenza Cassazione n. 31000/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris