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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44873/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di BARI, con ordinanza in data 02/02/2021, rigettava l'istanza di affidamento in prova ex art. 47 ord. pen. avazanta da [OSCURATO:PERSONA] e lo avviava alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della più ampia misura perché fondato solo sui precedenti e senza considerare le condizioni di slaute.

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, I4avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare liaffidabilità del condannato Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato, oltre alla commissione dei fatti per cui è stato emesso il titolo detentivo, che sono pendenti numerosi altri procedimenti penali per vari fatti, anche gravi, risalenti ad epoca recente.

Il ricorso, del resto, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, sulla base dei sopra richiamati elementi di fatto e della relazione dell'UEPE, che non sono specificamente contestati dal ricorso, ha formulato, con un giudizio'raffatto illogico, una prognosi negativa sui futuri comportamenti del condannato che impedisce l'applicazione della invocata alternativa, risultando non contraddetta la negazione di ogni responsabilità, l'atteggiamento superficiale e la tendenza a procacciarsi facili guadagni ricorrendo all'illecito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere" stensp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di BARI, con ordinanza in data 02/02/2021, rigettava l'istanza di affidamento in prova ex art. 47 ord. pen. avazanta da [OSCURATO:PERSONA] e lo avviava alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della più ampia misura perché fondato solo sui precedenti e senza considerare le condizioni di slaute. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, I4avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare liaffidabilità del condannato Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato, oltre alla commissione dei fatti per cui è stato emesso il titolo detentivo, che sono pendenti numerosi altri procedimenti penali per vari fatti, anche gravi, risalenti ad epoca recente. Il ricorso, del resto, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, sulla base dei sopra richiamati elementi di fatto e della relazione dell'UEPE, che non sono specificamente contestati dal ricorso, ha formulato, con un giudizio'raffatto illogico, una prognosi negativa sui futuri comportamenti del condannato che impedisce l'applicazione della invocata alternativa, risultando non contraddetta la negazione di ogni responsabilità, l'atteggiamento superficiale e la tendenza a procacciarsi facili guadagni ricorrendo all'illecito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere" stensp
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