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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17754/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 12/12/2022, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna in abbreviato per concorso nel furto pluriaggravato di una borsa, contenente i documenti di identità della persona offesa e la somma di euro 130,00, con la recidiva qualificata per entrambi (in Roma il 7/4/2022), è stata disposta la restituzione di quanto in sequestro e confermata la condanna; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., siccome proposti per motivi, in parte propositivi di doglianze congruamente esaminate dai giudici territoriali, senza il necessario confronto con le ragioni della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822); che dette ragioni sono, peraltro, coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento alla insussistenza dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (motivo unico [OSCURATO:PERSONA]), la cui applicazione presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvío, Rv. 271695-01; sez.

5. N. 344 del 26/1172021, dep. 2022, Ghírasam, Rv. 282402-01); che con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, c.p. (primo motivo [OSCURATO:PERSONA]), rispetto alla quale, tenuto conto della conformità delle decisioni di merito, va rilevato che, a fronte della valorizzazione, nella sentenza appellata, dell'età della persona offesa (soggetto nato nel 1938) e della circostanza che, nell'occorso, la stessa era priva dell'apparecchio acustico, la Corte d'appello non era tenuta ad argomentare ulteriormente, stante l'assoluta genericità del relativo motivo di gravame; considerato che la inammissibilità del ricorso ha impedito la corretta instaurazione del rapporto impugnatorio (ex multís, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino) e che, pertanto, non potendosi considerare "pendente" un procedimento in caso di ricorso inammissibile, il mutato regime di procedibilità del reato è irrilevante e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso (con conseguente manifesta infondatezza del secondo motivo formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di .54alwo C‘ // u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 12/12/2022, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna in abbreviato per concorso nel furto pluriaggravato di una borsa, contenente i documenti di identità della persona offesa e la somma di euro 130,00, con la recidiva qualificata per entrambi (in Roma il 7/4/2022), è stata disposta la restituzione di quanto in sequestro e confermata la condanna; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., siccome proposti per motivi, in parte propositivi di doglianze congruamente esaminate dai giudici territoriali, senza il necessario confronto con le ragioni della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822); che dette ragioni sono, peraltro, coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento alla insussistenza dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (motivo unico [OSCURATO:PERSONA]), la cui applicazione presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvío, Rv. 271695-01; sez. 5. N. 344 del 26/1172021, dep. 2022, Ghírasam, Rv. 282402-01); che con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, c.p. (primo motivo [OSCURATO:PERSONA]), rispetto alla quale, tenuto conto della conformità delle decisioni di merito, va rilevato che, a fronte della valorizzazione, nella sentenza appellata, dell'età della persona offesa (soggetto nato nel 1938) e della circostanza che, nell'occorso, la stessa era priva dell'apparecchio acustico, la Corte d'appello non era tenuta ad argomentare ulteriormente, stante l'assoluta genericità del relativo motivo di gravame; considerato che la inammissibilità del ricorso ha impedito la corretta instaurazione del rapporto impugnatorio (ex multís, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino) e che, pertanto, non potendosi considerare "pendente" un procedimento in caso di ricorso inammissibile, il mutato regime di procedibilità del reato è irrilevante e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso (con conseguente manifesta infondatezza del secondo motivo formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di .54alwo C‘ // u
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