Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12891/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del TRIBUNALE di CATANZARO, sezione peril riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 8 maggio 2025 il Tribunale di Catanzaro,Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appello propostoex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza emessa il 31 dicembre 2024 con la quale la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare dellacustodia in carcere applicata al [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso esterno inassociazione di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 125, 274,275 e 299 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità dellamotivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.Assumeva, in particolare, che nel caso di specie, al fine di ritenerequantomeno l’affievolimento dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva,doveva essere considerato il rilevante intervallo di tempo trascorsodall’applicazione della misura, dato che al [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati reati(concorso esterno in associazione di tipo mafioso così riqualificata, all’esito delgiudizio di primo grado, l’originaria imputazione di partecipazione ad associazionedi tipo mafioso, e trasferimento fraudolento di beni) tutti caratterizzatidall’istantaneità delle condotte.Assumeva che anche la riqualificazione dell’originaria imputazione dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso nel reato di concorso esterno inassociazione mafiosa imponeva una rivalutazione del requisito dell’attualità delleesigenze cautelari.Deduceva che il giudice della cautela aveva richiamato condotte dell’imputatopluriennali e risalenti nel tempo, senza tuttavia individuare precisamente ilperiodo temporale preso in considerazione, e aveva ritenuto l’attualità dellapericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che costui avrebbe progettatonuovi investimenti commerciali, in tal modo affidando la valutazione relativa allasussistenza delle esigenze cautelari alle mere intenzioni del ricorrente.Osservava che l’orientamento del Giudice di legittimità secondo il quale ildecorso del tempo doveva essere valutato ai fini del giudizio sulla sussistenza delrequisito dell’attualità della pericolosità sociale anche nel caso di applicazionedella doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen in ipotesi dicontestazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., doveva valere a fortiorianche nel caso - come quello di specie - di contestazione del reato di concorsoesterno in associazione mafiosa.Deduceva, infine, una disparità di trattamento fra il ricorrente e i coimputatiLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali la riqualificazione inmelius dell’originaria imputazione di partecipazione ad associazione di tipomafioso aveva comportato l’applicazione di una misura cautelare meno severa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,considerato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato in data 18 dicembre 2025 essendostata emessa in pari data la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che harideterminato la pena nei confronti dell’imputato e ha dichiarato la perdita diefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione nei suoi confronti,disponendone l’immediata liberazione.Deve peraltro osservarsi che le argomentazioni dedotte con il ricorso erelative, in particolare, al tempo trascorso in vinculis, alla riqualificazione del fattoin senso favorevole all’imputato e alla comparazione della posizione diquest’ultimo con quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AntonioEmiliano sono state già valutate dal giudice della cautela, che ha osservato:- in relazione al tempo trascorso dall’applicazione della misura, che“Costituisce indirizzo consolidato quello secondo il quale le esigenze di naturaspecial preventiva possono ritenersi sussistenti anche in relazione a fatti distantinel tempo laddove sia comprovata, tra l’altro, la continuità pluriennale dell’attivitàdelittuosa e l’elevato spessore criminale del soggetto.

E, difatti, … i fatti …denotano cointeressenze del [OSCURATO:PERSONA] con la locale criminalità organizzata di ampiorespiro e di data risalente tali da connotare la pericolosità sociale dell’imputato intermini affatto minimali” (v. pag. 2 del provvedimento impugnato);- in relazione alla comparazione con altri coimputati, che le posizioni diCurello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], beneficiari di un’attenuazione dellamisura cautelare, risultavano meno gravi rispetto a quella dell’odierno ricorrente,in quanto i medesimi erano stati dichiarati colpevoli del solo reato di cui agli artt.110 e 416-bis cod. pen.;- in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto, che la questione eragià stata in precedenza devoluta al Tribunale e affrontata con l’ordinanza emessain data 7 marzo 2024.Il ricorso risulta del tutto aspecifico, e pertanto inammissibile, in quanto nonsi confronta in alcun modo con gli illustrati rilievi.Ciò posto, deve opportunamente essere richiamato il consolidatoorientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo ilquale la genericità del ricorso per cassazione che determina la suainammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapportoprocessuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenzadi interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio disoccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla penapecuniaria in favore della Cassa delle ammende (v., ex multis,Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 – 01).Nel caso di specie, per l’appunto, la ritenuta inammissibilità del ricorsoimpedisce la instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpadel [OSCURATO:PERSONA] che, in applicazione del principio di soccombenza, deve esserecondannato alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore dellaCassa delle ammende.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di CATANZARO, sezione peril riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 8 maggio 2025 il Tribunale di Catanzaro,Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appello propostoex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza emessa il 31 dicembre 2024 con la quale la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare dellacustodia in carcere applicata al [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso esterno inassociazione di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 125, 274,275 e 299 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità dellamotivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.Assumeva, in particolare, che nel caso di specie, al fine di ritenerequantomeno l’affievolimento dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva,doveva essere considerato il rilevante intervallo di tempo trascorsodall’applicazione della misura, dato che al [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati reati(concorso esterno in associazione di tipo mafioso così riqualificata, all’esito delgiudizio di primo grado, l’originaria imputazione di partecipazione ad associazionedi tipo mafioso, e trasferimento fraudolento di beni) tutti caratterizzatidall’istantaneità delle condotte.Assumeva che anche la riqualificazione dell’originaria imputazione dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso nel reato di concorso esterno inassociazione mafiosa imponeva una rivalutazione del requisito dell’attualità delleesigenze cautelari.Deduceva che il giudice della cautela aveva richiamato condotte dell’imputatopluriennali e risalenti nel tempo, senza tuttavia individuare precisamente ilperiodo temporale preso in considerazione, e aveva ritenuto l’attualità dellapericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che costui avrebbe progettatonuovi investimenti commerciali, in tal modo affidando la valutazione relativa allasussistenza delle esigenze cautelari alle mere intenzioni del ricorrente.Osservava che l’orientamento del Giudice di legittimità secondo il quale ildecorso del tempo doveva essere valutato ai fini del giudizio sulla sussistenza delrequisito dell’attualità della pericolosità sociale anche nel caso di applicazionedella doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen in ipotesi dicontestazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., doveva valere a fortiorianche nel caso - come quello di specie - di contestazione del reato di concorsoesterno in associazione mafiosa.Deduceva, infine, una disparità di trattamento fra il ricorrente e i coimputatiLo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali la riqualificazione inmelius dell’originaria imputazione di partecipazione ad associazione di tipomafioso aveva comportato l’applicazione di una misura cautelare meno severa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,considerato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato in data 18 dicembre 2025 essendostata emessa in pari data la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che harideterminato la pena nei confronti dell’imputato e ha dichiarato la perdita diefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione nei suoi confronti,disponendone l’immediata liberazione.Deve peraltro osservarsi che le argomentazioni dedotte con il ricorso erelative, in particolare, al tempo trascorso in vinculis, alla riqualificazione del fattoin senso favorevole all’imputato e alla comparazione della posizione diquest’ultimo con quella dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AntonioEmiliano sono state già valutate dal giudice della cautela, che ha osservato:- in relazione al tempo trascorso dall’applicazione della misura, che“Costituisce indirizzo consolidato quello secondo il quale le esigenze di naturaspecial preventiva possono ritenersi sussistenti anche in relazione a fatti distantinel tempo laddove sia comprovata, tra l’altro, la continuità pluriennale dell’attivitàdelittuosa e l’elevato spessore criminale del soggetto. E, difatti, … i fatti …denotano cointeressenze del [OSCURATO:PERSONA] con la locale criminalità organizzata di ampiorespiro e di data risalente tali da connotare la pericolosità sociale dell’imputato intermini affatto minimali” (v. pag. 2 del provvedimento impugnato);- in relazione alla comparazione con altri coimputati, che le posizioni diCurello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], beneficiari di un’attenuazione dellamisura cautelare, risultavano meno gravi rispetto a quella dell’odierno ricorrente,in quanto i medesimi erano stati dichiarati colpevoli del solo reato di cui agli artt.110 e 416-bis cod. pen.;- in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto, che la questione eragià stata in precedenza devoluta al Tribunale e affrontata con l’ordinanza emessain data 7 marzo 2024.Il ricorso risulta del tutto aspecifico, e pertanto inammissibile, in quanto nonsi confronta in alcun modo con gli illustrati rilievi.Ciò posto, deve opportunamente essere richiamato il consolidatoorientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo ilquale la genericità del ricorso per cassazione che determina la suainammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapportoprocessuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenzadi interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio disoccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla penapecuniaria in favore della Cassa delle ammende (v., ex multis,Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 – 01).Nel caso di specie, per l’appunto, la ritenuta inammissibilità del ricorsoimpedisce la instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpadel [OSCURATO:PERSONA] che, in applicazione del principio di soccombenza, deve esserecondannato alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore dellaCassa delle ammende.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris