Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 37504/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva che la Corte restituisse nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con provvedimento in data 7 maggio 2025 disponeva la sospensionedell’esecuzione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 16 giugno 2023, e la trasmissione degli atti a questa Corte in quanto giudice competente sull’impugnazione ex art. 175, comma 4 cod. proc. pen.

L’istanza di remissione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen . , p er potere impugnare detta sentenza avanti a questa Corte si fondava sul fatto che il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello in esito all’udienza celebratasi ex art. 23 D.lgs. 149/2020 non era mai stato comunicato ai difensori di fiducia dell’imputato.

2. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo in accoglimento dell’istanza la rimessione nel termine per impugnare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il principio che avrebbe dovuto seguire la Corte di appello è espresso dalla seguente massima, secondo cuile disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato(Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678 – 01).

L’originaria istanza rivolta alla Corte di Appello di Napoli è qualificata dal l ’ istante medesimo come “incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen . ” e contiene in principalità la richiesta di declaratoria della non esecutività della sentenza, essendo stato impedito all’imputato, per le ragioni vi esposte, l’esercizio del diritto di impugnazione.

La Corte di appello, adita quale giudice della esecuzione, ha interpretato tale istanza come una richiesta di remissione in termini ai sensi dell ’ art. 175 cod. proc. pen . e , in ossequio al disposto dell’art. 175, comma 4 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione a questa Corte.

Tale provvedimento si appalesa errato poiché l’adito giudice dell’esecuzione ha del tutto arbitrariamente riqualificato l’istanzaai sensi dell’art. 175 cod. proc pen, sebbene abbia come petitumprincipale la declaratoria di non efficacia del titolo esecutivo .

Avendo l ’ istanza principale ad oggetto , come già precisato, l ’ inefficacia del titolo esecutivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 670, comma 3 cod. proc.pen. e, lungi dal disporre la trasmissione dell’istanza a questa Corte, avrebbe dovuto decidere l’incidente di esecuzione ed anche l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen.

Conseguentemente,previa riqualificazione dell ’ atto depositato presso la Ca n celleria della Corte di Appello di Napoli in data 3 aprile 2025 quale incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.

Qualificato l’atto depositato in data 3 aprile 2025 presso la cancelleria della Corte d’Appello di Napoli come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva che la Corte restituisse nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con provvedimento in data 7 maggio 2025 disponeva la sospensionedell’esecuzione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 16 giugno 2023, e la trasmissione degli atti a questa Corte in quanto giudice competente sull’impugnazione ex art. 175, comma 4 cod. proc. pen. L’istanza di remissione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen . , p er potere impugnare detta sentenza avanti a questa Corte si fondava sul fatto che il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello in esito all’udienza celebratasi ex art. 23 D.lgs. 149/2020 non era mai stato comunicato ai difensori di fiducia dell’imputato. 2. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo in accoglimento dell’istanza la rimessione nel termine per impugnare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il principio che avrebbe dovuto seguire la Corte di appello è espresso dalla seguente massima, secondo cuile disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato(Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678 – 01). L’originaria istanza rivolta alla Corte di Appello di Napoli è qualificata dal l ’ istante medesimo come “incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen . ” e contiene in principalità la richiesta di declaratoria della non esecutività della sentenza, essendo stato impedito all’imputato, per le ragioni vi esposte, l’esercizio del diritto di impugnazione. La Corte di appello, adita quale giudice della esecuzione, ha interpretato tale istanza come una richiesta di remissione in termini ai sensi dell ’ art. 175 cod. proc. pen . e , in ossequio al disposto dell’art. 175, comma 4 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione a questa Corte. Tale provvedimento si appalesa errato poiché l’adito giudice dell’esecuzione ha del tutto arbitrariamente riqualificato l’istanzaai sensi dell’art. 175 cod. proc pen, sebbene abbia come petitumprincipale la declaratoria di non efficacia del titolo esecutivo . Avendo l ’ istanza principale ad oggetto , come già precisato, l ’ inefficacia del titolo esecutivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 670, comma 3 cod. proc.pen. e, lungi dal disporre la trasmissione dell’istanza a questa Corte, avrebbe dovuto decidere l’incidente di esecuzione ed anche l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. Conseguentemente,previa riqualificazione dell ’ atto depositato presso la Ca n celleria della Corte di Appello di Napoli in data 3 aprile 2025 quale incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli. Qualificato l’atto depositato in data 3 aprile 2025 presso la cancelleria della Corte d’Appello di Napoli come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 37504/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris