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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28133/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 2 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alle condotte dissipative contestate al capo c) dell'imputazione, è indeducibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, avendo nella specie la Corte ampiamente argomentato a proposito dell'iter logico-argomentativo seguito e non motivando il ricorso in ordine alle ragioni per cui le dichiarazioni dei testimoni dovrebbero ritenersi inattendibili; - che anche i successivi motivi, con i quali si contesta, sotto plurimi profili, la determinazione del trattamento sanzionatorio in capo all'imputato e, nella specie, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato, da un lato, il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti e, dall'altro, la circostanza per cui non può considerarsi assente la motivazione in ordine alla sanzione ex art. 216, ultimo comma, legge fall. in quanto la stessa si ancora alla puntuale ricostruzione della gravità del fatto già operata dalla Corte in via generale alla stregua dei principi di cui all'art. 133 c.p., essendo l'onere di specifica motivazione previsto solo per il caso in cui le pene accessorie fallimentari siano applicate in misura superiore alla media edittale (ex multis Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddenn, Rv. 280668); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende cli una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 2 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alle condotte dissipative contestate al capo c) dell'imputazione, è indeducibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, avendo nella specie la Corte ampiamente argomentato a proposito dell'iter logico-argomentativo seguito e non motivando il ricorso in ordine alle ragioni per cui le dichiarazioni dei testimoni dovrebbero ritenersi inattendibili; - che anche i successivi motivi, con i quali si contesta, sotto plurimi profili, la determinazione del trattamento sanzionatorio in capo all'imputato e, nella specie, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato, da un lato, il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti e, dall'altro, la circostanza per cui non può considerarsi assente la motivazione in ordine alla sanzione ex art. 216, ultimo comma, legge fall. in quanto la stessa si ancora alla puntuale ricostruzione della gravità del fatto già operata dalla Corte in via generale alla stregua dei principi di cui all'art. 133 c.p., essendo l'onere di specifica motivazione previsto solo per il caso in cui le pene accessorie fallimentari siano applicate in misura superiore alla media edittale (ex multis Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddenn, Rv. 280668); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende cli una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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