CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in epigrafe indicata, che ha respinto l'istanza di dissequestro della porzione di un immobile sito in Stintino (SS), da lui avanzata in qualità di terzo creditore pignoratizio di buona fede. — ,s. Detto immobile risulta sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 316-bis, cod. pen.. 1.1. Il giudice ha rigettato l'istanza, integralmente facendo proprie le osservazioni rassegnate dal Pubblico ministero nel relativo parere, ovvero che: per il combinato disposto degli artt. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen., e 55, d.lgs. n. 159 del 2011, in pendenza del sequestro penale funzionale alla confisca, le eventuali azioni esecutive dinanzi al giudice civile non possono essere iniziate o proseguite; e che, inoltre, la tutela dei terzi di buona fede è assicurata mediante la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione, a norma degli artt. 52 e 55, d.lgs. n. 159, cit.. 1.2. Il ricorso censura tale decisione per due motivi, vale a dire: I) per violazione dell'art. 322 -ter, cod. pen., in quanto il sequestro può attingere solamente beni nella disponibilità effettiva dell'indagato, non potendo considerarsi tali le cose già sottoposte a vincoli incompatibili con quella; tale, invece, sarebbe la situazione dell'immobile in questione, poiché il relativo pignoramento risulta trascritto nei registri immobiliari anteriormente al sequestro, anteriore è pure il credito vantato dal ricorrente verso l'indagato e, inoltre, si tratta di un credito e di un bene del tutto estranei ai fatti di reato; peraltro, l'eventuale tutela in sede esecutiva penale, in quanto destinata ad attuarsi a notevole distanza di tempo dai fatti, non si presenterebbe in concreto satisfattiva delle legittime pretese del terzo creditore; II) per violazione dell'obbligo di motivazione, a norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata non si confronta con le ragioni dell'istanza, per di più richiamando giurisprudenza non conferente, poiché relativa a reati di diversa natura. 2. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. 3. Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, come invece è avvenuto nel caso in esame. Detto provvedimento dev'essere impugnato mediante appello, a norma dell'art. 322 -bis, cod. proc. pen., dovendo perciò riqualificarsi in tal senso l'impugnazione e, di conseguenza, trasmettersi gli atti al Tribunale per esso competente (vds., tra molte, Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino, Rv. 269689; Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep. 2017, Guerra, Rv. 269764; Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013, Parnasso, Rv. 256814). .2/ P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, ex art. 322-bis, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così de