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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10710/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento dichiarava inammissibile, per manifesta infondatezza, l'istanza di ricusazione del magistrato del tribunale ordinario di Verona, dott. [OSCURATO:PERSONA], presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati nell'ambito dei procedimenti penali n. 5079/2015, n. 4740/2015; n. 13673/2015, R.G.N.R.

Ciò sul presupposto che mai il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato alcuna valutazione di merito sulla sussistenza dei fatti-reato rispettivamente contestati ai suddetti indagati nell'ambito dei menzionati procedimenti, ragione per la quale doveva ritenersi manifestamente insussistente la denunciata ipotesi di ricusazione, di cui all'art. 37, co. 1, lett. b), c.p.p.

2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, attraverso il quale denunciano: 1) violazione di legge, in relazione alla decisione de plano della richiesta di ricusazione, senza integrazione del contradditorio, in violazione della procedura indicata dall'art. 41, co. 1 e 3, c.p.p., e, di conseguenza, delle forme e degli adempimenti di cui all'art. 127, c.p.p.; 2) violazione di legge, con riferimento alla errata interpretazione del disposto di cui all'art. 37, co. 1, lett. b) c.p.p.

Con requisitoria scritta del 24.10.2021 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

Con memoria del 4.11.2021 il difensore dei ricorrenti, producendo ulteriore documentazione, insisteva per l'accoglimento dei ricorsi.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.

4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso.

Ed invero, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricusazione, qualora il giudice di merito abbia ritenuto la manifesta infondatezza della relativa dichiarazione e ne abbia, di conseguenza, dichiarato l'inammissibilità con provvedimento adottato "de plano", non sussiste, in capo all'istante, interesse a proporre ricorso per cassazione per inosservanza dell'art. 127, c.p.p.„ previsto per il caso in cui debba rigettarsi la richiesta di ricusazione nel merito, non potendo egli conseguire alcun vantaggio da una decisione di rigetto in luogo di quella di inammissibilità (cfr. Cass., Sez. 1, n. 23502 del 07/10/2003, Rv. 228124).

Senza tacere che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, del pari condiviso dal Collegio, l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata con procedura camerale "de plano", senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'articolo 41, comma primo, c.p.p., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127, c.p.p.; né sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata in base a motivi manifestamente infondati e la circostanza che il provvedimento dichiarativo, ancorché adottato "de plano", illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa, come quella resa dalla corte di appello di Venezia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270770; Cass., Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952).

5. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso.

La corte territoriale, invero, ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, secondo cui le valutazioni espresse dal giudice nell'esame di una questione incidentale sono causa di ricusazione solo se costituiscono un'anticipazione della valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, travalicando i limiti imposti dall'adozione del provvedimento incidentale, con l'espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con l'indicato provvedimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 19648 del 29/03/2007, Rv. 236588).Come è stato più volte ribadito in tema di ricusazione costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (cfr., ex plurimis, da ultima, Cass., Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591).

In applicazione di tali principi la corte territoriale, con motivazione articolata e dotata di intrinseca coerenza logica, attraversò un sistematico raffronto tra i fatti-reato per i quali si procede nei confronti dei ricorrenti in ciascuno dei procedimenti innanzi indicati e i provvedimenti giurisdizionali adottati, nell'ambito di diversi procedimenti, dal dottor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice per le indagini preliminari, ha escluso che quest'ultimo si sia, anche solo indirettamente, riferito ai fatti-reato innanzi indicati ovvero che abbia anticipato, in qualsiasi modo, il giudizio sulla colpevolezza o innocenza dei ricorrenti, invadendo l'ambito della decisione finale di merito, con anticipazione del giudizio (cfr. pp. 7-20 dell'ordinanza impugnata).

I rilievi difensivi sul punto, appaiono, pertanto, manifestamente infondati oltre che versati in fatto, proponendo una lettura genericamente alternativa del contenuto dei provvedimenti adottati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] esaminati dalla corte territoriale, non consentita in sede di legittimità.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento dichiarava inammissibile, per manifesta infondatezza, l'istanza di ricusazione del magistrato del tribunale ordinario di Verona, dott. [OSCURATO:PERSONA], presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati nell'ambito dei procedimenti penali n. 5079/2015, n. 4740/2015; n. 13673/2015, R.G.N.R. Ciò sul presupposto che mai il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato alcuna valutazione di merito sulla sussistenza dei fatti-reato rispettivamente contestati ai suddetti indagati nell'ambito dei menzionati procedimenti, ragione per la quale doveva ritenersi manifestamente insussistente la denunciata ipotesi di ricusazione, di cui all'art. 37, co. 1, lett. b), c.p.p. 2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, attraverso il quale denunciano: 1) violazione di legge, in relazione alla decisione de plano della richiesta di ricusazione, senza integrazione del contradditorio, in violazione della procedura indicata dall'art. 41, co. 1 e 3, c.p.p., e, di conseguenza, delle forme e degli adempimenti di cui all'art. 127, c.p.p.; 2) violazione di legge, con riferimento alla errata interpretazione del disposto di cui all'art. 37, co. 1, lett. b) c.p.p. Con requisitoria scritta del 24.10.2021 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. Con memoria del 4.11.2021 il difensore dei ricorrenti, producendo ulteriore documentazione, insisteva per l'accoglimento dei ricorsi. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Ed invero, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricusazione, qualora il giudice di merito abbia ritenuto la manifesta infondatezza della relativa dichiarazione e ne abbia, di conseguenza, dichiarato l'inammissibilità con provvedimento adottato "de plano", non sussiste, in capo all'istante, interesse a proporre ricorso per cassazione per inosservanza dell'art. 127, c.p.p.„ previsto per il caso in cui debba rigettarsi la richiesta di ricusazione nel merito, non potendo egli conseguire alcun vantaggio da una decisione di rigetto in luogo di quella di inammissibilità (cfr. Cass., Sez. 1, n. 23502 del 07/10/2003, Rv. 228124). Senza tacere che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, del pari condiviso dal Collegio, l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata con procedura camerale "de plano", senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'articolo 41, comma primo, c.p.p., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127, c.p.p.; né sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata in base a motivi manifestamente infondati e la circostanza che il provvedimento dichiarativo, ancorché adottato "de plano", illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa, come quella resa dalla corte di appello di Venezia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270770; Cass., Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952). 5. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso. La corte territoriale, invero, ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, secondo cui le valutazioni espresse dal giudice nell'esame di una questione incidentale sono causa di ricusazione solo se costituiscono un'anticipazione della valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, travalicando i limiti imposti dall'adozione del provvedimento incidentale, con l'espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con l'indicato provvedimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 19648 del 29/03/2007, Rv. 236588).Come è stato più volte ribadito in tema di ricusazione costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (cfr., ex plurimis, da ultima, Cass., Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591). In applicazione di tali principi la corte territoriale, con motivazione articolata e dotata di intrinseca coerenza logica, attraversò un sistematico raffronto tra i fatti-reato per i quali si procede nei confronti dei ricorrenti in ciascuno dei procedimenti innanzi indicati e i provvedimenti giurisdizionali adottati, nell'ambito di diversi procedimenti, dal dottor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice per le indagini preliminari, ha escluso che quest'ultimo si sia, anche solo indirettamente, riferito ai fatti-reato innanzi indicati ovvero che abbia anticipato, in qualsiasi modo, il giudizio sulla colpevolezza o innocenza dei ricorrenti, invadendo l'ambito della decisione finale di merito, con anticipazione del giudizio (cfr. pp. 7-20 dell'ordinanza impugnata). I rilievi difensivi sul punto, appaiono, pertanto, manifestamente infondati oltre che versati in fatto, proponendo una lettura genericamente alternativa del contenuto dei provvedimenti adottati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] esaminati dalla corte territoriale, non consentita in sede di legittimità. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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