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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 03795/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15021/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 20/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 20/2022 della Corte d’appello di L’Aquila, pubblicato l’11 gennaio 2022.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

3. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’opposizione ex art. 5- ter l. n. 89 del 2001 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione avanzata dalla medesima società per la durata non ragionevole di un giudizio fallimentare svoltosi dinanzi al Tribunale di Pescara.

In tale giudizio, a seguito di dichiarazione di fallimento del 18 novembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.si era insinuata al passivo per un credito di € 3.709,66, ammesso in via chirografaria all’udienza del 10 marzo 2011.

Il magistrato designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione aveva rilevato che l’attivo della procedura fallimentare era stato stimato in € 1.743.460,84, i crediti in prededuzione ammontavano ad € 42.777,12, i crediti assistiti da ipoteca ammontavano ad € 1.730.271,38, i crediti privilegiati ad € 2.335.728,39 ed i crediti chirografari ad oltre dieci milioni.

Tanto l’ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la relazione del curatore fallimentare erano intervenuti prima dello spirare del termine di ragionevole durata di sei anni della procedura.

Sia il magistrato designato che il collegio dell’opposizione hanno così affermato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammessa al passivo in via chirografaria, sin dal momento del deposito della relazione del curatore (12 maggio 2015), avesse preso contezza della impossibilità che il proprio credito potesse essere soddisfatto, dovendosi perciò escludere il diritto all’equa riparazione.

4. L’unico motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001 e richiama a sostegno precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito.

5. Il ricorso è fondato.

Alla stregua dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a), della legge n. 89 del 2001, “[n]on è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile”.

Questa Corte ha tuttavia già più volte precisato che, in tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2- quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate (Cass. n. 19555 del 2021; n.21349 del 2017; n. 16282 del 2022; n. 16753 del 2022; n. 11829 del 2018).

6. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi al richiamato principio e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15021/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 20/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 20/2022 della Corte d’appello di L’Aquila, pubblicato l’11 gennaio 2022. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. 3. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’opposizione ex art. 5- ter l. n. 89 del 2001 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione avanzata dalla medesima società per la durata non ragionevole di un giudizio fallimentare svoltosi dinanzi al Tribunale di Pescara. In tale giudizio, a seguito di dichiarazione di fallimento del 18 novembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.si era insinuata al passivo per un credito di € 3.709,66, ammesso in via chirografaria all’udienza del 10 marzo 2011. Il magistrato designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione aveva rilevato che l’attivo della procedura fallimentare era stato stimato in € 1.743.460,84, i crediti in prededuzione ammontavano ad € 42.777,12, i crediti assistiti da ipoteca ammontavano ad € 1.730.271,38, i crediti privilegiati ad € 2.335.728,39 ed i crediti chirografari ad oltre dieci milioni. Tanto l’ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la relazione del curatore fallimentare erano intervenuti prima dello spirare del termine di ragionevole durata di sei anni della procedura. Sia il magistrato designato che il collegio dell’opposizione hanno così affermato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammessa al passivo in via chirografaria, sin dal momento del deposito della relazione del curatore (12 maggio 2015), avesse preso contezza della impossibilità che il proprio credito potesse essere soddisfatto, dovendosi perciò escludere il diritto all’equa riparazione. 4. L’unico motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001 e richiama a sostegno precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito. 5. Il ricorso è fondato. Alla stregua dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a), della legge n. 89 del 2001, “[n]on è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile”. Questa Corte ha tuttavia già più volte precisato che, in tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2- quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate (Cass. n. 19555 del 2021; n.21349 del 2017; n. 16282 del 2022; n. 16753 del 2022; n. 11829 del 2018). 6. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi al richiamato principio e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella ca
Decreto Cassazione n. 03795/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris