CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 00526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere coltivato n. 3 piante di marijuana, dalle quali era estraibile sostanza stupefacente contenente principio attivo idoneo a ricavare n. 195 dosi medie singole. . Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione; 2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. peri.. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto alla prima doglianza, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, la destinazione ad un uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente ricavabile dalle piante in sequestro in ragione del numero cospicuo di dosi da esse ricavabili. Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il