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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29702/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, pronunciando sull'appello proposto dal Procuratore generale presso la stessa Corte avverso la sentenza del 11/01/2018 del Tribunale di Aosta, in parziale riforma di tale sentenza (emessa in esito a giudizio abbreviato), qualificava il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] - consistente nell'acquisto, da [OSCURATO:PERSONA], di un telefono cellulare Apple iPhone6 di provenienza delittuosa - come ricettazione, anziché come acquisto di cose di sospetta provenienza, come era stato invece ritenuto dal Tribunale di Aosta, rideterminando, conseguentemente, la pena irrogata in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed C 240,00 di multa.

La Corte d'appello di Torino così motivava: «l'acquisto è avvenuto in un negozio che non era destinato alla vendita di cellulari, il modello di cellulare acquistato (Apple iPhone6) era stato immesso sul mercato da poco ed il prezzo pagato, pur non essendo d'importo "vile", era comunque convenientissimo e l'oggetto era nella confezione originale e nuovo.

E poiché non vi è motivo di dubitare sulla normale intelligenza dell'imputato, è evidente che le sopra indicate circostanze fossero talmente univoche da non determinare solo un sospetto ma la certezza della provenienza illecita o quanto meno che fossero tali da indurre alla rappresentazione della provenienza illecita, rischio accettato, essendo chiaramente inverosimile la lecita disponibilità di un cellulare nuovo che veniva proposto in vendita ad uno sconosciuto ad un prezzo più che dimezzato rispetto a quello di mercato.

Sul cellulare è poi stata inserita la scheda di un altro soggetto, e tale condotta è una ulteriore conferma della consapevolezza della provenienza illecita del bene perché il cambio della scheda avrebbe creato confusione nell'individuazione del soggetto acquirente.

La condotta tenuta successivamente da [OSCURATO:PERSONA] non è significativa in senso contrario, e non induce la Corte a dubitare sull'elemento soggettivo, perché [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a riferire i fatti in sede di sit.

Per la configurabilità del reato di ricettazione la S.C. ha ritenuto sufficiente anche la sola prova del dolo eventuale (sul punto v.

Cass. n. 25439/2017), e pertanto la Corte ritiene integrati gli elementi dell'art. 648 e corretta l'originaria contestazione».

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Torino, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del primo, anziché del secondo, di tali reati.

Rappresenta che, «nel caso di specie, a fronte della libera commerciabilità del bene (un cellulare) e della sua pacifica autenticità (tant'è vero che il bene era conservato nella confezione originale), la Corte ha fatto riferimento, per concludere che il ricorrente fosse certo della provenienza illecita del medesimo, ad elementi neutri, quali l'acquisto in un negozio che non era destinato alla vendita di cellulari (essendo pacifico che la rivendita di Kebab era semplicemente il luogo in cui si è concluso l'accordo fra il ricorrente e il Platania e non già il luogo ove venivano venduti cellulari anziché Kebab), ed il carattere "convenientissimo", anche se non vile, del prezzo, essendo ancora una volta nozione di comune esperienza che colui che viene a trovarsi in possesso di più esemplari dello stesso oggetto, caratterizzato da rapida obsolescenza tecnologica, ha interesse a venderlo al più presto, anche a prezzo molto ridotto, in considerazione del deprezzamento immediato del bene».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sempre con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione.

Rappresenta che la Corte d'appello di Torino «è incorsa in errore nella valutazione degli elementi di prova, facendo leva su elementi di per sé neutri per concludere in merito al preteso dolo in capo al ricorrente.

Come già sopra evidenziato, il semplice fatto di avere acquistato un cellulare nuovo, certamente autentico, in un luogo diverso da un negozio di cellulari e ad un prezzo assai conveniente non è di per sé significativo, posto che è pacifico che esiste un mercato secondario di cellulari tra privati: invero, in considerazione della rapida obsolescenza tecnica di tali beni, la vendita tra privati comporta la possibilità di ottenere sensibili sconti rispetto al mercato principale [...].

Tale elemento, unito al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente utilizzato il bene e ha prontamente identificato chi glielo aveva venduto, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a confermare l'impugnata sentenza».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.

Rappresenta che, premesso che era stato citato a giudizio per avere acquistato un telefono cellulare provento del delitto di truffa commesso dal Platania e che il Tribunale di Aosta aveva escluso la sussistenza di tale delitto, «[t]ale ratio decidendi, posta a base della sentenza di primo grado, non è stata minimamente contestata dalla Corte di merito», con la conseguenza «che il reato di ricettazione, così come contestato, pacificamente non sussiste».

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte d'appello di Torino escluso l'attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista da tale secondo comma, in considerazione del «valore del bene», senza «neppure indica[re] quale sarebbe il valore del bene» e omettendo «di considerare che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un solo telefono cellulare, ad un prezzo non vile, per utilizzarlo personalmente, senza che nessun elemento oggettivo potesse rendere manifesta la provenienza illecita del medesimo».

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 133 cod. pen.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia concesso la sospensione condizionale della pena, alla stregua delle circostanze che il Memishai «ha avuto una condotta collaborativa nel corso delle indagini ed è incensurato» e che «l'elemento soggettivo del reato appare quanto meno evanescente (avendo dovuto la stessa Corte Appello ipotizzare un mero dolo eventuale) e la condotta in sé appare assai limitata (acquisto di un solo cellulare di provenienza illecita, avvenuta in modo del tutto occasionale)».

Chiede quindi alla Corte di cassazione di rideterminare la pena, tenendo conto dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., e di concederne la sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi - i quali, riguardando entrambi la qualificazione del fatto come ricettazione o come acquisto di cose di sospetta provenienza, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

1.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, nella ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179-01; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237-01; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515-01).

In questa prospettiva, due sono quindi le possibilità che si possono in concreto presentare: a) l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione; b) l'agente è stato negligente, poiché, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema.

Nel primo caso, sussiste il dolo eventuale, poiché il soggetto ha affrontato consapevolmente il rischio di ricevere una cosa che può provenire da delitto.

Nel secondo caso, invece, la condotta tenuta è meramente colposa, in quanto il soggetto non si è avvalso degli ordinari canoni di prudenza e diligenza, per svolgere l'accertamento che la situazione concreta gli avrebbe imposto (Sez. 2, n. 14170 del 15/01/2001, Macchia, Rv. 218494-01; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, cit.).

In definitiva, nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da fare ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Sez. 2, n. 3783 del 12/02/1998, Conti, Rv. 210447-01).

1.2. Tornando al caso di specie, la Corte d'appello di Torino, col ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato di ricettazione, quanto meno a titolo di dolo eventuale, ha rispettato tali principi, applicandoli sulla base di una valutazione di merito che si appalesa conforme alle regole della logica e dell'esperienza.

La situazione fattuale della vendita, da parte di un soggetto che non commercia telefoni cellulari (in questo senso dovendosi intendere il riferimento, operato dalla Corte d'appello, al fatto che «l'acquisto è avvenuto in un negozio che non era destinato alla vendita di cellulari»), di cellulari (di una nota marca) nuovi («l'oggetto era nella confezione originale e nuovo») e di un modello da poco immesso sul mercato («era stato immesso sul mercato da poco») a un prezzo «più che dimezzato rispetto a quello di mercato» appare infatti una situazione tale, in base alla logica e all'esperienza, da fare senz'altro sorgere, nell'acquirente, il quesito circa la legittima provenienza dei cellulari, quesito che, comprando il bene, l'acquirente stesso risolve nel senso dell'indifferenza della relativa soluzione.

In effetti, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, la logica e l'esperienza portano a escludere che possa ritenersi l'esistenza di un lecito «mercato secondario di cellulari tra privati» nel quale questi ultimi dispongano di telefoni cellulari nuovi e appena immessi sul mercato per porli in vendita a prezzi più che dimezzati rispetto a quelli di mercato.

La Corte d'appello di Torino ha altresì suffragato la propria valutazione rilevando come nel cellulare fosse stata inserita una scheda intestata a un altro soggetto, sottolineando come «il cambio della scheda avrebbe creato confusione nell'individuazione del soggetto acquirente».

Argomentazione, anche questa, priva di illogicità, oltre che conforme alle risultanze processuali.

Da ciò l'infondatezza dei due motivi in esame.

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere ricettato il telefono cellulare Apple iPhone6 «provento del delitto di truffa di cui al capo a) dell'imputazione», commesso da [OSCURATO:PERSONA].

In tale capo a) era contestato al Platania «il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 494, 640 codice penale, perché, al fine di procurarsi un vantaggio e/o di arrecare un danno a [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel sostituire illegittimamente la propria con l'altrui persona, sottoscrivendo, previa esibizione dei relativi documenti di identità, a nome di [OSCURATO:PERSONA] un contratto per la fornitura di n. 2 dispositivi Apple iPhone6 e di altrettante schede GSM relativi alle fatture n. 1506853383 del 30.9.2015 e n. 1506853359 del 30.9.2015, induceva in errore personale della Vodafone che gli consegnava due telefoni cellulari aventi codice IMEI n. 359311066456276 e n. 352030071843156, procurandosi in tal modo un ingiusto vantaggio patrimoniale pari a complessivi C 1.239,98 con corrispondente danno patrimoniale per [OSCURATO:PERSONA]».Pertanto, nel «delitto di truffa di cui al capo a) dell'imputazione» - di cui era provento, secondo la contestazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il cellulare da questi acquistato - doveva ritenersi compreso anche il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), atteso che quest'ultimo delitto, anch'esso contestato al Platania nel capo a) dell'imputazione, aveva costituito l'artificio o il raggiro mediante il quale lo stesso Platania aveva posto in essere la truffa (per la quale si era proceduto separatamente).

Ciò premesso, il Tribunale di Aosta aveva incidentalmente escluso la sussistenza del reato presupposto di truffa (per l'asserita mancanza di un atto di disposizione patrimoniale), ritenendo che, in ogni modo, fosse pacifica («nulla quaestio») «la provenienza del bene dal delitto di sostituzione di persona consumato dal Platania».

Tale punto della sentenza del Tribunale di Aosta, non oggetto dell'impugnazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, deve ritenersi acquisito e, con esso, la provenienza delittuosa del cellulare acquistato dal [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, la sua provenienza dal delitto di sostituzione di persona, al quale pure si riferiva, come si è detto, come delitto presupposto, la contestazione, a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], per il reato di ricettazione.

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

3.1. È vero che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226).

Peraltro, nel quadro di tale giurisprudenza, questa Corte ha altresì precisato - esprimendo un orientamento parimenti consolidato - che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214).

In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 28689 del 2010, cit.).

3.2. Tornando al caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha escluso di potere riconoscere tale ipotesi attenuata perché ha reputato che il valore del cellulare ricettato dal Mamishaj non fosse particolarmente esiguo.

A tale proposto, il ricorrente ha contestato, anzitutto, che la Corte d'appello «non ha neppure indicato quale sarebbe il valore del bene».

Tale censura è manifestamente infondata, atteso che tale valore è agevolmente ricavabile dai dati, entrambi indicati nella sentenza impugnata, che: a) «l'imputato ha acquistato al prezzo di C 380»; b) tale prezzo era «più che dimezzato rispetto a quello di mercato».

Pertanto, il valore di mercato del cellulare cui la Corte d'appello ha fatto chiaramente, ancorché implicitamente, riferimento era di oltre C 760,00.

Valore che il ricorrente - che si è limitato a contestarne la (insussistente) mancata indicazione da parte della Corte d'appello - non ha dedotto essere particolarmente esiguo.

Quanto all'altra contestazione del ricorrente secondo cui la Corte d'appello di Torino ha «omesso di considerare che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un solo telefono cellulare, ad un prezzo non vile, per utilizzarlo personalmente, senza che nessun elemento oggettivo potesse rendere manifesta la provenienza illecita del medesimo», la manifesta infondatezza di tale doglianza discende dal fatto che, come si è sopra chiarito, la Corte d'appello poteva procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono eventualmente di configurare l'attenuante de qua, solo nell'ipotesi - qui, invece, esclusa - in cui fosse stata accertata la lieve consistenza economica del cellulare ricettato.

4. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello (Sez.

U., 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376-01).Con tale pronuncia, si è precisato che «la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo [...] risiede proprio nella sua eccezionalità che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt.163, 164 e 175 cod. pen. [...] e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» e non si fonda, come altre eccezioni allo stesso principio, sul rilievo ordinamentale e inderogabile delle norme da osservare.

Tale discrezionalità rimanda a un "potere" non vincolato al suo esercizio e, secondo le Sezioni Unite, diventa un "dovere" del giudice di appello, il cui esercizio, tuttavia, «va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito».

Pertanto, sempre secondo le Sezioni Unite, è lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di appello che porta a escludere che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione: «la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; soprattutto la "non decisione", in appello, sui benefici di legge non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), laddove la parte - che avrebbe potuto sollecitarne l'esercizio, in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio assolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena - non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, l'applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio di appello».

In conclusione, dunque, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado.Nel caso di specie, poiché dalla lettura delle conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello risulta che non fu fatta richiesta di applicazione del beneficio, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, pronunciando sull'appello proposto dal Procuratore generale presso la stessa Corte avverso la sentenza del 11/01/2018 del Tribunale di Aosta, in parziale riforma di tale sentenza (emessa in esito a giudizio abbreviato), qualificava il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] - consistente nell'acquisto, da [OSCURATO:PERSONA], di un telefono cellulare Apple iPhone6 di provenienza delittuosa - come ricettazione, anziché come acquisto di cose di sospetta provenienza, come era stato invece ritenuto dal Tribunale di Aosta, rideterminando, conseguentemente, la pena irrogata in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed C 240,00 di multa. La Corte d'appello di Torino così motivava: «l'acquisto è avvenuto in un negozio che non era destinato alla vendita di cellulari, il modello di cellulare acquistato (Apple iPhone6) era stato immesso sul mercato da poco ed il prezzo pagato, pur non essendo d'importo "vile", era comunque convenientissimo e l'oggetto era nella confezione originale e nuovo. E poiché non vi è motivo di dubitare sulla normale intelligenza dell'imputato, è evidente che le sopra indicate circostanze fossero talmente univoche da non determinare solo un sospetto ma la certezza della provenienza illecita o quanto meno che fossero tali da indurre alla rappresentazione della provenienza illecita, rischio accettato, essendo chiaramente inverosimile la lecita disponibilità di un cellulare nuovo che veniva proposto in vendita ad uno sconosciuto ad un prezzo più che dimezzato rispetto a quello di mercato. Sul cellulare è poi stata inserita la scheda di un altro soggetto, e tale condotta è una ulteriore conferma della consapevolezza della provenienza illecita del bene perché il cambio della scheda avrebbe creato confusione nell'individuazione del soggetto acquirente. La condotta tenuta successivamente da [OSCURATO:PERSONA] non è significativa in senso contrario, e non induce la Corte a dubitare sull'elemento soggettivo, perché [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a riferire i fatti in sede di sit. Per la configurabilità del reato di ricettazione la S.C. ha ritenuto sufficiente anche la sola prova del dolo eventuale (sul punto v. Cass. n. 25439/2017), e pertanto la Corte ritiene integrati gli elementi dell'art. 648 e corretta l'originaria contestazione». 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Torino, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del primo, anziché del secondo, di tali reati. Rappresenta che, «nel caso di specie, a fronte della libera commerciabilità del bene (un cellulare) e della sua pacifica autenticità (tant'è vero che il bene era conservato nella confezione originale), la Corte ha fatto riferimento, per concludere che il ricorrente fosse certo della provenienza illecita del medesimo, ad elementi neutri, quali l'acquisto in un negozio che non era destinato alla vendita di cellulari (essendo pacifico che la rivendita di Kebab era semplicemente il luogo in cui si è concluso l'accordo fra il ricorrente e il Platania e non già il luogo ove venivano venduti cellulari anziché Kebab), ed il carattere "convenientissimo", anche se non vile, del prezzo, essendo ancora una volta nozione di comune esperienza che colui che viene a trovarsi in possesso di più esemplari dello stesso oggetto, caratterizzato da rapida obsolescenza tecnologica, ha interesse a venderlo al più presto, anche a prezzo molto ridotto, in considerazione del deprezzamento immediato del bene».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sempre con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione. Rappresenta che la Corte d'appello di Torino «è incorsa in errore nella valutazione degli elementi di prova, facendo leva su elementi di per sé neutri per concludere in merito al preteso dolo in capo al ricorrente. Come già sopra evidenziato, il semplice fatto di avere acquistato un cellulare nuovo, certamente autentico, in un luogo diverso da un negozio di cellulari e ad un prezzo assai conveniente non è di per sé significativo, posto che è pacifico che esiste un mercato secondario di cellulari tra privati: invero, in considerazione della rapida obsolescenza tecnica di tali beni, la vendita tra privati comporta la possibilità di ottenere sensibili sconti rispetto al mercato principale [...]. Tale elemento, unito al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente utilizzato il bene e ha prontamente identificato chi glielo aveva venduto, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a confermare l'impugnata sentenza». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. Rappresenta che, premesso che era stato citato a giudizio per avere acquistato un telefono cellulare provento del delitto di truffa commesso dal Platania e che il Tribunale di Aosta aveva escluso la sussistenza di tale delitto, «[t]ale ratio decidendi, posta a base della sentenza di primo grado, non è stata minimamente contestata dalla Corte di merito», con la conseguenza «che il reato di ricettazione, così come contestato, pacificamente non sussiste». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte d'appello di Torino escluso l'attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista da tale secondo comma, in considerazione del «valore del bene», senza «neppure indica[re] quale sarebbe il valore del bene» e omettendo «di considerare che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un solo telefono cellulare, ad un prezzo non vile, per utilizzarlo personalmente, senza che nessun elemento oggettivo potesse rendere manifesta la provenienza illecita del medesimo». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 133 cod. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino non abbia concesso la sospensione condizionale della pena, alla stregua delle circostanze che il Memishai «ha avuto una condotta collaborativa nel corso delle indagini ed è incensurato» e che «l'elemento soggettivo del reato appare quanto meno evanescente (avendo dovuto la stessa Corte Appello ipotizzare un mero dolo eventuale) e la condotta in sé appare assai limitata (acquisto di un solo cellulare di provenienza illecita, avvenuta in modo del tutto occasionale)». Chiede quindi alla Corte di cassazione di rideterminare la pena, tenendo conto dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., e di concederne la sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi - i quali, riguardando entrambi la qualificazione del fatto come ricettazione o come acquisto di cose di sospetta provenienza, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 1.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, nella ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179-01; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237-01; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515-01). In questa prospettiva, due sono quindi le possibilità che si possono in concreto presentare: a) l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione; b) l'agente è stato negligente, poiché, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema. Nel primo caso, sussiste il dolo eventuale, poiché il soggetto ha affrontato consapevolmente il rischio di ricevere una cosa che può provenire da delitto. Nel secondo caso, invece, la condotta tenuta è meramente colposa, in quanto il soggetto non si è avvalso degli ordinari canoni di prudenza e diligenza, per svolgere l'accertamento che la situazione concreta gli avrebbe imposto (Sez. 2, n. 14170 del 15/01/2001, Macchia, Rv. 218494-01; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, cit.). In definitiva, nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da fare ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Sez. 2, n. 3783 del 12/02/1998, Conti, Rv. 210447-01). 1.2. Tornando al caso di specie, la Corte d'appello di Torino, col ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato di ricettazione, quanto meno a titolo di dolo eventuale, ha rispettato tali principi, applicandoli sulla base di una valutazione di merito che si appalesa conforme alle regole della logica e dell'esperienza. La situazione fattuale della vendita, da parte di un soggetto che non commercia telefoni cellulari (in questo senso dovendosi intendere il riferimento, operato dalla Corte d'appello, al fatto che «l'acquisto è avvenuto in un negozio che non era destinato alla vendita di cellulari»), di cellulari (di una nota marca) nuovi («l'oggetto era nella confezione originale e nuovo») e di un modello da poco immesso sul mercato («era stato immesso sul mercato da poco») a un prezzo «più che dimezzato rispetto a quello di mercato» appare infatti una situazione tale, in base alla logica e all'esperienza, da fare senz'altro sorgere, nell'acquirente, il quesito circa la legittima provenienza dei cellulari, quesito che, comprando il bene, l'acquirente stesso risolve nel senso dell'indifferenza della relativa soluzione. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, la logica e l'esperienza portano a escludere che possa ritenersi l'esistenza di un lecito «mercato secondario di cellulari tra privati» nel quale questi ultimi dispongano di telefoni cellulari nuovi e appena immessi sul mercato per porli in vendita a prezzi più che dimezzati rispetto a quelli di mercato. La Corte d'appello di Torino ha altresì suffragato la propria valutazione rilevando come nel cellulare fosse stata inserita una scheda intestata a un altro soggetto, sottolineando come «il cambio della scheda avrebbe creato confusione nell'individuazione del soggetto acquirente». Argomentazione, anche questa, priva di illogicità, oltre che conforme alle risultanze processuali. Da ciò l'infondatezza dei due motivi in esame. 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere ricettato il telefono cellulare Apple iPhone6 «provento del delitto di truffa di cui al capo a) dell'imputazione», commesso da [OSCURATO:PERSONA]. In tale capo a) era contestato al Platania «il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 494, 640 codice penale, perché, al fine di procurarsi un vantaggio e/o di arrecare un danno a [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel sostituire illegittimamente la propria con l'altrui persona, sottoscrivendo, previa esibizione dei relativi documenti di identità, a nome di [OSCURATO:PERSONA] un contratto per la fornitura di n. 2 dispositivi Apple iPhone6 e di altrettante schede GSM relativi alle fatture n. 1506853383 del 30.9.2015 e n. 1506853359 del 30.9.2015, induceva in errore personale della Vodafone che gli consegnava due telefoni cellulari aventi codice IMEI n. 359311066456276 e n. 352030071843156, procurandosi in tal modo un ingiusto vantaggio patrimoniale pari a complessivi C 1.239,98 con corrispondente danno patrimoniale per [OSCURATO:PERSONA]».Pertanto, nel «delitto di truffa di cui al capo a) dell'imputazione» - di cui era provento, secondo la contestazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il cellulare da questi acquistato - doveva ritenersi compreso anche il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), atteso che quest'ultimo delitto, anch'esso contestato al Platania nel capo a) dell'imputazione, aveva costituito l'artificio o il raggiro mediante il quale lo stesso Platania aveva posto in essere la truffa (per la quale si era proceduto separatamente). Ciò premesso, il Tribunale di Aosta aveva incidentalmente escluso la sussistenza del reato presupposto di truffa (per l'asserita mancanza di un atto di disposizione patrimoniale), ritenendo che, in ogni modo, fosse pacifica («nulla quaestio») «la provenienza del bene dal delitto di sostituzione di persona consumato dal Platania». Tale punto della sentenza del Tribunale di Aosta, non oggetto dell'impugnazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, deve ritenersi acquisito e, con esso, la provenienza delittuosa del cellulare acquistato dal [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, la sua provenienza dal delitto di sostituzione di persona, al quale pure si riferiva, come si è detto, come delitto presupposto, la contestazione, a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], per il reato di ricettazione. 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 3.1. È vero che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226). Peraltro, nel quadro di tale giurisprudenza, questa Corte ha altresì precisato - esprimendo un orientamento parimenti consolidato - che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214). In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 28689 del 2010, cit.). 3.2. Tornando al caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha escluso di potere riconoscere tale ipotesi attenuata perché ha reputato che il valore del cellulare ricettato dal Mamishaj non fosse particolarmente esiguo. A tale proposto, il ricorrente ha contestato, anzitutto, che la Corte d'appello «non ha neppure indicato quale sarebbe il valore del bene». Tale censura è manifestamente infondata, atteso che tale valore è agevolmente ricavabile dai dati, entrambi indicati nella sentenza impugnata, che: a) «l'imputato ha acquistato al prezzo di C 380»; b) tale prezzo era «più che dimezzato rispetto a quello di mercato». Pertanto, il valore di mercato del cellulare cui la Corte d'appello ha fatto chiaramente, ancorché implicitamente, riferimento era di oltre C 760,00. Valore che il ricorrente - che si è limitato a contestarne la (insussistente) mancata indicazione da parte della Corte d'appello - non ha dedotto essere particolarmente esiguo. Quanto all'altra contestazione del ricorrente secondo cui la Corte d'appello di Torino ha «omesso di considerare che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un solo telefono cellulare, ad un prezzo non vile, per utilizzarlo personalmente, senza che nessun elemento oggettivo potesse rendere manifesta la provenienza illecita del medesimo», la manifesta infondatezza di tale doglianza discende dal fatto che, come si è sopra chiarito, la Corte d'appello poteva procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono eventualmente di configurare l'attenuante de qua, solo nell'ipotesi - qui, invece, esclusa - in cui fosse stata accertata la lieve consistenza economica del cellulare ricettato. 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello (Sez. U., 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376-01).Con tale pronuncia, si è precisato che «la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo [...] risiede proprio nella sua eccezionalità che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt.163, 164 e 175 cod. pen. [...] e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» e non si fonda, come altre eccezioni allo stesso principio, sul rilievo ordinamentale e inderogabile delle norme da osservare. Tale discrezionalità rimanda a un "potere" non vincolato al suo esercizio e, secondo le Sezioni Unite, diventa un "dovere" del giudice di appello, il cui esercizio, tuttavia, «va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito». Pertanto, sempre secondo le Sezioni Unite, è lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di appello che porta a escludere che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione: «la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; soprattutto la "non decisione", in appello, sui benefici di legge non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), laddove la parte - che avrebbe potuto sollecitarne l'esercizio, in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio assolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena - non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, l'applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio di appello». In conclusione, dunque, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado.Nel caso di specie, poiché dalla lettura delle conclusioni del difensore del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello risulta che non fu fatta richiesta di applicazione del beneficio, il motivo deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore
Sentenza Cassazione n. 29702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris