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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 37068/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.

E' pervenuta dichiarazione a firma dell'imputato con la quale ha rinunciato al ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce.

Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.

Invero, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa elle ammende.

Così d, iso ip Roma, il 8 aprile 2021 Il cons sten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. E' pervenuta dichiarazione a firma dell'imputato con la quale ha rinunciato al ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso. Invero, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa elle ammende. Così d, iso ip Roma, il 8 aprile 2021 Il cons sten
Sentenza Cassazione n. 37068/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris