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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14144/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 7 giugno 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di minaccia aggravata nei confronti di un pubblico ufficiale così diversamente qualificata la imputazione di cui all'art. 336 cod. pen. e di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa ex art. 335 comma terzo cod. pen. - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la mancanza della motivazione e dell'esplicita indicazione dei criteri di valutazione adottati, che hanno condotto alla condanna dell'imputato è: - manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha dato atto della spiccata intensità del dolo (si veda pag. 5). - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti all'art. 581 comma primo lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 7 giugno 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di minaccia aggravata nei confronti di un pubblico ufficiale così diversamente qualificata la imputazione di cui all'art. 336 cod. pen. e di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa ex art. 335 comma terzo cod. pen. - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la mancanza della motivazione e dell'esplicita indicazione dei criteri di valutazione adottati, che hanno condotto alla condanna dell'imputato è: - manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha dato atto della spiccata intensità del dolo (si veda pag. 5). - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti all'art. 581 comma primo lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14144/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris