CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2023
Cassazione n. 34774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/1211972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità per [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad .23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 5/10/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 15/12/2:020, riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione e rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'ad. 178, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 42 del 2002 perché estinto per prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento al decorso del termine di prescrizione. Evidenzia in proposito che la Corte territoriale erra laddove fa decorrere il termine di prescrizione dal momento dell'accertamento del reato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), in quanto dagli atti risulta che l'acquisto del quadro per cui si procede risale agli anni 2000/2001 e che la versione fornita dalla odierna ricorrente risulta confermata dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha collocato la cessione del quadro, unitamente a parte degli arredi di un esercizio commerciale, nella metà degli anni duemila, dunque, circa nel 2004/2005. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione ed alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.712 cod. pen. Osserva che le dichiarazioni circostanziate della imputata non sono state smentite da quelle rese dal Riccio, avendo la Bolsi circ:ostanziato l'acquisto con la massima precisione e che è verosimile che il teste abbia ritrattato le dichiarazioni rese per timore di rimanere coinvolto nella vicenda per cui si procede. In ogni caso, dagli atti emerge come la ricorrente non avesse alcun sospetto in ordine alla provenienza delittuosa del dipinto, essendosi addirittura premurata di riceve informazioni riguardanti il quadro. Contesta, altresì, che la Bolsi sia una antiquaria, posto che al più è una collezionista di "cose belle", come da lei stessa riferito nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di talché non poteva avere la conoscenza e la competenza per anche solo immaginare che il dipinto fosse di provenienza furtiva. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. con riferimento alla affermazione di responsabilità secondo la regola dell—al di là di ogni ragionevole dubbio". Rileva come la pubblica accusa non sia riuscita a dare la prova certa della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi B) e C). Sotto il primo profilo, osserva che il dipinto contraffatto fu proposto in vendita dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] e che la mera presenza dell'odierno ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo causale; che il [OSCURATO:PERSONA] non ne ha mai avuto la disponibilità; che il soggetto presso il quale fu rinvenuta l'opera contraffatta non ha mai fatto riferimento all'imputato; che non vi è prova che il falso rinvenuto in Francia sia lo stesso proposto in vendita alla casa d'aste Phillips. Sotto il secondo profilo, evidenzia che il possesso di fotografie digitali delle opere di cui al capo C) nella macchina fotografica del ricorrente non rileva, così come la circostanza che non abbia fornito la prova dell'appartenenza delle stesse alla collezione di famiglia, gravando l'onere della prova sulla pubblica accusa; che la stessa condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] - che ha consegnato le due opere, nella consapevolezza che sarebbero state sottoposte a valutazione - porta ad escludere la consapevolezza della loro falsità. 3.1 In data 5/7/2023 è pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 4. In data 6/7/2023 è pervenuta articolata memoria della parte civile, con la quale si conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, per il rigetto, con conferma delle statuizioni civili, rifusione delle spese di costituzione e difesa, con conferma della confisca e della distruzione del dipinto contraffatto "Homage to the square, 1970" ("JAAF227") di cui al capo B) della imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1 Invero, il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto solo apparentemente si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come la versione fornita dalla ricorrente non ha trovato conferma - come, invece, pretende la difesa - nelle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dapprima affermato di non ricordare che il quadro incriminato facesse parte degli arredi dell'esercizio commerciale da lui gestito, che nella metà degli anni duemila aveva venduto e successivamente, a fronte delle contestazioni del pubblico ministero, ha confermato le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari nel corso delle quali aveva escluso che il dipinto in discorso facesse parte degli arredi da lui ceduti alla Bolsi. In conclusione, essendo stata smentita la versione dell'imputata, il termine di prescrizione non può esser fatto decorrere dagli inizi degli anni 2000, come vuole la difesa. In altri termini, a fronte di una siffatta ricostruzione, il difensore prende in considerazione solo una parte delle dichiarazioni del Riccio, tralasciandone un'altra parte significativa, rispetto alle quali elude il confronto. Orbene, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, Infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che (:luest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Peraltro, il motivo di ricorso in esame è inammissibile anche sotto altro profilo, atteso che la ricostruzione in fatto operata dai giudici - che hanno escluso l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente sulle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe entrata in possesso del quadro di provenienza furtiva di cui si discute - risulta congruente e immune da vizi logici, con la conseguenza che non può essere rivalutata in questa sede. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.q,(1 Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Sul punto, giova premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Orbene, come si è già anticipato, il motivo di ricorso contiene solo censure in fatto, con le quali si propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, che hanno fondato la responsabilità dell'odierna ricorrente sulla circostanza per cui le sue dichiarazioni in ordine alla provenienza del dipinto di provenienza furtiva non hanno trovato alcuna conferma, anzi, sono state smentite da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.648 cod. pen. è stata desunta, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla base della inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza della res, in quanto evidentemente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, ciò che esclude la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. '712 cod. pen. A quanto finora evidenziato è sufficiente aggiungere che la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente c:ome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.3 Alla luce delle considerazioni svolte ai punti che precedono, risulta manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, in quanto - non avendo trovato riscontro negli atti gli assunti difensivi in ordine al dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - risulta provata con certezza la penale responsabilità della ricorrente.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché l'unico motivo proposto non è consentito, in quanto aspecifico. Ed invero, sia il primo profilo, che contesta la responsabilità in relazione alla ricettazione di cui al capo B), che il secondo, che ha ad oggetto la affermazione di penale responsabilità per la ricettazione sub C), ignorano la articolata motivazione della Corte territoriale, solo apparentemente confrontandosi con essa. In particolare, i giudici di appello a pagina 10 della sentenza hanno fondato la affermazione di responsabilità con riferimento alla ricettazione di cui al capo B) sulla base di plurime circostanze: i) il quadro contraffatto fu proposto in vendita alla casa d'aste Phillips formalmente dalla compagna convivente, la coimputata [OSCURATO:PERSONA], alla presenza dell'odierno ricorrente; !i) quest'ultima ha dichiarato che era mera prestanome del compagno, vero artefice dell'operazione illecita; iii) tali dichiarazioni hanno trovato conferma in plurime circostanze: così, fu lo stesso imputato che ebbe a contat:tare, insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la casa d'aste Phillips per proporre la vendita del quadro; iiii) il dipinto falso fu altresì proposto ad altri acquirenti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], segnatamente alla galleria II Ponte; mi!) fu [OSCURATO:PERSONA], altro coimputato che frequentava abitualmente l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], a chiedere alla VVaddington Gallery, proprietaria del quadro, le fotografie ad alta definizione del dipinto, evidentemente servite per riprodurre il quadro falso. Quanto alla ricettazione contestata sub C), la Corte territoriale alle pagine 11 e 12 ha evidenziato come le due opere contraffatte fossero state proposte in vendita al rappresentante italiano della Casa d'[OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione milanese del [OSCURATO:PERSONA]; come entrambe recassero sul retro una etichetta, che presentava identici caratteri grafici, nonostante provenissero apparentemente da due diverse gallerie d'arte; come nella autovettura del [OSCURATO:PERSONA] fossero state rinvenute identiche etichette e le fotografie digitali delle due opere; come in un brevissimo lasso di tempo il ricorrente avesse posto in vendita ben tre opere false, circostanza quest'ultima che, unitamente a quelle appena indicate, rende del tutto inverosimile la mancata conoscenza della falsità delle stesse; come, del resto, l'imputato si fosse limitato a riferire agli acquirenti che i falsi facevano parte di una collezione di famiglia, senza che mai avesse fornito spiegazioni durante il giudizio. In conclusione, con riferimento ad entrambi i reati, la Corte di appello ha evidenziato come il ricorrente non avesse fornito alcuna indicazione in ordine alla provenienza dei quadri falsi, dato questo che costituisce prova della conoscenza della loro illecita provenienza, oltre che elemento rivelatore della volontà di occultamento. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come già evidenziato trattando la posizione della Bolsi, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impucinazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). Peraltro, anche con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], si è in presenza di una doppia conforme di condanna, per cui le due sentenze di merito si integrano reciprocamente, costituendo un unico complesso motivazionale. Sul punto, giova evidenziare che la modifica dell'art. 606 lett. E) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile lictu ()cui?, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatl:i, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, abbia fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso. In conclusione, la difesa, più che del travisamento della prova, si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito - che in modo congruo ed esaustivo, come si è sopra dato conto, hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di ricettazione contestato ai capi B) e C) - dichiarando di non condividerlo.3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 4. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione d