CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 22778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di VeronaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. PerlaLori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27/01/2026, depositata il 04/02/2026, il G.I.P. presso ilTribunale di Verona dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penaledi condanna n. 1630/25 emesso dal medesimo G.I.P in data 17/10/2025 nei con-fronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui lo stesso era stato condannato alla pena di 5150euro di ammenda, oltre la revoca della patente di guida, in relazione al reato dicui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, commesso in Verona il 30/01/2025,ritenendo tardiva l’opposizione proposta dal difensore in data 29/12/2025.In data 12/02/2026, con provvedimento del 13/02/2026, il medesimo G.I.P.scaligero, d’ufficio, revocava la propria precedente declaratoria di inammissibilitàdell’opposizione al decreto penale in questione «in quanto il termine ultimo, sca-dente in giorno festivo, è prorogato al giorno successivo, con conseguente tempe-stività dell’opposizione». E in data 13/02/2026 veniva annotata in calce al decretopenale di condanna la revoca della declaratoria di esecutività dello stesso.2. Avverso entrambi i provvedimenti sopra indicati ha proposto ricorso perCassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che lamenta:• Quanto al provvedimento con cui il G.I.P. aveva dichiarato inammissibilel'opposizione al decreto penale di condanna la violazione dell'articolo 172, comma3, cod. proc. pen. in quanto mal calcolato il termine per la proposizione del gra-vame, che scadeva in giorno festivo, e quindi si spostava a lunedì 29 dicembre2025, data in cui era stata presentata l'opposizione, che dunque era stata propostanei termini.• In relazione al provvedimento di revoca dell'ordinanza di inammissibilità daparte del G.I.P. veronese la sua abnormità di tipo strutturale per carenza di poterein concreto, in quanto il provvedimento stesso, pur essendo in astratto manifesta-zione di un legittimo potere, si sarebbe esplicato al di fuori dei casi consentiti dallalegge. Pertanto, tale ordinanza di revoca, in tesi difensiva, sarebbe priva di qual-siasi validità ed efficacia.Rileva in proposito il ricorrente come ad un'ordinanza viziata di inammissibilitàdell'opposizione a decreto penale non si può porre altro rimedio che la proposizionedi ricorso per Cassazione come previsto dall'articolo 461, comma 6, cod. proc.pen. Non attivare da parte dell'imputato tale mezzo di impugnazione porterebbeinesorabilmente e inequivocabilmente all'irrevocabilità e all'esecutività del decretopenale di condanna. Ciò perché a nulla servirebbe, per mancanza totale di validitàed efficacia, emettere d’ufficio, come avvenuto nel caso in esame, un'ordinanza direvoca della prima ordinanza. E comunque il ricorrente sarebbe esposto al rischioche a dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale per la mancataimpugnazione dell’imputato possa essere il giudice del dibattimento, considerandotamquam non esset il provvedimento di revoca della prima ordinanza di inammis-sibilità.Chiede pertanto dichiararsi la nullità di entrambe le ordinanze impugnate.3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il proposto ricorso è inammissibile, in quanto difetta un interesse concretoed attuale allo stesso da parte del ricorrente.2. Quanto al primo provvedimento, con cui il GIP ha erroneamente dichiaratoinammissibile per tardività la proposta opposizione a decreto penale di condanna,lo stesso è atto non più esistente, in quanto revocato con il successivo provvedi-mento del 13/02/2026 dal medesimo G.I.P. proprio sul presupposto che oggi ilricorrente pone alla base del suo primo motivo di ricorso, e cioè che l'ultimo giornoutile per proporre tale opposizione cadeva in un giorno festivo e che, dunque, deveritenersi tempestiva l'opposizione proposta il giorno successivo.3. Quanto al chiesto annullamento del provvedimento di revoca della prece-dente declaratoria di inammissibilità per abnormità il ricorrente non ha provato –e nemmeno dedotto- l’esistenza di un interesse concreto ed attuale a rimuoverlo,in quanto allo stato la richiesta che propone sarebbe finalizzata a rimuovere unprovvedimento che ha già prodotto un effetto giuridico a lui favorevole.Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01 hannochiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnarenon può essere basato sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugna-zioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite in-tesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuato in unaprospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto le-gittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da unadecisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia diuna decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risultilogicamente coerente con il sistema normativo. (conf. Sez. 1, n. 8763 del25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 2747 del06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 - 01Né si rivela caratterizzato da concretezza e attualità un eventuale interesseche deriverebbe dal fatto che il giudice del dibattimento mantiene comunque ipoteri di valutazione di un'eventuale inammissibilità nell'opposizione a decreto pe-nale di condanna, in quanto, per il momento, l'effetto richiesto dell’instaurazionedel giudizio immediato si è prodotto e un eventuale provvedimento negativo delgiudice del dibattimento sarebbe comunque sottoposto al successivo regime im-pugnatorio previsto per lo stesso.In altri termini, nel momento in cui il secondo provvedimento ha revocatol’inammissibilità e ha “riaperto” l’opposizione (e quindi ha ripristinato l’iter verso ilgiudizio conseguente), è venuto meno lo svantaggio che giustificava l’impugna-zione: l’imputato ha già ottenuto l’effetto pratico che chiedeva (non definitività deldecreto; prosecuzione del rito post-opposizione).In questa logica, il ricorso che miri ad annullare anche il provvedimentofavorevole rischia di essere letto come ricerca di una “correttezza teorica” o di unapresa di posizione “di principio” sulla potestas del GIP: esattamente ciò che le SUrichiamate escludono come interesse tutelabile, richiedendo invece un’utilità con-creta e attuale.4. Con il presente ricorso la richiesta che viene dalla Difesa è di annullareentrambi i provvedimenti, perché il primo è illegittimo e il secondo abnorme, af-fermando il principio che, in ogni caso l’opposizione è tempestiva.Tuttavia, l’interesse si valuta sull’utilità concreta del giudizio di legittimità:se la revoca, come nel caso in esame, ha già ristabilito la via corretta, non c’è piùper l’imputato alcuna utilità ulteriore dalla pronuncia richiesta.In astratto, residuerebbe l’ipotesi che l’imputato alleghi e dimostri un pre-giudizio residuo, concreto e attuale eliminabile solo con la pronuncia richiesta,coerentemente con l’impostazione delle Sezioni Unite Marinaj sull’interesse utili-taristico e sulla carenza sopravvenuta.L’interesse potrebbe rimanere solo se il primo provvedimento (o la stessavicenda della revoca) avesse prodotto effetti pregiudizievoli residui, non integral-mente rimossi, tali che l’annullamento sia ancora idoneo a dare un vantaggio pra-tico. Sarebbe il caso, ad esempio, di effetti esecutivi già innescati dal primo prov-vedimento (ordine di esecuzione del decreto, riscossioni, iscrizioni, ecc.) che nonrisultano integralmente “neutralizzate” dalla revoca. In tal caso l’imputato po-trebbe avere interesse a far accertare e rimuovere stabilmente la base del pregiu-dizio, che dovrebbe documentare. Ma tutto ciò non è stato nemmeno prospettatodal ricorrente, perché verosimilmente non è avvenuto. Anche perché, come vistoin precedenza, il G.I.P. si è premurato, il giorno stesso in cui ha depositato il prov-vedimento con cui aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale,di revocare immediatamente l’esecutività di quest’ultimo.In mancanza di un pregiudizio residuo verificabile, la domanda “perché èabnorme la revoca” rischia di rimanere un interesse solo teorico, non tutelabile exart. 568 cod. proc. pen. come interpretato dalle SU Marinaj.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]