CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 00260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 8619 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L01 D061 ) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 65H23 H50 1 R ) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 41R20L407K) -ricorrente- nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Consiglio Superiore della Magistraturan. 19/2025, depositata in data 24 febbraio 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 8619/2025– S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 2 di 44 uditi: il pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] del sostituto procuratore generale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per il rigetto del ri- corso,come da requisitoria scritta in atti; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricor- rente. Fatti di causa Il dottor [OSCURATO:PERSONA], giudice del Tribunale di Alessandria, è stato sottoposto ad azione disciplinare, rinviato al giudizio dell’apposita Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura e da questariconosciuto responsabile dei seguenti illeciti disci- plinari: «A)dell’illecito disciplinare di cui all’art. 4, primo comma lett. d) d.lgs. 109/2006per avere commesso il reato sotto descritto, idoneo a lederne l’immagine di magistrato, per essere indagato, nel p.p. n. 3382/18 r.g.n.r. Procura Ancona; del: 5) delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c. 1 c.p.perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale giudice presso il Tribunale di Piacenzanella funzione di componente del collegio del Tribu- nale fallimentare, non astenendosi dalla funzione suddetta al- lorquando il [OSCURATO:PERSONA] proponeva la nomina quali Cura- tori Fallimentari e [OSCURATO:PERSONA] (*), poi ratificata col- legialmente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (procedure nn. 5/2014, 16/2015 e 1/2017) ovvero della moglie di quest’ultimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] (procedure rin. 1/2014, 58/2016 e 21/2017), pur essendo ad essi legato da amicizia tale da im- porre l’astensione ex art. 51 u.c. c.p.c., e pur sapendo che il Sallorenzo, quale Liquidatore in procedure di [OSCURATO:PERSONA], proponeva presso il competente Mini- stero dello Sviluppo economico la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], quale legale di dette procedure liqui- datorie, intenzionalmente si procurava un ingiusto profitto Ric. n. 8619/2025– S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 3 di 44 costituito dai vantaggi patrimoniali che il coniuge poteva per- cepire nei modi sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA], dal marzo 2014 fino al maggio 2017. Notizia circostanziata dei fatti acquisita defini- tivamente in data 23.11.2020. (*) Capo di incolpazione inte- grato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; J)dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lett. d) d.lgs. 109/2006perché, quale giudice presso il Tribu- nale di Piacenza nella funzi o ne di componente del collegio del Tribunale fallimentare, con la condotta descritta al capo A5), violando i doveri di correttezza, diligenza, equilibrio, conferiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] quale curatore fallimen- tare con distorsione dei poteri discrezionali di scelta del profes- sionista a cui affidare l’incarico di curatela, in tal modo com- mettendo grave scorrettezza nei confronti degli altri professio- nisti aventi legittimo diritto alle nomine; Notizia circostanziata dei fatti acquisita definitivamente in data 23.11.2020; L)dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109perché, quale giudice presso il Tribunale di Piacenza n ella funzione di componente del collegio del Tribunale fallimentare, con la con- dotta descritta al capo A5), pur ricorrendo le condizioni indicate nell’art. 51 ult. co. c.p.c., consapevolmente violava l’obbligo di astensione dalla trattazione dei procedimenti, allorquando il [OSCURATO:PERSONA] proponeva la nomina quali Curatori fallimen- tari, poi ratificata collegialmente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (procedure nn. 5/2004, 16/2015 e 1/017) ovvero della moglie di quest’ultimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] (procedure nn. 1/2014, 58/2016 e 21/2017), ai quali lo legavano rapporti di amicizia tali da imporre l’astensione. Notizia circostanziata dei fatti ac- quisita definitivamente in data 23.11.2020; M)dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma lett. n) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, perché, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, quale Ric. n. 8619/2025– S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 4 di 44 Magistrato in servizio presso il Tribunale di Piacenza con fun- zioni di G.I.P./G.U.P., il dr. [OSCURATO:PERSONA], sebbene con provvedi- mento del 1 giugno 2017 il Presidente del Tribunale avesse, con rituale variazione tabellare, disposto che a decorrere proprio dal 29 giugno 2017 il “posto di GIP/GUP” -in precedenza occupato dal [OSCURATO:PERSONA] -sarebbe stato coperto dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] Ste- faniain ragione proprio delle ferie richieste dal [OSCURATO:PERSONA] e della imminente assunzione da parte del medesimo delle funzioni di Giudice presso il Tribunale di Cremona, effettiva dall’11 lugli o 2017, agendo quindi in violazione evidente delle regole tabel- lari, adottava i seguenti provvedimenti di liquidazione e di no- mina, comunque comportanti un impegno di spesa a carico dell’erario e/o delle procedure giudiziarie di cui non era più ti- tolare: 1) 30 giugno 2017: liquidazione acconto sul compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]per € 200.000,00 per la gestione della [OSCURATO:SOCIETA].; 2) 3 luglio 2017: provvedimento di autorizzazione alla nomina della dr.ssa Lucia SFULCINIquale difensore tribu- tario contro atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per società del gruppo DORINI; 3) 4 luglio 2017: su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]liquidazione compensi per € 7.381,33. in favore dell’Arch. CANTARELLI Riccardanell’ambito della pro- cedura [OSCURATO:SOCIETA],; 4) 5 luglio 2017: su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]liquidazione compensi per € 7.000,00 in favore del dr. SFULCINI Enrico nell ’ am bito della procedura [OSCURATO:PERSONA] srl; 5) [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 10.7.2017: emetteva due provvedi- menti datati con i quali disponeva la liquidazione dei compensi all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per un totale di euro 189.032 (oltre 33.000 quale ritenuta d’acconto), nella qualità di ammi- nistratore giudiziario di alcuni beni sottoposti a sequestro pre- ventivo nell’ambito del procedimento penale n. 1632/15-21 a carico di [OSCURATO:PERSONA]; 6) 8 luglio 2017: liquidazione ac- conto sul compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per € 37.000,00 per la gestione della [OSCURATO:PERSONA]; 7) 8 luglio 2017: su istanza Ric. n. 8619/2025– S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 5 di 44 dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]liquidazione compensi per € 10.256,00 in favore del dr. SFULCINI Enrico nell'ambito della procedura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 8) 8 luglio 2017: su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]- FONATIliquidazione compensi per € 9.800,00, più € 5.000,00 ed ulteriori € 100,00 in favore dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] nell ’ ambito della procedura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 9) 8 luglio 2017: liquidazione acconto sul compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]per € 54.000,00 per la gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 10) 10 luglio 2017: auto- rizzazione alla nomina degli Avv.ti INZITARI Bruno e PARADISO [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Notizia circostanziata dei fatti ac- certata in data 13.8.2021 con nota della Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Piacenza del 12.8.2021 acquisita al prot. n. 21690 del 13.8.2021; N)dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, perché, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, quale Ma- gistrato in servizio presso il Tribunale di Piacenza con funzioni di G.I.P./G.U.P., il dr. [OSCURATO:PERSONA], sebbene con provvedimento del1 giugno 2017 il Presidente del Tribunale dr. Ghitti avesse con rituale variazione tabellare, disposto che a decorrere pro- prio dal 29 giugno 2017 il “posto di GIP/GUP”- in precedenza occupato dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato coperto dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] Stefania, in ragione proprio delle ferie richieste dal [OSCURATO:PERSONA] della imminente assunzione da parte del medesimo delle funzioni di Giudice presso il Tribunale di Cremona, effet- tiva dall’11 luglio 2017, adottava, in violazione dell’obbligo di astensione derivante ex art. 36 lett. H) c.p.p., i seguenti prov- vedimenti di liquidazione, comunque comportanti un impegno di spesa a carico dell’erario e/o delle procedure giudiziarie di cui non era più titolare, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- FONATI, con il quale intercorreva un quasi ventennale rapporto di amicizia e di frequentazione abituale: 1) 30 giugno 2017: Ric. n. 8619/2025– S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 6 di 44 liquidazione acconto sul compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]per € 200.000,00 per la gestione della [OSCURATO:SOCIETA].; 2) 6.7.2017 e 10.7.2017: emetteva due provvedimenti datati con i quali di- sponeva la liquidazione dei compensi all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- FONATIper un totale di euro 189.032 (oltre 33.000 quale rite- nuta d’acconto), nella qualità di amministratore giudiziario di alcuni beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale n. 1632/15-21 a carico di [OSCURATO:PERSONA]- cardo; 3) 8 luglio 2017: liquidazione acconto sul compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]per € 37.000,00 per la gestione della [OSCURATO:PERSONA]; 4) 8 luglio 2017: liquidazione acconto sul com- penso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]per € 54.000,00 per la gestione della [OSCURATO:PERSONA]. Notizia circostanziata dei fatti accertata in data 13.8.2021 con nota della Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Piacenza del 12.8.2021 acquisita al prot. N. 21690 DEL 13.8.2021». Per i predetti illeciti, la Sezione Disciplinare del Consiglio Supe- riore della Magistraturagli ha irrogato la sanzione della rimo- zione. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di diciannove motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p.per non avere la sentenza impugnata osservato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giu- ridiche: art. 6, 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 3 Costituzione; art.2 comma 2 c.p.; art. 1 legge 114/2024» ( motivo relativo a l capo di incolpazione A5). Ric. n. 8619/2025– S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 7 di 44 Il motivo di ricorso è articolato nei seguenti quattro distinti pro- fili: «1.1.Circa la pretesa riconducibilità agli illeciti amministrativi delle violazioni disciplinari di cui al d.lgs. 109/2006 e circa la natura amministrativa della decisione della sezione disciplinare che impedirebbe l’applicazione dell’art. 2 comma 2 c.p. e degli artt. 6 e 7 Convenzione europea diritti dell’Uomo. 1.2. Sulla inapplicabilità degli artt. 11 Preleggi e 1 legge 689/1981. 1.3. L’applicabilità della lex mitior al giudizio disciplinare an- che nel caso in cui si individuasse nell’illecito disciplinare dei magistrati un “illecito amministrativo” 1.4. L’irrilevanza della natura disciplinare del giudizio cui è stato sottoposto l’incolpato». Secondo il ricorrente, la Sezione Disciplinare avrebbe erronea- mente ritenuto inapplicabile,nella fattispecie, il principio di re- troattività della norma penale più favorevole (in particolare: la norma che ha disposto l’abrogazione del reato di abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p.). Il motivo è infondato. 1.1Nonostante le argomentazioni di parte ricorrente siano ar- ticolate in modo ampio e dettagliato, sotto i vari profili sopra specificati, esse non offrono effettivi e concreti elementi per in- durre a mutare l’indirizzo ampiamente consolidato di queste Sezioni Unite, recentemente ribadito proprio con specifico ri- guardo all’abrogazione del reato di abuso di ufficio, secondo il quale «in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, es- sendo l’illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all’art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit ac- tum, l’eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell’art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non Ric. n. 8619/2025– S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 8 di 44 prevede un sistema di regole omologo all’art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell’illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore di detto decreto legislativo, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 “se più favorevoli” (nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell’integrazione dell’illecito disci- plinare previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di abuso d’ufficio previsto, all’epoca dei fatti, dall’art. 323 c.p., dell’intervenuta abrogazione di quest’ultimo, successivamente alla sentenza disciplinare di con- danna, ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 114 del 2024)» (Cass., Sez. U, n. 22758 del 06/08/2025; conf.: Sez. U, n. 4974 del 26/02/2025; Sez. U, n. 1653 del 23/01/2025; Sez. U, n. 22407 del 13/09/2018; Sez. U, n. 15314 del 24/06/2010). In particolare, tutti gli argomentisviluppati dal ricorrente, sotto ivari profili dallo stesso indicati, risultano già ampiamente ana- lizzatinei precedenti di queste Sezioni Unite appena richiamati, alle cui rispettive motivazioni – anche ai sensi dell’art. 118, comma1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – si può fare integrale richiamo. È sufficiente, dunque,ribadire che le sanzioni disciplinari previ- ste per i magistrati non possono ritenersi del tutto assimilabili a quelle penali, avendo diversa finalità (e, in particolare, con specifico riguardo alla sanzionedella rimozione, quella di impe- dire che un determinato professionista o funzionario continui a svolgere una attività di rilievo pubblico per la quale ha dimo- strato di non essere idoneo) e chela natura giurisdizionale del procedimento che porta all’irrogazione della sanzione discipli- nare e quella del provvedimento che lo definisce (sentenza) non determinanola natura della sanzione stessa, la quale resta di carattere amministrativo e non èper ciò solo qualificabile come Ric. n. 8619/2025– S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 9 di 44 una sanzione punitiva del tutto assimilabile a quella penale. Al- trettanto è a dirsiin ragione de l fatto che vengono tutelati, at- traverso il procedimento disciplinare, anche beni giuridici di- versi, di interesse generale, non solo la mera deontologia e il decoro professionale della categoria in quantoil sistema disci- plinare in questionenon è diretto esclusivamente a tutelare l’or- dine giudiziario come corporazione professionale, ma tutela an- che interessi generalidella collettività. 1.2Va, comunque , rilevato che le argomentazioni poste dal ri- corrente alla base del suo assunto per cui, nella specie, la san- zione disciplinare avrebbe carattere punitivo (onde dovrebbe applicarsi il principio di retroattività della norma più favore- vole), si fondano anche, sebbene non esclusivamente,sull’as- sunto della particolare gravità della sanzione nella specie appli- cata e, cioè, la rimozione. Orbene, poiché, come si vedrà in prosieguo, il capo della deci- sione impugnata relativo alla determinazione della sanzione nella rimozioneverrà ad essere caducato (in ragione dell’acco- glimento dei motivi di ricorso relativi ad uno dei capi di incolpa- zione), quanto meno le argomentazioni fondate sulla gravità della sanzione irrogata non possono assumere rilievo concreto ed effettivo ai fini della decisionein ordine al motivo di ricorso in esame, finendo per essere di fatto assorbite. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.per non avere la sentenza impugnata os- servato e/ o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazionedell’art. 50 CDFUE, degli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 649 c.p.p.e dell’art. 9 legge 689/1981. Violazione del principio del ne bis in idem, improcedibilità dell’azione disciplinare con rife- rimento ai capi di incolpazione A5), L) e J), trattandosi di “iden- tici fatti” già oggetto del procedimento penale n. 3382/18 RG Procura di Ancona in ordine al quale è stata pronunciata Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 10 di 44 sentenza irrevocabile di condanna ex art. 444 c.p.p.; omessa motivazionein ordine alla commisurazione (nel massimo) della sanzione amministrativa senza tenere in conto della pena in- flitta in sede penale»( motivo relativo a l capo di incolpazione A5). 2.1Il motivo di ricorso in esame risulta fondato su i medesim i assuntiin diritto posti a fondamento del primo motivo e, cioè, quelli secondo i qual i la sanzione disciplinare per i magistrati avrebbenatura sostanziale di sanzione amministrativa punitiva assimilabile ad una sanzione penale. Per lestesse ragioni esposte in relazione al primo motivo , per- tanto, anche quello in esame deve dichiararsi infondato, sia sotto il profilo della pretesa improcedibilità dell’azione discipli- nareper esservi già stata condanna in sede penale, sia sotto il profilo dell’omessa valutazione della sanzione penale già appli- cata, nelladeterminazione di quella disciplinare. 2.2D’altra parte, gli illecit i disciplinar i di cui all’art. 4 del d e- cretolegislativo n. 109 del 2006 sono indicati come « il leciti di- sciplinari conseguenti a reato», cioè si configura no proprio come illeciti disciplinari necessariamente “ conseguent i ” alla condanna per un reato o, in generale, alla commissione di un reato, per cui appare arduo , anche logicamente, ipotizzare l’improcedibilità dell’azione disciplinare, laddovesi siagià avuta condanna per unreato integrato dai medesimi fatti , atteso che la sanzione disciplinare presuppone proprio tale condanna (o almeno la commissionedel reato) e viene prevista proprio come conseguenza della condanna penale (o della commissione del reato, se pure non vi sia condanna penale). Altrettanto è a dirsi, con riguardo alla invocata necessità di va- lutare la sanzione penale ai fini dell’individuazione della san- zione disciplinare, come sesi trattasse di una situazione confi- gurabile in termini di un possibile bis in idem,essendo la stessa struttura dell’illecito disciplinare in oggetto che presuppone la Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 11 di 44 commissione del reato (o la condanna in sede penale per il reato stesso), in quanto ne è la conseguenza. Sotto tale specifico profilo, peraltro, le censure sono da ritenersi addirittura assorbite,come già visto in relazione al primo mo- tivo,per la caducazione de l cap o della decisione impugnata re- lativo alla individuazione della sanzione disciplinare applicabile. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 606 lett. b) c.p.p.per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ov- vero le seguenti norme giuridiche: violazionedell’art. 7 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 3 Costituzione, dell’art. 1 legge 9 agosto 2024 n. 114, dell’art. 2, comma 2, c.p.e dell’art. 4 d.lgs. 109/2006»(motivo relativo al capo di incolpazione A5 ) . Vengono, nella sostanza, reiterate le medesime argomentazioni in dirittoposte a base dei precedenti motivi, in ordine alla pre- tesa inapplicabilità della fattispeciedisciplinare, con riguardo al reato di abuso di ufficio, per essere intervenuta l’abrogazione della relativa norma incriminatrice, sotto diversi ulteriori profili (con il richiamo: dell’art. 2, comma 2, c.p., in tema di cessa- zione degli “effetti penali” della condanna per reato abolito, dell’art. 7 CEDU e del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.). Il ricorrente sostiene che , essendo stato abrogato il reato di abuso di ufficio,l’avvenuta commissione di esso non potrebbe comportare alcuna lesione del prestigio della funzione, dell’im- magine e della credibilità del magistrato, non essendo il fatto (più) percepito come disvalore. Sostiene, inoltre, che, comunque, la Sezione Disciplinare non avrebbe effettuato un’adeguata valutazione al fine di stabilire se effettivamente e in concreto l’offensività della condotta era rimasta, invece, immutata, anche virtù dell’avvenuta elimina- zione della fattispecie incriminatrice penale. Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 12 di 44 3.1In primo luogo, è agevole osservare che anche le censure formulate con il motivodi ricorso in esame, in definitiva, si fon- dano, in massima parte, sull’erroneo presupposto che la san- zione disciplinare sia assimilabile ad una sanzione penale e sull’assunto per cui, una volta avvenuta l’abrogazione del reato, l’applicazione della sanzione disciplinare si configurerebbe come una sorta di «”ultrattività” in sede disciplinare della fatti- specie abrogata che, tuttavia, non è prevista da alcuna norma». Sotto tali profil i , pertanto, l’infondatezza delle censure deriva dai medesimi argomenti esposti in relazione ai primi due motivi di ricorso, cui può farsi rinvio. 3.2Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dell’effettiva of- fensivitàdelle condotte poste in essere dall’incolpato, rispetto alla lesione del prestigio della funzione, dell’immagine e della credibilità del magistrato, viene in rilievo una valutazione di fatto che la Sezione Disciplinare ha certamente operato, come è sempre necessario ai fini dell’integrazione dell’illecito discipli- nare di cui si discute, e che, in particolare, ha effettuato anche tenendo conto dell’avvenuta abrogazione del reato di abuso di ufficio, come emerge da una complessiva lettura dell’intera mo- tivazione del provvedimento. Nel paragrafo 1.3.3 della decisioneimpugnata, intitolato « L’il- lecito disciplinare conseguente a reato», dopo averespressa- mente escluso il rilievo decisivo della abrogazione del reato di abuso di ufficio,la Sezione Disciplinare, infatti, ha ribadito che , in generale, «l’illecito disciplinare di cui all’art. 4 lett. d si ritiene integrato quando la condotta costituente reato abbia recato pregiudizio al prestigio e alla credibilità del magistrato stesso e dell’ordine giudiziario nel suo complesso» eha affe rma to che, nella specie, « la condotta del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha incontestabil- mente compromesso in maniera grave l’immagine e il prestigio del magistrato stesso e della magistratura nel suo complesso. Il reato posto in essere è espressione di un uso distorto del Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 13 di 44 potere giudiziario, un utilizzo che piega la funzione giudiziaria all’interesse personale con lesione di uno dei principi fondanti della funzione, ovvero l’imparzialità. L’immagine del dott. Ber- sani è stata pertanto inevitabilmente pregiudicata dalla sua condotta». Si tratta di un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza del requisito dell’offensività delle condotte poste in essere dall’incolpato, rispetto alla lesione del prestigio della funzione, nonostante l’abrogazione della fattispecie penalmente rile- vante, che risulta sostenuto da adeguata motivazione, non me- ramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 4.Con il quarto motivo si denunzia « Eccezione di costituziona- lità. Contrarietà degli art. 1 comma 2, legge 689/81 e 11 pre- leggi nell’interpretazione fornita dal C.S.M. agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li- bertà fondamentali, agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costitu- zione. Violazionedell’art. 606 lettere b) ed e) per omessa ap- plicazione diretta del principio della retroattività in melius della norma successiva più favorevole annullando la sanzione inflitta per la violazione dell’art. 4 d.lgs. 109/2006 con la condotta de- scritta nell’incolpazione A5) ed omessa motivazione in ordine alla non ricorrenza, nel caso di specie, di una sanzione ammi- nistrativa punitiva e sulle ragioni della non applicabilità del prin- cipio di retroattività della lex mitior»(motivo relativo al capo di incolpazione A5). Il motivo è infondato. 4.1Per quanto riguarda le censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, valgono tutte le considerazioni già svolte in relazione ai motivi precedenti, cui può, ancora una volta, farsi rinvio, trattandosi di censure con cui sono sostanzialmente rei- terate le medesime considerazioni già poste a base dei suddetti precedenti motivi di ricorso. Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 14 di 44 4.2Anche la questione di legittimità costituzionale prospettata è da ritenersi manifestamente infondata, sulla base dei prece- dentidi queste Sezioni Unite e di quelli della stessa Corte Co- stituzionalein materia, analiticamente richiamati ed analizza ti nelle decisioni che sono state già indicatenell’esposizione rela- tiva al primo motivo del ricorso, ed alle cui rispettive motiva- zioni – anche ai sensi dell’art. 118, co mma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. –si può fare integrale richiamo. 4.3 Risulta, comunque assorbente , in proposito, la già antici- pata caducazione del capo della decisione relativo alla determi- nazione della sanzione, in quanto la questione di legittimità co- stituzionale viene prospettata dal ricorrente, con riguardo all’applicazionedel principio di retroattività della legge più fa- vorevole, ancora una volta in considerazione della natura so- stanzialmente penale della specifica sanzione irrogata, onde, una volta venuto meno il capo della decisione relativo all’irro- gazione della sanzione della rimozione, la indicata questione, per come posta, non può assumere concreta rilevanza ai fini dell’esito del presente giudizio. 5.Con il quintomotivo si denunzia « Violazione dell’ art. 606 lett. b) c.p.p.per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ov- vero le seguenti norme giuridiche; violazionedell’ art. 323 c.p. nella formulazione vigente prima dell’abrogazione. Violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p.mancanza, contraddittorietà e illogi- cità della motivazione con riferimento alla eccepita insussi- stenza del reato di abuso di ufficio indicato nel capo A5)»(mo- tivo relativo alcapo di incolpazione A5) . Il motivo risultaarticolato nei sette seguenti distinti profili: «1. Omessa, contraddittoria ed illogica motivazione con riferi- mento alle risultanze processuali costituite dalle deposizioni dei testi dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del 27 aprile 2023. Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 15 di 44 2. Insussistenza della violazione contestata con riferimento alle condotte di omessa astensione per i fallimenti n. 1/2017, 16/2015, 1/2014, 5/2014 indicati nel capo di incolpazione, in cui sono stati nominati curatori diversi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 3. Inconfigurabilità nel caso concreto in capo alla dott.ssa Bot- tazzied al dott. [OSCURATO:PERSONA] di un rapporto di “frequentazione abi- tuale” o di “commensalità abituale” che imponesse in capo al dottor [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 51 ultimo comma c.p.c.. 4. Insussistenza dell’ingiustizia del danno o del vantaggio pa- trimoniale nel caso concreto. Erronea applicazione dell’art. 323 c.p.. 5. Irrilevanza –dal punto di vista della causazione dell’evento –dell’omessa astensione del dott. [OSCURATO:PERSONA] – violazione dell’art.323 c.p.. 6. Configurabilità nel caso concreto di una ipotesi di astensione facoltativa. 7. Errata applicazione dell’art. 323 c.p.: insussistenza dell’ele- mento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato di cui all’art. 323 c.p.: inconfigurabilità del dolo intenzionale.» Tali profili sono, poi, così ulteriormente sintetizzati nella memo- ria del ricorrente: 1.il dott. [OSCURATO:PERSONA] non era giudice delegato e non partecipava alla fase di individuazione, quale curatore fallimentare, del pro- fessionista incaricato; 2.mancata indicazione nelle sentenze fallimentari indicate nel capo di incolpazione del nominativo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in- dicazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nelle sentenze fallimentari n. 58/2016 e 21/2017; 3. insussistenza dei presupposti che rendevano necessaria l’astensione da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 16 di 44 incarichi professionali attribuiti dal collegio fallimentare alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; 4.mancanza della doppia ingiustizia che costituisce il presup- posto per la configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p.; 5.irrilevanza causale della condotta (omissiva) concretamente posta in essere dal dott. [OSCURATO:PERSONA] fini della consumazione del reato di cui all’art. 323 c.p.; 6.inconfigurabilità del reato ex art. 323 c.p. in quanto l’omessa astensione contestata era caratterizzata da discrezionalità; 7. insussistenza nel caso concreto dell’elemento soggettivo (dolo intenzionale) necessario per integrare il reato di cui all’art.323 c.p.. 5.1 La censura di cui al primo profilo ( omessa partecipazione delBersani alla scelta del professionista ) è infondata . Non vi è dubbio che tanto la decisionedel tribunale fallimentare in ordine alla eventuale dichiarazione di fallimento (o ad altra procedura concorsuale), quanto, in caso positivo , quella rela- tiva alla scelta del professionista nominato all’ufficio di curatore fallimentare (o all’altro ufficio relativo alla diversa procedura concorsuale),ha natura integralmente collegiale, come corret- tamente rilevato nella sentenza impugnata. Sia la decisione sui presupposti per l’apertura della procedura concorsuale, sia la scelta del professionista eventualmente nominato al relativo uf- ficio, devono, cioè, essere adottate collegialmentee configure- rebbe una grave violazione di legge (e,segnatamente, delle di- sposizioni sulla monocraticità o collegialità delle decisioni in de- terminate materie) l’eventuale adozione della scelta del profes- sionista da parte di uno solo dei componenti del collegio deci- dente, in funzione sostanzialmente monocratica. Cosa diversa –e perfettamente legittima – è, invece, la possibilità che alla indicata scelta, come del resto di regola per ogni decisione col- legiale, si possa pervenire in base ad una proposta del relatore sulla quale si pronuncia il collegio, accogliendola o meno. [OSCURATO:PERSONA]. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 17 di 44 collegialità della decisione è, del resto, chiaramente attestata nello stesso provvedimento, che certamente costituisce atto pubblico fidefaciente, sulla base dell’indicazione dei magistrati che compongono il collegio e della sottoscrizione di quelli a tanto deputati (di regola, per le sentenze, presidente ed esten- sore). Tanto premesso, nella specie, è stato, in primo luogo, corretta- menteescluso – con riguardo ai provvedimenti rilevanti nel pre- sente giudizio –che la suddetta attestazione potesse conside- rarsi affetta da una vera e propria falsità materiale, in man- canza di querela di falso,per essere eventualmente stato inse- rito,nel documento, il nome del professionista nominato, suc- cessivamenteal la sottoscrizione del provvedimento , ad opera del giudice relatore. È stato, comunque, escluso,anche in concreto, sulla base della valutazione delle prove disponibili, che il collegio potesse in qualche caso avere omesso divalutare e fare propri a l’indica- zione del professionista da nominare, per prassi riservata al giudice relatore, contrariamentea quanto emergente dal prov- vedimento:la Sezione Disciplinare ha ritenuto, in fatto, anche sulla base delle deposizioni testimonialiacquisite, che l’indica- zione del nome del professionista fosse comunque , in qualche modo, sempreresa nota ai componenti del collegio, prima de l deposito del provvedimento e,da questi, fatta propria o ratifi- cata. Si trattadi un accertamento di fatto sostenuto da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddit- toria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Tale accertamento, da una parte, è sufficiente ai fini del rispetto della previsione di collegialità della relativa decisione e, dall’al- tra parte, esclude che il [OSCURATO:PERSONA] possa ritenersi estraneo alla stessa. Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 18 di 44 5.2Anche la censura di cui al secondo profilo (relativo alla cor- retta individuazionedelle procedure in cui sarebbero avvenute le nomine contestate) è infondata. 5.2.1A seguito degli accertamenti istruttori svolti nel corso del procedimento, è emerso e si è definitivamente accertato, in fatto,che vi erano sia procedure fallimentari che di concordato preventivo,ciascuna individuat e con determinati numeri di ri- ferimento ai vari registri dell’ufficio, nei quali l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] renzoe la moglie erano stati nominati da collegi cui aveva par- tecipato il [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente fa riferimento alla specifica indicazione, contenuta nel capo di incolpazione originario, dell a nomina alla carica di curatore, invece che di commissario nel concordatopreventivo e, inoltre, sostiene, in buona sostanza, chealmeno con riguardo ad alcuni dei procedimenti oggetto delle contestazioni, indicati con determinatinumeri identificativi, le nomine non avrebbero riguardato i soggetti cui egli era legato. Ma è sufficiente osservare, in proposito, per un verso, che il capo originario di incolpazione risulta emendato, in relazione alla precisa individuazione dell’ufficio oggetto delle nomine e, per altro verso, che anche l’esatta individuazione dei singoli procedimenti in cui sono avvenute le nomine contestatein fa- vore dei professionisti legati al Bersanirisulta oggetto di un ac- certamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale non sindacabile nella presente sede, mentre le discrasie denun- ciate dal ricorrente parrebbero da imputarsi semplicemente alla non coincidenza tra i numeri di registro che individuanole pro- cedureconcorsuali e quelli che individuano i procediment i per l’apertura di ciascuna di esse. 5.2.2 Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., inoltre, il ricorrente pone una questione del tutto nuova , in Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 19 di 44 relazione ad una pretesatardività del mutamento del capo di incolpazione. Si tratta, peraltro, di unaquestione che non rientra tra le cen- sure formulate con il ricorso ed è, pertanto, da ritenere tardi- vamente avanzata. Né tale questione potrebbe essereoggetto di rilievo di ufficio, richiedendo accertamenti di fatto certamente non consentiti nella presente fase del giudizio. 5.3La censura di cui al terzo profilo –relativa alla pretesa man- canza del rapporto di frequentazioneabituale con i professioni- sti nominati, necessario ai fini dell’obbligo di astensione , con particolare riferimento al rapporto con la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], mo- glie dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– è inammissibile . [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che, incontestato l’origina- rio rapporto di amicizia del [OSCURATO:PERSONA] con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , tale rapporto si era poi «esteso anche alle famiglie» e che, in effetti,«la stessa testimonianza dell’incolpato ha delineato un quadro di relazioni in cui le rispettive famiglie erano partecipi del rapporto affettivo». La censura si risolve,quindi,nella sostanza, nella contestazione di un accertamento di fatto operato dalla Sezione Disciplinare sulla base della prudente valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illo- gica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella pre- sente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valu- tazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 5.4 Sono infondate le censure di cui al quarto, al quinto , al sesto ed al settimo profilo (relative alla pretesa mancanza dell’ingiustizia del danno, all’insussistenza del nesso di causa tra la condotta di omessa astensione e le nomine in conflitto di interessi, alla pretesa mera facoltatività dell’astensione ed all’insussistenza del dolo intenzionale). Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 20 di 44 Si tratta di censureconnesse logicamente e giuridicamente e, pertanto, suscettibili di esame congiunto. 5.4.1È opportuno premettere che il [OSCURATO:PERSONA] ha patteggiato una pena di otto mesi di reclusione (con il beneficio della sospen- sione condizionale) per il reato di abuso di ufficio, integratopro- prio dalla violazione dell’obbligo di astensione nelle fattispecie di cui si discute.Le contestazioni sulla effettiva sussistenza del reato sonoda ritenere, peraltro, ammissibili, in questa sede, in quanto la Sezione Disciplinare ha ritenuto che il provvedimento di applicazione della pena su richiesta dell’imputato non facesse stato nel presente giudizio e,sul punto, non vi è impugnazione. 5.4.2Il ricorrente sostiene , in primo luogo, che non sussiste- rebbe il nesso di causa tra la sua condotta di mancata asten- sione e la nomina dei professionisti cui era legato da rapportidi amicizia, dal momento che, secondo la prassi dell’ufficio, il pro- fessionista da nominare comecuratore (o commissario) veniva sempre indicato dal giudice relatoredel procedimento prefalli- mentare, il quale poi assumeva anche la funzione di giudice delegatoper la relativa procedura concorsuale (funzion i che il Bersaninon svolgeva, tabellarmente ) . Tale prassi, secondo l’assunto del ricorrente, escluderebbe il nesso di causatra la sua condotta e le nomine in conflitto di interessi, perché tali nomine sarebbero avvenute ugualmente, se anche egli si fosse astenuto. L’assunto è infondato. In proposito, deve senz’altro condividersi, a giudizio del Colle- gio, l’assorbente rilievo operato dalla stessa Sezione Discipli- nare, secondo cuila nomina del professionista (curatore o com- missario) nelle procedure concorsualiè, come già ampiamente esposto,un provvedimento collegiale, cui, quindi, partecipano tutti i componenti del tribunale fallimentare: la suddetta no- mina è riconducibilea tutti tali componenti, paritariamente e senza possibili distinzioni tra relatore, presidente e terzo Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 21 di 44 giudice del collegio, anche sotto il profilo causale; e ciò è a dirsi a prescindere dal componente da cui provenga l’originaria pro- posta di nomina, dal momento che la necessaria decisione col- legiale in ordine alla definitiva scelta del professionista e l’asso- luta libertà del collegio di conformarsi all’indicazione del propo- nente o di procedere alla nomina di un diverso professionista, senza vincoli di sorta, rende del tutto irrilevante tale profilo. D’altra parte, in linea generale, secondoil consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, «incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magi- strato che consapevolmente non osserva l’obbligo di astensione da procedimenti che vedono coinvolti soggetti con i quali intrat- tiene un abituale rapporto di frequentazione, indipendente- mente dalla circostanza che l’atto giudiziario sia stato effettiva- mente condizionato da tale rapporto» (Cass., Sez. U, n. 5808 del 05/03/2025) e, in particolare, « non occorre che il magi- strato avesse uno specifico intento trasgressivo, ma è suffi- ciente che egli conoscesse le circostanze di fatto che lo obbli- gavano ad astenersi» (Cass., Sez. U, n. 10502 del 20/05/2016; Sez. U, n. 5942 del 11/03/2013). 5.4.3Sempre secondo il ricorrente, andrebbe esclusa la sussi- stenza del danno e/o del vantaggio patrimoniale ingiusti, non- ché del dolo intenzionale richiesto ai fini della fattispecie penale. In proposito, peraltro, nella decisione impugnata vi è ampia motivazione in ordine all’accertamento relativoalla sussistenza di un ingiusto vantaggio patrimonialeconseguente alle nomine in questione, essendo emerso che, a fronte delle nomine dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] della moglie di questi, dott.ssa Bot- tazzi,operate da collegi del tribunale fallimentare di cui faceva parte il [OSCURATO:PERSONA], lo stessoavvocato Sallorenzoaveva, in un arco di tempo sostanzialmente sovrapponibile, operato o , comun- que, proposto o favorito, la nomina della moglie d el [OSCURATO:PERSONA]. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 22 di 44 (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), per incarichi professionali che pre- vedevano compensi, nell’ambito di procedure di liquidazione coatta amministrativa di aziende da lui gestite, quale commis- sario liquidatore, nonostante la scarsa esperienza della stessa nella materia. [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli elementi istruttori ac- quisiti, ha accertato, in positivo, «la sussistenza di una correla- zione strumentale tra la omessa astensione del dott. [OSCURATO:PERSONA] il conseguimento del vantaggio patrimoniale da parte della mo- glie, avv. [OSCURATO:PERSONA]», desumendola dalla sostanziale coincidenza temporale delle suddette nomine “reciproche”, dalla «man- canza di preparazione specifica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] materia di li- quidazione coatta amministrativa», nonché dalle circostanze per cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] comunicato al lo stesso Ber- sani, prima ancora che all’interessata, l’intenzione diprocedere o di proporrele nomin e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che egli, d’altro canto, si aspettava di ricevere l’aiuto del ricorrente ai fini delle nomine da operarsi in sede fallimentare. Anche in questo caso si tratta di accertamenti di fatto operati dalla Sezione Disciplinare sulla base della prudente valutazione del materiale istruttorio, sostenuti da adeguata motivazione non meramente apparente, né illogica o contraddittoriae, come tale, non sindacabile nella presente sede. Anche in questo caso, le censure formulate dal ricorrente risultano sostanzialmente dirette ad ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Dagli elementi indicati è stata tratta, altresì, la conclusione della sussistenza «dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo specifico del dott. [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere una condotta diretta a perseguire un vantaggio ingiusto». In tal modo, la Sezione Disciplinare (anche al di là della termi- nologia utilizzata) ha, cioè, accertato, in concreto, che l’illegit- tima condotta di omessa astensione del [OSCURATO:PERSONA] era Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 23 di 44 intenzionalmente finalizzata proprio ad ottenere il risultato di ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dalla nomina del coniugeper lo svolgimento di incarichi retribuiti nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa gestite dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lorenzo. Non èdel tutto superfluo osservare , in proposito, che la Sezione Disciplinare ha anche accertato (sia pure nel valutare un di- verso capo di incolpazione) che il Bersaniaveva viola to il pro- prio dovere di imparzialità mediante l’effettuazione di nomine di professionisti «inquinate da un conflitto di interessi che ha pregiudicato l’immagine del Tribunale stesso». 5.4.4È, infine, infondata la censura relativa alla sussistenza di una ipotesi di astensione solo facoltativa e non obbligatoria, con riguardo alle fattispecie in esame. Secondoil consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, «l’obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell’art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non è limitato alle sole ipotesi previste dall’art. 51, comma 1, c.p.c. e dagli artt. 36 e 37 c.p.p., ma è configurabile in tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto, poiché l’art. 323 c.p. fonda un dovere generale di astenersi, ove sussista un con- flitto, anche solo potenziale, di interessi, che possono essere anche non patrimoniali, in quanto la previsione costituisce mo- dalità di attuazione del principio di imparzialità, cui deveispi- rarsi tutta l’attività dei pubblici ufficiali a norma dell’art. 97 Cost., ed il richiamo della disposizione ai requisiti della patri- monialità e dell’ingiustizia del danno attiene non all’interesse, ma all’evento del reato;ne consegue che, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi per gravi ragioni di conve- nienza deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dal corrispondente obbligo, in presenza di un interesse proprio Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 24 di 44 o di un prossimo congiunto, tanto più che la diversa soluzione esporrebbe la norma di cui all’art. 51, comma 2, c.p.c. al dubbio di costituzionalità, per disparità di trattamento rispetto al giu- dice penale, su cui incombe l’obbligo di astenersi ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., e a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, gravati di identico dovere per effetto dell’art. 6 del D.M. 28 novembre 2000, emanato dal Diparti- mento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (cfr., Cass.,Sez. U, n. 19704 del 13/11/2012; nel me- desimo senso, in precedenza:Sez. U, n. 5701 del 11/04/2012; Sez. U, n. 21853 del 05/12/2012; più di recente: cfr.Sez. U, n. 33537 del 27/12/2018; Sez. U, n. 15048 del 31/05/2019; Sez. U, n. 8563 del 26/03/2021). Dunque, nella specie, è stato, del tuttocorrettamente, ritenuto sussistenteun vero e proprio obbligo di astensione da parte del [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei rapporti intercorrenti con i pro- fessionisti nominati, nonché degli ingiusti vantaggipatrimoniali conseguitidal proprio congiunto con la violazione del suo ob- bligo. 6.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 606 lett. b) c.p.p.per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ov- vero le seguenti norme giuridiche: violazionedell’art. 4 par. 7 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la sal- vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (con- venzione CEDU); art. 50 della carta di Nizza; art. 649 c.p.p. sussistenza di una ipotesi di bis in idem con riferimento alla contestazione di cui al capo A5)»( motivo relativo al capo di incolpazione L). Ilmotivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è ravvi- sabile, nella specie,alcuna violazione del principio del ne bis in idem, da parte della Sezione Disciplinare, per averlo ritenuto Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 25 di 44 responsabile sia dell’addebito di cui al capo di incolpazione “A5” (commissione del reato di abuso di ufficio:art. 4, primo comma lett. d, deldecreto legislativo n. 109 del 2006 ) , sia di quello di cui al capo di incolpazione “L”(violazione dell’obbligo di asten- sione:artt. 1 e 2, primo comma lett. c, del decreto legislativo n. 109 del 2006). È sufficienterichiamare, in primo luogo, quanto già esposto in relazione alla differente natura e diversa finalitàdelle sanzioni disciplinari previste per i magistrati rispetto alle sanzionipenali (in relazione alle quali il ricorrente pare articolare, almeno in buona parte, le proprie argomentazioni) e, comunque, osser- vare, limitatamente al profilo qui in esame, che la fattispecie di illecito disciplinare consistente nella commissione di un reato (art. 4, lett. d, del d ecreto legislativo n. 109 del 2006 ) è fatti- specie distinta daquella consistente nella viola zione del l’obbligo di astensione(art. 2, comma 1, lett. c, del medesimo decreto) e le due fattispecie tutelano due diversi beni giuridici. Tra di esse è,quindi, in concreto, configurabile il concorso for- male, laddove, come nel caso in esame , con la violazione dell’obbligo di astensione,venga posto in essere anche il reato di abuso di ufficio, il che esclude il pretesobis in idem. Infatti, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, anche recentemente ribadito, eche il ricorso non offre ragioni idonee ad ind u rre a rimeditare, « gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, di cui all’art. 4, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006, de- terminano la lesione di beni giuridici diversi da quelli –relativi all’osservanza dei doveri professionali –la cui lesione è posta a fondamento degli illeciti c.d. funzionali o extrafunzionali previsti dagli artt. 2 e 3 del medesimo decreto»onde «quando un’unica condotta del magistrato incolpato ricada nella sfera di applica- zione di entrambe le norme, ricorre un’ipotesi di concorso for- male di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili» (cfr., in proposito: Cass., Sez. U, n. 1719 del 27/01/2020 ; Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 26 di 44 Cass.,Sez. U, n. 2610 del 04/02/2021; Sez. U, n. 22302 del 04/08/2021;da ultimo, con ampia motivazione: Cass., Sez. U, n. 31016 del 04/12/2024). In base ai principi appena enunciati, non vi è dubbio che sia possibile il concorso formale tra le due fattispecie di illecito di- sciplinare addebitate al ricorrente e, quindi, il riconoscimento della sua responsabilità per entrambe, senza violazione del principio del ne bis in idem. 7.Con il settimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 606 lett. b), e) c.p.p. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazionequando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente in- dicati nei motivi di gravame; carenza, contraddittorietà e ma- nifesta illogicità della motivazione in quanto è stato ritenuto sussistente un obbligo di astensione laddove la legge ne pre- vede una semplice facoltà. Insussistenza di un interesse perso- nale del dr. [OSCURATO:PERSONA]»(motivo relativo al capo di incolpazione L ) . Il motivo èinfondato. Come già ampiamente chiarito (in relazione al quinto motivo di ricorsoe, in particolare, al sesto profilo di esso, nei paragrafi da 5.4.2 a 5.4.4,cui si fa rinvio, per quanto occorra), nelle fat- tispecie per cui è causaera certamente configurabile un vero e proprio obbligo di astensione, per il [OSCURATO:PERSONA] , e non una mera facoltà in tal senso , ricorrendo un interesse personale diretto del giudice, in considerazione dei rapporti intercorrenti con i professionisti nominati, nonché degli ingiusti vantaggi patrimo- niali conseguiti daun suo congiunto attraverso le nomine adot- tate, secondo il consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare (cfr.le già richiamate: Cass., Sez. U, n. 19704 del 13/11/2012 ; nel medesimo senso, in precedenza: Sez. U, n. 5701 del 11/04/2012;Sez. U, n. 21853 del 05/12/2012; più di recente: Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 27 di 44 cfr. Sez. U, n. 33537 del 27/12/2018 ; Sez. U, n. 15048 del 31/05/2019;Sez. U, n. 8563 del 26/03/2021). La decisione impugnata, sul punto, risulta, del resto, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illo- gica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella pre- sente sede. 8.Con l’ottavo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.per non avere la sentenza impugnata os- servato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazionedell’art. 1 e 2 primo comma lett. c) d.lgs. 109/2006 in relazione agli artt. 42 e 47 c.p.. Insussistenza della consapevolezza di un ob- bligo di astensione. Carenza di motivazione al riguardo»(mo- tivo relativo alcapo di incolpazione L). Il motivoè infondato. Anche in relazione al profilo in esame, è stato già chiarito (re- tro: alparagrafo 5.4.2) che , ai fini della violazione dell’obbligo di astensione,è sufficiente la consapevolezza, da parte del ma- gistrato, della situazione di fatto che lo determina (come già precisato, è, infatti, sufficiente «che egli conoscesse le circo- stanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi»: cfr. le già ri- chiamate Cass., Sez. U, n. 10502 del 20/05/2016;Sez. U, n. 5942 del 11/03/2013). Nella specie, tale conoscenza era innegabilmente sussistente. Essa risulta positivamente accertata , nella decisione impu- gnata, in virtù d e i riconosciuti rapport i di amicizia e abituale frequentazioneintercorrenti tra il Bersanied i professionisti no- minati dai collegi da lui integrati, e d è , comunque, ulterior- mente confermatadalla sussistenza, addirittura, di una « corre- lazione strumentale tra la omessa astensione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e il conseguimento del vantaggio patrimoniale da parte della moglie, avv. [OSCURATO:PERSONA]». Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 28 di 44 Anche in relazione al profilo in esame, dunque, la decisione im- pugnatarisulta sostenuta da adeguata motivazione, non mera- mente apparente, né illogica o contraddittoriae, come tale, non sindacabile nella presente sede. 9.Con il nono motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 606 lett. b) c.p.p.per non avere la sentenza impugnata osservato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ov- vero le seguenti norme giuridiche: violazione di legge art. 51, comma 2, c.p.c.; art. 28 R.D. 16 marzo 1942 n. 267nella ver- sione vigente all’epoca dei fatti contestati»(motivo relativo al capo di incolpazione L). Il motivoè infondato. Secondo il ricorrente, al momento dei fatti, non vi era alcun obbligo di astensione, in relazione allanomina, in sede fallimen- tare,di professionisti congiunti o legati da rapporti di amici zia o abituale frequentazione, da parte dei magistrati, essendo tali fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 54 del 2018 , che ha espressamente sancito , per la prima volta,un divieto di nomina de i professionisti legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, nonché per quelli legati a tali magi- strati da un rapporto di assidua frequentazione, derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabil- mente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confi- denza, nonché da rapporto di frequentazione tra commensali abituali. L’assunto non coglie del segno. I limitiintrodotti dal decreto legislativo n. 54 del 2018 , con ri- guardoalle nomine di congiunti e soggetti legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene quello che conferisce Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 29 di 44 l’incarico, operano, in effetti, su un piano diverso da quello dell’obbligo di astensione che grava sul singolo magistrato,ai sensi dell’art. 51 c.p.c., in relazione alla nomina diretta di propri congiunti e/o amici,implicando un generalizzato divieto di no- minadi professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell’intero ufficio giudiziario. La nuova disciplina normativaimpone al professionista nomi- nato «al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina»,di deposi- tare, « presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità»sopra indicate, contenente anche l’in- dicazione delle medesime eventuali incompatibilità «con magi- strati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento»; a tale dichiarazione, in caso di sussistenza di incompatibilità, fa seguito la sostituzionedel professionista. In sostanza, una sorta di obbligo di astensione, in base alla specifica disciplina di cui al decreto legislativo n. 54 del 2018, viene a gravare più sul professionistache sul magistrato. Ciò, da una parte, significa che tale disciplina,in realtà, non ha introdotto, di per sé, nuovi obblighi di astensione per i magi- stratiche partecipano alla nomina dei professionisti in sede fal- limentare(i quali, d’altra parte, ben potrebbero ignorare i rap- porti che legano il professionista acolleghi del medesimo ufficio giudiziario). Ma, dall’altra parte, devono ritenersi rimasti immutati gli obbli- ghi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.,che già in precedenza sussistevano(e che anche successivamente sono senz’altro ri- masti applicabili), in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato, in favore di propri congiunti o di sog- getti a lui legati da rapporti di amicizia o abituale frequenta- zione, in quanto integranti uninteresse proprio del magistrato Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 30 di 44 stesso, o di un suo prossimo congiunto, ovvero, comunque, in tutti i casi di esistenza di un conflitto, anche solo potenziale, di interessi, patrimoniali o non patrimoniali (cfr., le decisioni già richiamatedi queste Sezioni Unite), situazione nella specie cer- tamente sussistente,come già ampiamente chiarito, in consi- derazione dei rapporti intercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] i professio- nisti nominati, nonché degli ingiusti vantaggi patrimoniali con- seguiti dalconiuge del medesimo, in virtù del l e nomine in que- stione. 10.Con il decimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.per non avere la sentenza impugnata os- servato e/o per avere erroneamente applicato le seguenti leggi penali ovvero le seguenti norme giuridiche: violazione degli artt. 1 e 2, primo comma, lett. d) d.lgs. 109/2006e dell’art.429 c.p.p.; mancata omessa e contraddittoria motivazionere- lativamente alla presunta distorsione dei poteri discrezionali di scelta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie [OSCURATO:PERSONA] curatore fallimentare o commissario giudiziale in procedure concorsuali»(motivo relativo al capo di incolpazione Con l’undicesimo motivo si denunzia « Segue. Violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p.Carenza, contraddittorietà o manife- sta illogicità della motivazionequando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame; carenza contrad- dittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non considera le risultanze degli atti istruttori (dep. dott. [OSCURATO:PERSONA]. 27 aprile 2023) né altre circostanze emerse nell’in- dagine penale in ordine al numero di incarichi attribuiti annual- mente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]»( motivo relativo a l capo di incolpa- zione J). Il decimo e l’undicesimo motiv o , entrambi relativi al capo di incolpazione“J” (violazione dei doveri di correttezza, diligenza, Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 31 di 44 equilibrionei rapporti tenuti nell’ambito dell’ufficio giudiziario: artt. 1 e 2, primo comma, lett. d,del decreto legislativo n . 109 del 2006), sono connessi, sul piano logico e giuridico e, per- tanto, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati. 10.1 [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente escluso che fosse ravvisabile una“grave scorrettezza”, da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei professionisti, diversi da quelli nominati,aspi- ranti ad incarichiin procedure concorsuali pendenti presso l ’uf- ficio giudiziario in cui egli operava, per avere pregiudicato un diritto soggettivo o un interesse legittimo di questi ultimi, in relazione al conseguimento dei suddetti incarichi, non sussi- stendo alcuna posizione giuridica soggettiva perfetta dei pro- fessionisti stessi,in proposito. Ha, quindi,escluso che fosse configurabile, per questo specifico profilo,una vera e propria alterazione o distorsione dei poteri discrezionali di scelta degli stessiprofessionisti, come prospet- tato dall’accusa. Ha, peraltro,accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva , comunque, violato il proprio dovere di imparzialità mediante l’effettuazione di no- mine di professionisti «inquinate da un conflitto di interessi che ha pregiudicato l’immagine del Tribunale stesso», il che, di per sé, configurava una grave ed abituale scorrettezza nei confronti dei medesimi professionisti, postain essere dal magistrato, con l’adozione di una condotta non improntata «al canone di onestà nell’ambito delle relazioni intrattenute in ragione del suo uffi- cio». 10.2 Devono ritenersi conformi a diritto l e conclusioni rag- giunte nella sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza della grave e abituale scorrettezza posta in esseredal [OSCURATO:PERSONA] , per il solo fatto di aver partecipato alla nomina di soggettia cui era legato da vincoli di stretta amicizia, oltre che di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, nonostante, quindi, la Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 32 di 44 sussistenza di un palese conflitto di interessi,in quanto una sif- fatta condotta incide negativamente, all’evidenza, sull’imma- gine di imparzialità che deve essere mantenuta dal magistrato, in ogni momento, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, anchein sede di attribuzione degli incarichi e di no- mina degli ausiliari. Per tale aspetto, le censure formulate con i motivi di ricorso in esame devono ritenersi infondate. 10.3D’altra parte, l ’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, sul capo di incolpazione di cui si discute, facendo esclusivamente riferimento alle nomin e inquinat e da un con- flitto di interessi tale da pregiudicarel’immagine del Tribunale, in violazione del canone di onestànell’ambito delle relazioni in- trattenute in ragione dell’ufficio, manonall’alterazione o distor- sione dei criteri di scelta dei professionisti, prescinde da ogni considerazionein ordine al numero di incarichi annualmente e complessivamenteattribuiti all’avv ocato Sallorenzo e d alla mo- gliedi questi, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonché alla congruità , anche in senso comparativo, delle relative nomine nell’ambito dell’elenco di professionisti di cui si avvaleva l’ufficio e delle re- lative prassi in ordine all’alternanza negli incarichiconferiti. Ciò rende, di conseguenza, del tutto inconferenti, ai fini della pre- sente decisione, le questioni postedal ricorrente in relazione a tali circostanze. Per tali aspetti, i motivi di ricorso in esame risultano inammis- sibili, perché non colgono adeguatamente laeffettiva ratio de- cidendidella decisione impugnata. 11. Con il dodicesimo motivo si denunzia « Art. 606 lett. e) c.p.p.Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame; carenza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 33 di 44 considera o considera in modo errato e contraddittorio le risul- tanze dell’istruttoria dibattimentale: in particolare la deposi- zione resa nel corso dell’udienza del 27 aprile 2023 del Presi- dente [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento di variazione ta- bellare del 1 giugno 2017 che si assume violato»(motivo rela- tivo alcapo di incolpazione M). Con il tredicesimo motivo si denunzia «Art. 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di al- tre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale. Violazionedegli artt. 1, 2 primo comma lett. n) d.lgs. 109/2006e degli artt. 3 legge 689/81 e 42 e 47 c.p. » (motivo relativo alcapo di incolpazione M). Il dodicesimo ed il tredicesimomotivo, entrambi relativi al capo di incolpazione “M” (violazione dei doveri di imparzialità e cor- rettezzaper reiterata o grave inosservanza di norme regola- mentari,direttive o disposizioni sul servizio giudiziario o sui ser- vizi organizzativi:artt. 1 e 2, primo comma lett. n, del decreto legislativo n. 109del 2006 ) sono connessi, sul piano logico e giuridico e, pertanto, possono essere esaminati congiunta- mente. Essi sono fondati. 11.1 [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole di grave viola- zione delle disposizioni tabellari per avere (in qualità di GIP/GUP del Tribunale di Piacenza ) emesso alcuni provvedi- menti di liquidazione e di nomina di professionisti, poco prima di lasciare tale ufficio giudiziario, essendo stato già deliberato il suo trasferimento presso il Tribunale di Cremona, in un periodo in cui si trovava in congedo feriale (per quanto avesse revocato la relativa richiesta, almeno per due dei giorniconcessi), ragion per cui il Presidente del Tribunale aveva disposto l’applicazione all’ufficio GIP/GUPdi altro magistrato (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]). 11.2Va premesso che il provvedimento tabellare della cui vio- lazione si discute, risultaoggettivamente equivoco. Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 34 di 44 Con tale provvedimento, il Presidentepremette che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato in congedo per ferie dal 29 giugno al 15 luglio 2017e il 17 luglio avrebbe assunto servizio in altro ufficio giu- diziario, ilche avrebbe comportato che , dal 29 giugno , il posto di GIP/GUP sarebbe rimasto“privo di titolare”; di conseguenza, purcontestualmente assegnando la dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], al col- legio penale dibattimentaledel tribunale, ne dispone l’applica- zioneall’ufficio GIP/GUP, dal 29 giugno al 30 novembre. 11.3La Sezione Disciplinare parrebbe ritenere che il dirigente dell’ufficio, con tale provvedimento , aveva inteso assegnare l’intero ruolo delBersani, sin dal 29 giugno 2017 , alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sottraendoloal suo precedente titolare. Ne fa discendere che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato i provvedi- mentidi nomina e liquidazione dei professionisti in relazione a procedimenti non più a lui assegnati e, quindi, in violazione delle previsioni tabellari. 11.4Si tratta, però, di una interpretazione erronea del provve- dimentoin questione, che, nell’effettiva equivocità del suo te- nore strettamente letterale, finisceper attribuirgli un senso per il quale, in realtà, esso risulterebbe addirittura tecnicamente errato in diritto, cioè illegittimo. Il posto di GIP/GUP non poteva, in realtà,affatto ritenersi privo di titolare sin dal 29 giugno2017, ma solo dal momento dell’ef- fettiva operatività del trasferimento del [OSCURATO:PERSONA]; di conse- guenza, l’effettivo contenuto del provvedimentoin esame non può che essere intesonel senso per cui la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sostituire il collega in ferie (ma ancora titolare del suo ruolo), per gli atti urgenti, dal 29 giugno al 16 luglio, e subentrare in quel ruolo solo dal 17 luglio, quando lo stesso effettivamente sarebbe rimasto privo di titolare. 11.5 Tale ultima interpretazione è , poi, ulteriormente raffor- zata dal rilievo che l’applicazione della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] è Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 35 di 44 stata disposta genericamente all’ufficio GIP/GUP, senza una espressa assegnazione,alla stessa, del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] . 11.6D’altra parte, come emerge anche dalla decisione impu- gnata,lo stesso Presidente del Tribunale ha chiarito, nelle sue deposizionitestimoniali, in modo inequivocabile, che non aveva affatto inteso riassegnare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] a lla [OSCURATO:PERSONA] , prima del trasferimentodel primo al Tribunale di Cremona (il che, come già chiarito,non sarebbe stato legittimo) e che, anzi, addirittura, egli stesso lo aveva pregato – come era prassi dell’ufficio –di provvedere, nel periodo in cui si trovava in ferie, a depositare i provvedimenti più urgenti o comunque delicati relativi ai procedimenti pendenti sul suo ruolo, avendo espe- rienza e conoscenza di taleruolo, prima del passaggio al nuovo ufficio, confermando che il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di ferie, si era recato in ufficio a lavorare quasi tutti i giorni e che ciò era av- venuto anche su sua sollecitazione, il che,quanto meno, esclu- derebbe la volontarietà dell’eventuale violazione tabellare im- putata al [OSCURATO:PERSONA], quindi, la gravità della stessa. 11.7In definitiva, la decisione impugnata, con riguardo al capo di incolpazione in esame, non può condividersi, considerato che: a) la sostituzionedisposta, per un periodo di ferie di un giudice, certamente non comporta una riassegnazione del suo ruolo; b) non è possibile la nuova assegnazione del ruolo del magi- strato,in caso di semplice congedo feriale; c) dunque, il provvedimento del Presidente del Tribunaledi cui si discuteva inteso come dispos izione di una mera sostituzione (per gli atti urgenti) fino al momento della presa di possesso di [OSCURATO:PERSONA] nel nuovo ufficio giudiziario, con ri - assegnazione del suo ruolo al giudice applicato (comunque provvisoria, attesa la destinazione di detto giudice ad altro settore dell’ufficio)solo a decorrere da tale data, come del resto lo stesso Presidente ha chiaramente ed espressamente confermato fosse sua Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 36 di 44 intenzione disporre, avendoloanche esplicitato allo stesso Ber- sani, pregandolo di continuare a lavorare sul suo ruolo anche nel periodo di ferie; d) quando il giudice si trova in congedoin feriale non gli è cer- tamenteprecluso di redigere e depositare provvedimenti in re- lazione ai procedimenti del ruolodi cui sia assegnatario. Imotivi di ricorso in esame vanno, pertanto, accolti e la deci- sione impugnata cassata in relazione al relativo capo di incol- pazione (capo “M”). 12. Con il quattordicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’art. 15 Cost. e dell’ art. 4, § 1, lett. c) della direttiva UE 2016/180, ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p.per violazione di norma costituzionale e unionale con conseguente violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p.per inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità. Viola- zionedell’art. 15 Cost. e degli artt. 191, 253, 254, 254 bis c.p.p. e degli artt. 16 e 18 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Que- stione di legittimità costituzionalein relazione agli artt. 3, 15 e 117 Cost., 7e 8 della CEDU» ( motivo relativo a l capo di incol- pazione N). Il motivo è inammissibile. Con riguardo allaquestione della utilizzabilità delle comunica- zioni telematiche (e-mail, SMS, messaggi whatsapp) è decisiva ed assorbente la considerazione per cui , anche a prescindere da tale utilizzabilità, gli altri elementi di prova presi in esame e valutatidalla Sezione Disciplinare (tra cui le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]), nell’economia generale del percorso argomen- tativo a base della complessiva motivazione relativaal capo di incolpazione in contestazione, risultanoampiamente sufficienti a disattendere la tesi difensiva delBersani per cui egli non er a legato all’avvocatoSchiaffonati da un rapporto di stretta amici- zia e frequentazione abituale, tale da imporre un obbligo di astensione per i provvedimenti che lo riguardavano. Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 37 di 44 Le considerazioni che precedono rendono irrilevante anche la dedotta questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente. 13.Con il quindicesimo motivo si denunzia « Art. 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’ap- plicazione della legge penale. Violazione artt. 1 e 2, primo comma lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 in relazione all’art. 36 lett. h) c.p.p. Art. 606 lett. e) c.p.p. , carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ri- spetto ad emergenze processuali decisive ai fini della deci- sione»(motivo relativo al capo di incolpazione N ) . Il motivo è infondato. Secondo il ricorrente, non sussisterebbe alcunobbligo di asten- sione,in relazione al provvedimento di liquidazione dell’ausilia- rio del giudice, non essendo quest’ultimoparte di un processo. Al contrario, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, l’obbligo di astensione sussiste in relazione a tutte le attività svolte dal giudice e dal pubblico ministero, non solo per quelle strettamente giurisdizionali, in quanto«integra l’illecito discipli- nare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, la con- dotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle pro- cedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l’incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferi- mento dell’incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attività connesse a quelle più pro- priamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull’operato del curatore» (Cass., Sez. U, n. 28167 del 06/10/2023; cfr. an- che Cass., Sez. U, n. 15048 del 31/05/2019, in motivazione,al paragrafo 4.2: «… in ossequio ai principi del giusto processo, Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 38 di 44 va data una lettura ampia dei contenuti della causa di asten- sione di cui alla lettera h) dell'art. 36 c.p.p. (che qui ricorre), … .. non vi è alcuno spazio per fare distinzioni tra rapporti con le parti processuali e rapporti con gli ausiliari del giudice»). Non risulta, in verità, formulato alcuno specifico capo di incol- pazionecon riguardo all’omessa astensione del [OSCURATO:PERSONA], già con riguardo alla gestione della procedura di sequestronella quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la funzione di amministratore giudiziario. In relazione al provvedimento di liquidazione dei compensi dell’ausiliarioera, peraltro, certamente configurabile il suo ob- bligo di astensione, trattandosidi un provvedimento definitivo (impugnabile dall’interessato, che,quindi, in questo senso as- sume,in qualche modo, il ruolo di “ parte ” nell’ambito del sub - procedimento di liquidazione delle sue spettanze) incidentesu diritti patrimoniali dell’interessato. È, poi, appena il caso di ribadire , in proposito (anche con ri- guardo alle censure relative al contenuto dei provvedimenti emessi), che è , altresì, consolidato l’indirizzo di questa Corte secondo il quale«in tema di responsabilità disciplinare dei ma- gistrati, l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per es- sere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di partecipazione, da parte del magi- strato, ad una attività d’ufficio rispetto alla quale sussisteva l’obbligo di astensione (senza necessità che da tale condotta derivi altresì uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebita- mente portatore) e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevo- lezza, nell’agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l’ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto (senza necessità di uno Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 39 di 44 specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti)» (ex multis: Cass., Sez. U, n. 18302 del 03/09/2020). Va, infine, precisatoche, in relazione ai profili in esame, la de- cisione impugnata risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 14. Con il sedicesimo motivo si denunzia « Art. 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’appli- cazione della legge penale. Violazioneartt. 1 e 2, primo comma lett. c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, dell’art. 36 lett. h) c.p.p.in relazione all’art. 35 comma 4 bis del d.lgs. 159/2011 (come sostituito dall’art. 13 comma 1 lett. a) della legge 17 ottobre 2017 n. 161e dall’art. 1 lett. a) del d.lgs. n. 54/2028). Art. 606 lett. e) c.p.p. Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazionequando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del pro- cesso specificamente indicati nei motivi di gravame; contrad- dittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene provata l’esistenza di un “ventennale rapporto di amicizia e frequentazione abituale” in assenza di elementi uni- voci in tal senso»(motivo relativo al capo di incolpazione N ) . Il motivo èin parte inammissibile ed in parte infondato . Il ricorrente, con riguardo alsuo legame di stretta amicizia , pe- raltrostabilmente protratta nel tempo e connotata d a abituale frequentazionee reciproca confidenza , che la Sezione Discipli- nare ha ritenuto sussistere con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], conte- sta, in sostanza,un accertamento di fatto in relazione al quale la motivazione della decisione impugnata appareampia, precisa e dettagliata, assolutamente adeguata, non meramente appa- rente, né illogica o contraddittoriae, come tale, non sindacabile nella presente sede,oltre che del tutto condivisibile. Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 40 di 44 È, poi,appena il caso di osservare che il tipo di rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] accertato dalla Sezione Disci- plinare era certamente tale da configurare, per il primo, un vero e proprio obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., in base ai principi di dirittoin materia già in precedenza più volte richiamati, secondo i quali tale obbligo sussiste sempre, in caso di rapporti caratterizzati da legami di stretta amicizia protratta nel tempoe connotata da abituale frequentazione e reciproca confidenza, come quello in esame. 15.Con il diciassettesimo motivo si denunzia « Art. 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’appli- cazione della legge penale; violazione dell’ art. 1, 2 comma primo lett. c) del d.lgs. 109/2006in relazione all’art. 36 lett. h) per l’insussistenza di “interesse proprio o di un prossimo con- giunto”; art. 606 lett. e) c.p.p.: carenza di motivazione in or- dine alla sussistenza di un “interesse proprio o di un prossimo congiunto”»(motivo relativo al capo di incolpazione N ) . Il motivo è infondato. La statuizione impugnata è conforme, in diritto, ai consolidat i principi di dirittoenunciati da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo i quali «incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che consapevol- mente non osserva l’obbligo di astensione da procedimenti che vedono coinvolti soggetti con i quali intrattiene un abituale rap- porto di frequentazione, indipendentemente dalla circostanza che l’atto giudiziario sia stato effettivamente condizionato da tale rapporto» (Cass., Sez. U, n. 5808 del 05/03/2025) e «in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l’illecito di cui all’art.2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si carat- terizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 41 di 44 partecipazione, da parte del magistrato, ad una attività d’ufficio rispetto alla quale sussisteva l’obbligo di astensione (senza ne- cessità che da tale condotta derivi altresì uno sviamento di po- tere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore) e, sotto il pro- filo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell’agente, della sussi- stenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l’ordi- namento esige che egli si astenga dal compimento di un deter- minato atto (senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti)» (Cass., Sez. U, n. 18302 del 03/09/2020). In relazione ai profili in esame, la decisione impugnata risulta, del resto, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né illogica o contraddittoria e, come tale, non sin- dacabile nella presente sede. 16.Con il diciottesimo motivo si denunzia « Erronea applica- zione della legge speciale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione alla mancata applicazione dell’art. 3 bis d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 -sentenza sorretta da una mo- tivazione apparente in realtà contraddittoria, carente, e mani- festamente illogica ai sensi dell’ art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p.»(motivo relativo a lla determinazione della sanzione in- flitta). Con il diciannovesimomotivosi denunzia « Erronea applicazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., in rela- zione alla mancata applicazione dell’art. 133 c.p. e art. 18, IV comma, d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109- sentenza sorretta da una motivazione apparente in realtà contraddittoria, carente e manifestamente illogicaai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p.»(motivo relativo a lla determinazione della sanzione in- flitta). Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 42 di 44 Il diciottesimo e il diciannovesimo motivo del ricorso hanno en- trambi ad oggetto la determinazione della sanzione inflitta. Esso sono connessi e, pertanto, si possono esaminare congiun- tamente. Tali motivi restano entrambi assorbiti. Essendo stati accolti i motivi diricorso relativi ad un o dei capi di incolpazione dei quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpe- vole,restano caducate, di conseguenza, anche le statuizioni re- lative alla valutazione della complessiva gravità degliilleciti allo stesso addebitabili e alla conseguente determinazione della sanzione. Dovràprovvedersi, in sede di rinvio, a rivalutare integralmente la rilevanza dei fatti per cui resta riconosciuta la responsabilità disciplinare, sotto ogni profilo, tanto per l’ adeguatezza della sanzionequanto per l’eventuale scarsa rilevanza dei fattistessi. È opportuno precisare che, nella nuova determinazione della sanzione, la Sezione Disciplinaredel C.S.M. dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati in materia da queste Sezioni Unite, in base ai quali, tra l’altro, «la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla con- creta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferi- mento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, de- vono formare oggetto di valutazionela gravità dei fatti in rap- porto alla loro portata oggettiva, la natura e l’intensità dell’ele- mento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l’hanno ispirato e, infine, la personalità dell’incol- pato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività pro- fessionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle riper- cussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul pre- stigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell’istituzione»(Cass., Sez. U, n. 28263 del 09/10/2023 ; Sez. Ric. n. 8619/2025–S ez. Unite – Udienza 7 ottobre 20 25 – Sentenza – Pagina 43 di 44 U, n. 8034 del 21/03/2023), con la rilevante precisazione per cui «tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni, sul pre- supposto che l’illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell’Ordine giudiziario» (Cass., Sez. U, n. 11457 del 08/04/2022;Sez. U, n. 11137 del 04/07/2012: nella specie, la S.C. ha annullato una sentenza che aveva inflitto la rimo- zione, rilevando come, a fronte della non particolare gravità delle vicende di cui l’incolpato era stato riconosciuto colpevole, l’adozione di tale sanzione non fosse sufficientemente giustifi- cata neanche dall’esistenza di un precedente discipl