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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 25774/2023

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871-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello R.G.N.19871/2021 Cron.

Rep.

C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è elettivamente domiciliataex lege –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 307 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 maggio 20 2 1 (R.G.N. 407/2020).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Cuneo, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate –Riscossione un estratto di ruolo, il 18 luglio 2019, e di avere così appreso l’esistenza di dieci cartelle di pagamento e avvisi di addebito, mai notificati e relativi comunque a crediti prescritti.

Il Tribunale di Cuneoha rigettato il ricorso e ha rilevato, a sostegno della decisione, che gli avvisi di addebito so no stati regolarmente notificati presso l’indirizzo di residenza del signor Ferrando, mediante invio di raccomandata e consegna del plico al destinatario o a persona legittimata a riceverlo.

Ad avviso del Tribunale, è sufficiente la produzione di una copia dell’atto notificato, in difetto di uno specifico disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali.

La temerarietà del ricorso giustifica la condanna dell’opponente a corrispondere un importo pari all’ammontare delle spese di lite (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.). 2.–Con sentenza n. 307 del 202 1 , depositata il 10 maggio 202 1 , la Corte d’appellodi Torino ha respinto il gravame del signor Ferrando e l’ha condannato a corrispondere all’INPS e all’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’importo di Euro 2.000,00 per ciascuno, in applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. -3 - 2.1.–Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha ravvisato l’inosservanza degli elementi previsti, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 434 cod. proc. civ.

L’atto di gravame non confuta gli argomenti su cui s’incardina la pronunciaimpugnata.

Tali argomenti attengono, in primo luogo, alla regolarità della notificazione degli avvisi di addebito ai sensi dell’art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, per altro verso, alla genericità del disconoscimento effettuato all’udienza, con la conseguente inammissibilità delle contestazioni tardivamente sollevate nelle note conclusive. 2.2.–La sentenza d’appello soggiunge che l’INPS ha prodotto nel fascicolo telematico documentazione idonea a comprovare la notificazione degli avvisi di addebito e che il disconoscimento, formulato all’udienza del 21 gennaio 2020 con il supporto di mere “clausole di stile”, non concerne la documentazione prodotta dall’INPS e non si rivela né chiaro né circostanziato.

Pertanto, non possono esser prese in esame, per la loro tardività, le contestazioni articolate a tale riguardosoltanto nelle not e difensive.

Né l’appellante ha mai contestato il proprio debito contributivo: la linea difensiva s’impernia sulla carenza di notificazione degli avvisi di addebitoe, su questo presupposto, si chiede «l’annullamento del ruolo e del debito sottostante». 2.3.– Non è stato proposto rituale appello con riferimento alla condanna emessa ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 2.4.– La proposizione di «un appello palesemente infondato e temerario», incentrato su «argomentazioni del tutto incongruenti rispetto alla motivazione della sentenza e contestazioni irrimediabilmente tardive e perciò inammissibili, già tali ritenute dal primo giudice», si configura come “abuso del processo” e merita di -4 - essere sanzionato con la condanna a corrispondere a ciascuna delle parti appellate l’importo di Euro 2.000,00. 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso notificato il12 luglio 2021 e illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.– Resist ono , con distinti controricors i , l’INPS e l’ Agenzia delle Entrate –Riscossione. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 7.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] procede per cinquemotivi e si fonda sui seguenti rilievi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deducela violazione e la falsa applicazione dell’art.434 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte d’appello di Torino abbia erroneamente ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il gravame proposto. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in combinato disposto con l’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e con l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e la violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. -5 - Il ricorrente sostiene l’illegittimità della «spedizione diretta a mezzo posta degli atti di esazione»e, ad ogni modo, la necessità dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa, nell’ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario.

Solo quest’interpretazione consentirebbe di garantire il diritto di azione e di difesa e la parità delle parti del processo, principi tutelati dalla Carta fondamentale (artt. 24 e 111 Cost.). 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art.2702 cod. civ.e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e imputa al la Corte territoriale di aver pretermesso «il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica».

Tale disconoscimento precluderebbe l’uso dei documenti «ai fini della decisione», in assenza di una rituale istanza di verificazione. 1.4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la nullità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto perfezionate le notifiche delle tre intimazioni di pagamento, eseguite mediante messo notificatore, a dispetto della mancata prova dell’avvenuta ricezione delle raccomandate informative.

Il ricorrente puntualizza che, quando l’atto non sia ricevuto dal destinatario, il perfezionamento della notifica richiede «l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale». 1.5.–Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole, infine, della violazione e della falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Ad avviso del ricorrente, sussiste l’interesse ad esperire, mediante l’impugnazione del ruolo, «azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito -6 - maturata dopo la notifica dell’avviso o l’inesistenza del credito per l’inesistenza dell’atto».

Nessuna «responsabilità aggravata» si potrebbe ravvisare, a fronte di notifiche «nulle e/o inesistenti». 2.– La pronuncia impugnata si fonda, in primo luogo, sugli «evidenti profili di inammissibilità» dell’appello, in quanto «estremamente ripetitivo e sostanzialmente riproduttivo delle difese svolte dal Ferrando nelle note conclusive autorizzate» (pagina 12).

La Corte territoriale osserva che l’atto di gravame «non si cura minimamente di confutare la motivazione del Tribunale» (pagina 13), che verte sulla legittimità della notificazione degli avvisi di addebito, eseguita in conformità all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e sull’irrilevanza del disconoscimento effettuato all’udienza (pagina 13), in quanto concernente «atti diversi da quelli impugnati» e «del tutto generico» (pagina 12 della sentenza d’appello, punto 2).

Da tali elementi, la Corte di merito evince che l’atto d’appello, redatto sulla falsariga di un modulo approntato per una pluralità di «analoghe controversie», non è conforme ai canoni dell’art. 434 cod. proc. civ. e non racchiude una puntuale indicazione degli «errori in cui sarebbe incorso il primo giudice» (pagina 13 della sentenza impugnata). 3.– Il primo motivo, illustrato alle pagine 16, 17, 18 e 19 del ricorso, si appunta sulla contestazione di questa ratio decidendi, che ha carattere pregiudiziale, in quanto implica il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza del Tribunale, nella misura in cui si afferma che non sono state efficacemente censurate.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe rettamente inteso e applicato i principi enunciati da questa Corte (si richiama la sentenza n. 27199 del 2017, resa dalle sezioni unite e depositata il 16 novembre 2017). -7 - L’atto d’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.

Alla parte volitiva si deve affiancare una parte argomentativa, con la confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice.

Non è indispensabile l’impiego di formule sacramentali e neppure si richiede la redazione di un progetto alternativo di decisione, in quanto l’appello, nel vigente regime processuale, non cessa di configurarsi come revisio prioris instantiaee non assume le sembianze d’impugnazione a critica vincolata.

Nel caso di specie, il gravame ha individuato «il punto della decisione reputato ingiusto precisandone la sussunzione giuridica» e le norme processuali si devono interpretare «in modo da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito» (pagina 19 del ricorso per cassazione). 4.–Il motivo è inammissibile. 4.1.– Le censure del ricorrente si sostanziano nell’enunciazione astratta dei principi in tema di specificità dell’atto di gravame, ma non dimostrano se e sotto quali profili da tali principi si discostila pronuncia impugnata.

Gli argomenti che corredano il motivo di ricorso nonsi cimentano con l’analitica motivazione della sentenza d’appello e con le esaustive ragioni addotte a fondamento dell’inammissibilità e strettamente connesse con la particolarità della vicenda sottoposta all’esame di questa Corte. 4.2.– La se ntenza della Corte d’appello di Torino ripercorre con dovizia di riferimenti le argomentazioni della pronuncia del Tribunale (pagine 5, 6 e 7) e passa in rassegna le critiche dell’appellante, che riporta diffusamente nella sezione “Motivi della decisione”, alle pagine 7, 8, 9 e

10. -8 - All’esito di tale disamina, che pondera tutte le risultanze di causa e si attarda a ricostruire il dibattito processuale, la Corte di merito approda alla conclusione che le doglianze spese nell’atto di gravame reiterano pedissequamente gli argomenti già svolti nelle difese conclusive depositate in primo grado, senza contenere quell’elemento indefettibile che è prescritto dalla legge.

L’appello dev’essere motivato e la motivazione, a pena d’inammissibilità, deve contenere l’indicazione delle parti del provvedimento che s’intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto (art. 434, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.) e l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 434, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.). 4.3.–La Corte d’appello di Torino, lungi dal richiedere un progetto alternativo di decisione e dal precludere in modo irragionevole l’accesso allo scrutinio del merito, individua la ratio decidendidella pronuncia del Tribunale (pagine 12 e 13 della sentenza d’appello, punti 1, 2 e 3) e la pone a raffronto, in modo argomentato ed esauriente, con le critiche dell’appellante, di cui disvela il carattere stereotipato, tipico d’un contenzioso seriale, senza alcun addentellato con l’irriducibile peculiaritàdella singola controversia.

Da tale valutazione comparativa, che è ineludibile nel vaglio della specificità dei motivi d’impugnazione, la Corte territoriale desume la palese genericità delle censure e la difformità rispetto alle prescrizioni del codice di rito (pagina 13) , funzionali all’attuazione del giusto processo presidiato dalla Costituzione.

Le critiche veicolate con l’atto di appello– nota la Corte di merito – si esauriscono nel mero richiamo alle difese già svolte nel giudizio di primo gradoe confutate dal Tribunale in modo adeguato e si rivelano perciò sguarnite di quell’indefettibile parte argomentativa, che rappresenta il fulcro del gravame, anche nella ricostruzione sistematica -9 - propugnata dalle sezioni unite di questa Cortee menzionata dalla parte ricorrente a sostegno del primo mezzo.

Né, per questa via, la sentenza impugnata mostra di richiedere l’impiego di formule sacramentali o d’intendere la specificità in un’accezione marcatamente formalistica, così da conculcare il diritto alla tutela giurisdizionale. 4.4.–Ai rilievi della sentenza impugnata, circostanziati e ancorati alla dialettica processuale, il motivo di ricorso contrappone l’apodittica considerazione che l’atto di gravame ha individuato il tema controverso e obbedisce ai canoni dell’art. 434cod. proc. civ.

Il motivo di ricorso, al fine di smentire l’apprezzamento della Corte di merito,non contiene i richiam i salienti alla sentenza del Tribunale e all’atto di gravame, corroboratidai pertinenti riferimenti testuali (cfr., in tal senso, la pagina 7, lettera a, del controricorso dell’INPS)e da un adeguato supporto argomentativo, idoneo a suffragare la specificità che assertivamente proclama.

Nessun vizio il ricorrente addita nel ragionamento, ampio e perspicuo, della Corte di merito, nessuna incongruenza e nessuna insanabile contraddittorietà il ricorrente denuncia nella valutazione conclusiva, come anche l’INPS rileva nel controricorso, con argomento che il ricorrente non si cura di scalfire. 4.5.–La censura, sprovvista degl’imprescindibili riferimenti testuali e strutturata in termini di assiomatica antitesi alla ricostruzione della sentenza impugnata, si rivela dunque inammissibile. 5.–Ne deriva che non è stata adeguatamente censurata la ratio decidendiinerente all’inammissibilità dell’appello, che riveste carattere logicamente pregiudiziale, in quanto implica la definitività della pronuncia del Tribunale, ed è da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata in questa sede.

Alla luce di tale esito, è superfluo l’esame delle censure formulate con il secondo, con il terzo e con il quarto motivo, che attengono -10 - all’esame del merito delle questioni.

Tale esame, invero, è precluso in conseguenza della conferma delle valutazioni della Corte territoriale in punto d’inammissibilità del gravame. 6.–I predetti motivi di ricorso sarebbero comunque inammissibili e non potrebbero essere scrutinati nel merito, anche ove fosse superabile l’ostacolo dell’inammissibilità del gravame, che rappresenta la prima ratio decidendi della sentenza d’appello. 6.1.–È lo stesso ricorrente (pagina 4 del ricorso per cassazione) ad affermare di avere preso cognizione delle cartelle e degli avvisi di addebito, dopo aver chiesto all’Agenzia delle Entrate un estratto di ruolo.

Nella memoria illustrativa, depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggi ammissibileentro limiti tassativi, in virtù della legge d’interpretazione autentica di cui all’art. 3-bisdel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. 6.2.– Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348) e si applica ai processi pendenti, in quanto plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione che dev’essere valutata anche alla stregua della normativa sopravvenuta fino al momento della decisione della causa (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). 6.3.– Il ricorrente, nel presente giudizio , si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, ma non dimostra che sussiste una delle ipotesi tipiche, t ratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 7.–Ha portata autonoma l’ultima censura, formulata con il quinto mezzo e relativa all’erroneità della condanna della parte soccombente -11 - al pagamento, a favore delle controparti, d’una somma equitativamente determinata (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.). 7.1.–Il motivo è inammissibile e colgono dunque nel segno, a tale riguardo, le eccezioni preliminari mosse dall’INPS nel controricorso (pagina 8). 7.2.– La doglianza, difatti, non si misura con il percorso argomentativo della sentenza impugnata (pagina 16), che non fa leva sulla carenza d’interesse ad agire del ricorrente, profilo approfondito nell’illustrazione della censura.

La Corte d’appello di Torino ha esercitato i poteri conferiti dall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al cospetto di un gravame che ricalca «argomentazioni del tutto incongruenti rispetto alla motivazione della sentenza» di primo grado.

Argomento, quest’ultimo,che ha resistito anche al vaglio sollecitato con il presente ricorso, con la conferma della statuizione d’inammissibilità del gravame, in quanto irrimediabilmente generico e avulso dalle ragioni della decisione.

È la palese incongruenza delle argomentazioni del gravame che fonda la statuizione impugnata e denota quell’abuso del diritto di azione e di difesa,quell’uso dilatorio degli strumenti processuali, che il codice di rito intende sanzionare(Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 2016), in quanto confligge con i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Sono dunque eccentriche rispetto alla ratio decidendi, e non valgono ad attingerla, le considerazioni sull’interesse ad agire .

Esse non infirmano la valutazione in ordine ai presupposti che giustificano, in chiave sanzionatoria, il riconoscimento d’una somma equitativamente determinataa favore delle part i vittorios e . 7.3.–Ne consegue l’inammissibilità anche di questa critica. 8.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere dichiarato nel suo complesso inammissibile. -12 - 9.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Nei confronti del l’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanzadella legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055). 10.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori dilegge.

Dichiara la sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
871-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello R.G.N.19871/2021 Cron. Rep. C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è elettivamente domiciliataex lege –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 307 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 maggio 20 2 1 (R.G.N. 407/2020). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Cuneo, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate –Riscossione un estratto di ruolo, il 18 luglio 2019, e di avere così appreso l’esistenza di dieci cartelle di pagamento e avvisi di addebito, mai notificati e relativi comunque a crediti prescritti. Il Tribunale di Cuneoha rigettato il ricorso e ha rilevato, a sostegno della decisione, che gli avvisi di addebito so no stati regolarmente notificati presso l’indirizzo di residenza del signor Ferrando, mediante invio di raccomandata e consegna del plico al destinatario o a persona legittimata a riceverlo. Ad avviso del Tribunale, è sufficiente la produzione di una copia dell’atto notificato, in difetto di uno specifico disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali. La temerarietà del ricorso giustifica la condanna dell’opponente a corrispondere un importo pari all’ammontare delle spese di lite (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.). 2.–Con sentenza n. 307 del 202 1 , depositata il 10 maggio 202 1 , la Corte d’appellodi Torino ha respinto il gravame del signor Ferrando e l’ha condannato a corrispondere all’INPS e all’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’importo di Euro 2.000,00 per ciascuno, in applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. -3 - 2.1.–Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha ravvisato l’inosservanza degli elementi previsti, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 434 cod. proc. civ. L’atto di gravame non confuta gli argomenti su cui s’incardina la pronunciaimpugnata. Tali argomenti attengono, in primo luogo, alla regolarità della notificazione degli avvisi di addebito ai sensi dell’art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, per altro verso, alla genericità del disconoscimento effettuato all’udienza, con la conseguente inammissibilità delle contestazioni tardivamente sollevate nelle note conclusive. 2.2.–La sentenza d’appello soggiunge che l’INPS ha prodotto nel fascicolo telematico documentazione idonea a comprovare la notificazione degli avvisi di addebito e che il disconoscimento, formulato all’udienza del 21 gennaio 2020 con il supporto di mere “clausole di stile”, non concerne la documentazione prodotta dall’INPS e non si rivela né chiaro né circostanziato. Pertanto, non possono esser prese in esame, per la loro tardività, le contestazioni articolate a tale riguardosoltanto nelle not e difensive. Né l’appellante ha mai contestato il proprio debito contributivo: la linea difensiva s’impernia sulla carenza di notificazione degli avvisi di addebitoe, su questo presupposto, si chiede «l’annullamento del ruolo e del debito sottostante». 2.3.– Non è stato proposto rituale appello con riferimento alla condanna emessa ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 2.4.– La proposizione di «un appello palesemente infondato e temerario», incentrato su «argomentazioni del tutto incongruenti rispetto alla motivazione della sentenza e contestazioni irrimediabilmente tardive e perciò inammissibili, già tali ritenute dal primo giudice», si configura come “abuso del processo” e merita di -4 - essere sanzionato con la condanna a corrispondere a ciascuna delle parti appellate l’importo di Euro 2.000,00. 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso notificato il12 luglio 2021 e illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.– Resist ono , con distinti controricors i , l’INPS e l’ Agenzia delle Entrate –Riscossione. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 7.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] procede per cinquemotivi e si fonda sui seguenti rilievi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deducela violazione e la falsa applicazione dell’art.434 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte d’appello di Torino abbia erroneamente ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il gravame proposto. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in combinato disposto con l’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e con l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e la violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. -5 - Il ricorrente sostiene l’illegittimità della «spedizione diretta a mezzo posta degli atti di esazione»e, ad ogni modo, la necessità dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa, nell’ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario. Solo quest’interpretazione consentirebbe di garantire il diritto di azione e di difesa e la parità delle parti del processo, principi tutelati dalla Carta fondamentale (artt. 24 e 111 Cost.). 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art.2702 cod. civ.e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. e imputa al la Corte territoriale di aver pretermesso «il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica». Tale disconoscimento precluderebbe l’uso dei documenti «ai fini della decisione», in assenza di una rituale istanza di verificazione. 1.4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la nullità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto perfezionate le notifiche delle tre intimazioni di pagamento, eseguite mediante messo notificatore, a dispetto della mancata prova dell’avvenuta ricezione delle raccomandate informative. Il ricorrente puntualizza che, quando l’atto non sia ricevuto dal destinatario, il perfezionamento della notifica richiede «l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale». 1.5.–Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole, infine, della violazione e della falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Ad avviso del ricorrente, sussiste l’interesse ad esperire, mediante l’impugnazione del ruolo, «azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito -6 - maturata dopo la notifica dell’avviso o l’inesistenza del credito per l’inesistenza dell’atto». Nessuna «responsabilità aggravata» si potrebbe ravvisare, a fronte di notifiche «nulle e/o inesistenti». 2.– La pronuncia impugnata si fonda, in primo luogo, sugli «evidenti profili di inammissibilità» dell’appello, in quanto «estremamente ripetitivo e sostanzialmente riproduttivo delle difese svolte dal Ferrando nelle note conclusive autorizzate» (pagina 12). La Corte territoriale osserva che l’atto di gravame «non si cura minimamente di confutare la motivazione del Tribunale» (pagina 13), che verte sulla legittimità della notificazione degli avvisi di addebito, eseguita in conformità all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e sull’irrilevanza del disconoscimento effettuato all’udienza (pagina 13), in quanto concernente «atti diversi da quelli impugnati» e «del tutto generico» (pagina 12 della sentenza d’appello, punto 2). Da tali elementi, la Corte di merito evince che l’atto d’appello, redatto sulla falsariga di un modulo approntato per una pluralità di «analoghe controversie», non è conforme ai canoni dell’art. 434 cod. proc. civ. e non racchiude una puntuale indicazione degli «errori in cui sarebbe incorso il primo giudice» (pagina 13 della sentenza impugnata). 3.– Il primo motivo, illustrato alle pagine 16, 17, 18 e 19 del ricorso, si appunta sulla contestazione di questa ratio decidendi, che ha carattere pregiudiziale, in quanto implica il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza del Tribunale, nella misura in cui si afferma che non sono state efficacemente censurate. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe rettamente inteso e applicato i principi enunciati da questa Corte (si richiama la sentenza n. 27199 del 2017, resa dalle sezioni unite e depositata il 16 novembre 2017). -7 - L’atto d’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. Alla parte volitiva si deve affiancare una parte argomentativa, con la confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice. Non è indispensabile l’impiego di formule sacramentali e neppure si richiede la redazione di un progetto alternativo di decisione, in quanto l’appello, nel vigente regime processuale, non cessa di configurarsi come revisio prioris instantiaee non assume le sembianze d’impugnazione a critica vincolata. Nel caso di specie, il gravame ha individuato «il punto della decisione reputato ingiusto precisandone la sussunzione giuridica» e le norme processuali si devono interpretare «in modo da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito» (pagina 19 del ricorso per cassazione). 4.–Il motivo è inammissibile. 4.1.– Le censure del ricorrente si sostanziano nell’enunciazione astratta dei principi in tema di specificità dell’atto di gravame, ma non dimostrano se e sotto quali profili da tali principi si discostila pronuncia impugnata. Gli argomenti che corredano il motivo di ricorso nonsi cimentano con l’analitica motivazione della sentenza d’appello e con le esaustive ragioni addotte a fondamento dell’inammissibilità e strettamente connesse con la particolarità della vicenda sottoposta all’esame di questa Corte. 4.2.– La se ntenza della Corte d’appello di Torino ripercorre con dovizia di riferimenti le argomentazioni della pronuncia del Tribunale (pagine 5, 6 e 7) e passa in rassegna le critiche dell’appellante, che riporta diffusamente nella sezione “Motivi della decisione”, alle pagine 7, 8, 9 e 10. -8 - All’esito di tale disamina, che pondera tutte le risultanze di causa e si attarda a ricostruire il dibattito processuale, la Corte di merito approda alla conclusione che le doglianze spese nell’atto di gravame reiterano pedissequamente gli argomenti già svolti nelle difese conclusive depositate in primo grado, senza contenere quell’elemento indefettibile che è prescritto dalla legge. L’appello dev’essere motivato e la motivazione, a pena d’inammissibilità, deve contenere l’indicazione delle parti del provvedimento che s’intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto (art. 434, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.) e l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 434, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.). 4.3.–La Corte d’appello di Torino, lungi dal richiedere un progetto alternativo di decisione e dal precludere in modo irragionevole l’accesso allo scrutinio del merito, individua la ratio decidendidella pronuncia del Tribunale (pagine 12 e 13 della sentenza d’appello, punti 1, 2 e 3) e la pone a raffronto, in modo argomentato ed esauriente, con le critiche dell’appellante, di cui disvela il carattere stereotipato, tipico d’un contenzioso seriale, senza alcun addentellato con l’irriducibile peculiaritàdella singola controversia. Da tale valutazione comparativa, che è ineludibile nel vaglio della specificità dei motivi d’impugnazione, la Corte territoriale desume la palese genericità delle censure e la difformità rispetto alle prescrizioni del codice di rito (pagina 13) , funzionali all’attuazione del giusto processo presidiato dalla Costituzione. Le critiche veicolate con l’atto di appello– nota la Corte di merito – si esauriscono nel mero richiamo alle difese già svolte nel giudizio di primo gradoe confutate dal Tribunale in modo adeguato e si rivelano perciò sguarnite di quell’indefettibile parte argomentativa, che rappresenta il fulcro del gravame, anche nella ricostruzione sistematica -9 - propugnata dalle sezioni unite di questa Cortee menzionata dalla parte ricorrente a sostegno del primo mezzo. Né, per questa via, la sentenza impugnata mostra di richiedere l’impiego di formule sacramentali o d’intendere la specificità in un’accezione marcatamente formalistica, così da conculcare il diritto alla tutela giurisdizionale. 4.4.–Ai rilievi della sentenza impugnata, circostanziati e ancorati alla dialettica processuale, il motivo di ricorso contrappone l’apodittica considerazione che l’atto di gravame ha individuato il tema controverso e obbedisce ai canoni dell’art. 434cod. proc. civ. Il motivo di ricorso, al fine di smentire l’apprezzamento della Corte di merito,non contiene i richiam i salienti alla sentenza del Tribunale e all’atto di gravame, corroboratidai pertinenti riferimenti testuali (cfr., in tal senso, la pagina 7, lettera a, del controricorso dell’INPS)e da un adeguato supporto argomentativo, idoneo a suffragare la specificità che assertivamente proclama. Nessun vizio il ricorrente addita nel ragionamento, ampio e perspicuo, della Corte di merito, nessuna incongruenza e nessuna insanabile contraddittorietà il ricorrente denuncia nella valutazione conclusiva, come anche l’INPS rileva nel controricorso, con argomento che il ricorrente non si cura di scalfire. 4.5.–La censura, sprovvista degl’imprescindibili riferimenti testuali e strutturata in termini di assiomatica antitesi alla ricostruzione della sentenza impugnata, si rivela dunque inammissibile. 5.–Ne deriva che non è stata adeguatamente censurata la ratio decidendiinerente all’inammissibilità dell’appello, che riveste carattere logicamente pregiudiziale, in quanto implica la definitività della pronuncia del Tribunale, ed è da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata in questa sede. Alla luce di tale esito, è superfluo l’esame delle censure formulate con il secondo, con il terzo e con il quarto motivo, che attengono -10 - all’esame del merito delle questioni. Tale esame, invero, è precluso in conseguenza della conferma delle valutazioni della Corte territoriale in punto d’inammissibilità del gravame. 6.–I predetti motivi di ricorso sarebbero comunque inammissibili e non potrebbero essere scrutinati nel merito, anche ove fosse superabile l’ostacolo dell’inammissibilità del gravame, che rappresenta la prima ratio decidendi della sentenza d’appello. 6.1.–È lo stesso ricorrente (pagina 4 del ricorso per cassazione) ad affermare di avere preso cognizione delle cartelle e degli avvisi di addebito, dopo aver chiesto all’Agenzia delle Entrate un estratto di ruolo. Nella memoria illustrativa, depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggi ammissibileentro limiti tassativi, in virtù della legge d’interpretazione autentica di cui all’art. 3-bisdel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. 6.2.– Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348) e si applica ai processi pendenti, in quanto plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione che dev’essere valutata anche alla stregua della normativa sopravvenuta fino al momento della decisione della causa (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). 6.3.– Il ricorrente, nel presente giudizio , si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022e a propugnare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, ma non dimostra che sussiste una delle ipotesi tipiche, t ratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 7.–Ha portata autonoma l’ultima censura, formulata con il quinto mezzo e relativa all’erroneità della condanna della parte soccombente -11 - al pagamento, a favore delle controparti, d’una somma equitativamente determinata (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.). 7.1.–Il motivo è inammissibile e colgono dunque nel segno, a tale riguardo, le eccezioni preliminari mosse dall’INPS nel controricorso (pagina 8). 7.2.– La doglianza, difatti, non si misura con il percorso argomentativo della sentenza impugnata (pagina 16), che non fa leva sulla carenza d’interesse ad agire del ricorrente, profilo approfondito nell’illustrazione della censura. La Corte d’appello di Torino ha esercitato i poteri conferiti dall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al cospetto di un gravame che ricalca «argomentazioni del tutto incongruenti rispetto alla motivazione della sentenza» di primo grado. Argomento, quest’ultimo,che ha resistito anche al vaglio sollecitato con il presente ricorso, con la conferma della statuizione d’inammissibilità del gravame, in quanto irrimediabilmente generico e avulso dalle ragioni della decisione. È la palese incongruenza delle argomentazioni del gravame che fonda la statuizione impugnata e denota quell’abuso del diritto di azione e di difesa,quell’uso dilatorio degli strumenti processuali, che il codice di rito intende sanzionare(Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 2016), in quanto confligge con i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. Sono dunque eccentriche rispetto alla ratio decidendi, e non valgono ad attingerla, le considerazioni sull’interesse ad agire . Esse non infirmano la valutazione in ordine ai presupposti che giustificano, in chiave sanzionatoria, il riconoscimento d’una somma equitativamente determinataa favore delle part i vittorios e . 7.3.–Ne consegue l’inammissibilità anche di questa critica. 8.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere dichiarato nel suo complesso inammissibile. -12 - 9.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nei confronti del l’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanzadella legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055). 10.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori dilegge. Dichiara la sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 25774/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris