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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2018

Cassazione n. 12493/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso19875/2018 proposto da: S A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GuidoRomanelli -ricorrente - contro F G H SPA e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e AndreaCastelli -controricorrenti – avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 806/ 2018 depositata il 10/05/2018; RG 19875/18Gnutti-FGH Est.

Cons.

Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 9/03/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Brescia, adita in riassunzione, di seguito alla cassazione con sentenza 4120/2016 di questa Corte di un pregresso suo pronunciamento, definendo il contenzioso insorto tra FHG s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA],da un lato, e la S.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , dall’altro, in merito all'impugnazione proposta dai primi della deliberazione della seconda che in data 29.11.2007 aveva approvato il bilancio di esercizio 2006/2007 chiusosi al 31.7.2006, ha accolto la domanda attorea e ha dichiarato la nullità della predetta deliberazione sul rilievo che nella specie – e segnatamente in relazione alle vicende patite dalla società per i furti e le truffe subite nel biennio 2004-2005 – era stato violato il diritto di informazione dei soci, dato che né dalla relazione di gestione accompagnatoria del bilancio, né in assemblea emergevano o erano state rese le informazioni richieste dagli impugnanti.

In particolare la Corte d'Appello ha così motivato il proprio deliberato: gli «elementi illustrati dalla difesa della SA [OSCURATO:PERSONA] costituiscono puntuale conferma e riscontro della tesi che fosse imprescindibile che i soci fossero aggiornati degli elementi che via via emergevano nei processi in corso ovvero delle verifiche contabili che necessariamente gli organi amministrativi avevano disposto; infatti se indubitabilmente i fatti delittuosi erano cessati nel giugno 2005, l'accertamento giudiziario dei medesimi e delle conseguenze pregiudizievoli si era svolto nei mesi e negli anni successivi, per cui non possono ritenersi esaustive le notizie fornite nella relazione sulla gestione che aveva introdotto il bilancio 31 luglio 2006 e le ulteriori fornite dal Presidente nell'assemblea del 27 novembre 2006 nel corso della quale era stato approvato il predetto bilancio. [...] E RG 19875/18Gnutti-FGH Est.

Cons.

Marulli quindi la necessità di ulteriore e più aggiornata informazione dei soci era di palese evidenza.

Di contro la relazione di gestione al 31 luglio 2007 si limitava alle seguenti laconiche indicazioni: "Furto e truffa ai danni della società.

Essendo venute a termine le fasi penali a carico dei componenti dell'associazione a delinquere che aveva operato ai danni dell'azienda è stata affidata al legale civilista l'incarico di avviare la procedura per il recupero del credito derivante dal danno". [...] Ma il difetto di informazione è reso ancora più grave dal fatto che nel verbale dell'assemblea del 29 novembre 2007 non risultano riportate risposte alle richieste di chiarimentisollecitate dai soci. [...] Nonostante l'esplicita richiesta di aggiornamenti, di contro non risulta alcuna verbalizzazione di eventuali risposte da parte del Presidente, dal momento che, dopo le indicazioni dei soci che avevano preso la parola e il richiamo agli allegati contenenti gli interventi, si legge che "a tutti il Presidente ha dato ampie circostanziate risposte e non vi sono state repliche". [...] In conclusione né dalla relazione alla gestione al bilancio l'organo amministrativo ha fornito ai soci di minoranza alcun chiarimento in ordine all'eclatante vicenda, che era potenzialmente suscettibile di avere conseguenze negative assai gravi per la società, avendo determinato per parecchi mesi una sottrazione di materiale; ma neppure nel corso dell'assemblea del 29 novembre 2007 il Presidente ha risposto alle richieste di informazioni in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze,le carenze di chiarezza della prima.

Deve quindi affermarsi che è stata totalmente preclusa ai soci di acquisire l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano forniti per ciascuno delle singole poste.

A fronte dell'accertata violazione del diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma II, c.c., va dichiarata la nullità della deliberazione assembleare del RG 19875/18Gnutti-FGH Est.

Cons.

Marulli 29 novembre 2007 in cui è stato approvato il bilancio del 31 luglio 2007».

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla soccombente sulla base di nove motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono gli intimati con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aveva dichiarato la nullità della deliberazione impugnata avanti a sé, quando gli impugnanti avevano chiesto che ne fosse dichiarato l'annullamento; il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e di altre norme di diritto, perché laCorte d'Appello, venendo meno al principio per cui solo i vizi rilevanti sul piano quantitativo e qualitativo possono determinare la nullità del bilancio, aveva, al contrario , dichiarato la nullità della relativa delibera pur in difetto di tali condizioni; e il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, non attenendosi ai limiti entro i quali il legislatore ha confinato il rilievo delle nullità assembleari, aveva dichiarato la nullità della deliberazione impugnata in mancanza dei presupposti e delle condizioni pregiudizialmente necessarie per procedervi; il settimo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità della deliberazione impugnata malgrado fosse stato eccepito il difetto di interesse ad agire degli impugnanti, che non avevano infatti specificato quali conseguenze pregiudizievoli a loro carico avrebbe prodotto la deliberazione in parola; e l'ottavo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta ancora la violazione degli RG 19875/18Gnutti-FGH Est.

Cons.

Marulli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ. perché «l'interesse ad agire è condizione dell'azione e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice» e perché dall'art. 2428 cod. civ.

«si evince che la Relazione si colloca all'esterno del bilancio», si prestano ad essere esaminati congiuntamente in quanto svolgenti la medesima censura.

Essi sono tutti affetti da pregiudiziale inammissibilità poiché non si accordano con i limiti implicitamente sottesi al decisum.

2.2. I formulati rilievi vanno invero letti alla luce della preliminare considerazione che l'impugnata decisione è stata adattata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, sicché i limiti di cognizione in cui è esercitabile il sindacato rescissorio affidato al giudice del rinvio sono determinati, con l'efficacia propria del giudicato, dalla sentenza con cui è avvenuta la cassazione della sua precedente decisione.

Poiché, come si apprende dalla motivazione di Cass. 4120/2016, i principi di diritto che essa ha inteso fissare, accogliendo il terzo motivo di ricorso avverso la precedente pronuncia adottata dalla Corte d'Appello bresciana, si sostanziano nella duplice affermazione secondo cui «gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio al fine di realizzare il diritto di informazione previsto dall'art. 2423 c.c., che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, sicché sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione pertinente e a cui non ostino oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione» e secondo cui «il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare RG 19875/18Gnutti-FGH Est.

Cons.

Marulli con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte», ne discende che rispetto alla qualificazione della domanda attorea in termini di nullità, alla idoneità della violazione del diritto di informazione ad incidere sulla chiarezza del bilancio, alla illiceità della deliberazione che approva un bilancio redatto in violazione del principio di chiarezza e all'interesse ad agire del socio ogni nuova discussione è preclusa in partenza, perché le affermazioni in parola non sono più rimeditabili in quanto assistite dall'efficacia propria del giudicato.

E dunque le doglianze qui declinate non possono ora trovare accesso.

3.1. Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 2434-bis cod. civ., perché la Corte d'Appello, violando il principio di continuità dei bilanci, aveva dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio 2006/2007, malgrado fosse stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo; e il quinto motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 2423 e segg. cod. civ., perché la Corte d'Appello, violando il principio di continuità dei bilanci, aveva dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio 2006/2007, malgrado nessuna voce, posta o contabilizzazione riportata nei bilanci fosse stata fatta oggetto di nullità nelle numerose sentenze pronunciate in ordine alla loro validità, esaminabili congiuntamente in quanto RG 19875/18Gnutti-FGH Est.

Cons.

Marulli svolgenti la medesima censura, sono inammissibili non cogliendo l'esatto sviluppo del ragionamento decisorio.

3.2. Due ne sono le ragioni: la prima è che a leggere bene la norma richiamata, questa dice al comma 1 che "le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo": il che lascia intendere che il bilancio di esercizio non possa essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima, con l'ovvia conseguenza che la doglianza non è correttamente formulata nel caso che ne occupa, atteso che, qui, l'impugnazione del bilancio 2006/2007 è avvenuta con citazione notificata il 27.2.2008, ben prima dunque che si chiudesse al 31.7.2008 l'esercizio sociale successivo e che fosse approvato il relativo bilancio.

La seconda ragione è che la pronuncia di nullità della deliberazione è stata qui adottata dalla Corte d'Appello non già per l'accertata violazione dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, cod. civ., in cui il principio della continuità dei bilanci è canonizzato, ma per la violazione del diritto di informazione, risultando dunque il bilancio di che trattasi viziato in punto di chiarezza non già perché ne fossero stati violati i criteri contabili che presiedono alla sua formazione, ma perché non erano state date ai soci le informazioni da questi reclamate.

In buona sostanza il principio di continuità dei bilanci opera sul piano contabile, sicché la sua inosserva n za pregiudica la validità del bilancio solo quando la rappresentazione della situazione patrimoniale della società non sia chiara e veritiera, che può anche riflettersi sul diritto di informazione del socio,ma certo non nel caso che ne occupa.

RG 19875/18Gnutti-FGH Est.

Cons.

Marulli

4.1. Il sesto motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 2423 e 2423-bis cod. civ., perché la Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio 2006/2007 senza considerare che in altra sua pronuncia aveva valutato il danno risentito dalla società per i furti e le truffe subite in modo identico a quello che era stato dichiarato in assemblea, è, prim'ancora che infondato per le assorbenti ragioni già illustrate rigettando il quarto ed il quinto motivo di ricorso, affetto da pregiudiziale inammissibilità.

4.2. Esso per vero focalizza il sindacato cassatorio reclamato con il ricorso su un tema che non può essere scrutinato da questa Corte perché involge l'apprezzamento di profili fattuali della vicenda, che spetta solo al giudice di merito conoscere e selezionare nella loro rilevanza decisoria secondo il metro del proprio prudente giudizio e che si sottraggono di conseguenza al vaglio chiesto, giacché il giudice di legittimità è giudice solo del fatto processuale e non del fatto sostanziale

5. Il nono motivo di ricorso afferisce al capo delle spese della sentenza impugnata e resta conseguentemente assorbito.

6. Il ricorso va dunquedichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

RG 19875/18Gnutti-FGH Est.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso19875/2018 proposto da: S A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GuidoRomanelli -ricorrente - contro F G H SPA e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e AndreaCastelli -controricorrenti – avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 806/ 2018 depositata il 10/05/2018; RG 19875/18Gnutti-FGH Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 9/03/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Brescia, adita in riassunzione, di seguito alla cassazione con sentenza 4120/2016 di questa Corte di un pregresso suo pronunciamento, definendo il contenzioso insorto tra FHG s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA],da un lato, e la S.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , dall’altro, in merito all'impugnazione proposta dai primi della deliberazione della seconda che in data 29.11.2007 aveva approvato il bilancio di esercizio 2006/2007 chiusosi al 31.7.2006, ha accolto la domanda attorea e ha dichiarato la nullità della predetta deliberazione sul rilievo che nella specie – e segnatamente in relazione alle vicende patite dalla società per i furti e le truffe subite nel biennio 2004-2005 – era stato violato il diritto di informazione dei soci, dato che né dalla relazione di gestione accompagnatoria del bilancio, né in assemblea emergevano o erano state rese le informazioni richieste dagli impugnanti. In particolare la Corte d'Appello ha così motivato il proprio deliberato: gli «elementi illustrati dalla difesa della SA [OSCURATO:PERSONA] costituiscono puntuale conferma e riscontro della tesi che fosse imprescindibile che i soci fossero aggiornati degli elementi che via via emergevano nei processi in corso ovvero delle verifiche contabili che necessariamente gli organi amministrativi avevano disposto; infatti se indubitabilmente i fatti delittuosi erano cessati nel giugno 2005, l'accertamento giudiziario dei medesimi e delle conseguenze pregiudizievoli si era svolto nei mesi e negli anni successivi, per cui non possono ritenersi esaustive le notizie fornite nella relazione sulla gestione che aveva introdotto il bilancio 31 luglio 2006 e le ulteriori fornite dal Presidente nell'assemblea del 27 novembre 2006 nel corso della quale era stato approvato il predetto bilancio. [...] E RG 19875/18Gnutti-FGH Est. Cons. Marulli quindi la necessità di ulteriore e più aggiornata informazione dei soci era di palese evidenza. Di contro la relazione di gestione al 31 luglio 2007 si limitava alle seguenti laconiche indicazioni: "Furto e truffa ai danni della società. Essendo venute a termine le fasi penali a carico dei componenti dell'associazione a delinquere che aveva operato ai danni dell'azienda è stata affidata al legale civilista l'incarico di avviare la procedura per il recupero del credito derivante dal danno". [...] Ma il difetto di informazione è reso ancora più grave dal fatto che nel verbale dell'assemblea del 29 novembre 2007 non risultano riportate risposte alle richieste di chiarimentisollecitate dai soci. [...] Nonostante l'esplicita richiesta di aggiornamenti, di contro non risulta alcuna verbalizzazione di eventuali risposte da parte del Presidente, dal momento che, dopo le indicazioni dei soci che avevano preso la parola e il richiamo agli allegati contenenti gli interventi, si legge che "a tutti il Presidente ha dato ampie circostanziate risposte e non vi sono state repliche". [...] In conclusione né dalla relazione alla gestione al bilancio l'organo amministrativo ha fornito ai soci di minoranza alcun chiarimento in ordine all'eclatante vicenda, che era potenzialmente suscettibile di avere conseguenze negative assai gravi per la società, avendo determinato per parecchi mesi una sottrazione di materiale; ma neppure nel corso dell'assemblea del 29 novembre 2007 il Presidente ha risposto alle richieste di informazioni in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze,le carenze di chiarezza della prima. Deve quindi affermarsi che è stata totalmente preclusa ai soci di acquisire l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano forniti per ciascuno delle singole poste. A fronte dell'accertata violazione del diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma II, c.c., va dichiarata la nullità della deliberazione assembleare del RG 19875/18Gnutti-FGH Est. Cons. Marulli 29 novembre 2007 in cui è stato approvato il bilancio del 31 luglio 2007». La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla soccombente sulla base di nove motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono gli intimati con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aveva dichiarato la nullità della deliberazione impugnata avanti a sé, quando gli impugnanti avevano chiesto che ne fosse dichiarato l'annullamento; il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e di altre norme di diritto, perché laCorte d'Appello, venendo meno al principio per cui solo i vizi rilevanti sul piano quantitativo e qualitativo possono determinare la nullità del bilancio, aveva, al contrario , dichiarato la nullità della relativa delibera pur in difetto di tali condizioni; e il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, non attenendosi ai limiti entro i quali il legislatore ha confinato il rilievo delle nullità assembleari, aveva dichiarato la nullità della deliberazione impugnata in mancanza dei presupposti e delle condizioni pregiudizialmente necessarie per procedervi; il settimo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità della deliberazione impugnata malgrado fosse stato eccepito il difetto di interesse ad agire degli impugnanti, che non avevano infatti specificato quali conseguenze pregiudizievoli a loro carico avrebbe prodotto la deliberazione in parola; e l'ottavo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta ancora la violazione degli RG 19875/18Gnutti-FGH Est. Cons. Marulli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ. perché «l'interesse ad agire è condizione dell'azione e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice» e perché dall'art. 2428 cod. civ. «si evince che la Relazione si colloca all'esterno del bilancio», si prestano ad essere esaminati congiuntamente in quanto svolgenti la medesima censura. Essi sono tutti affetti da pregiudiziale inammissibilità poiché non si accordano con i limiti implicitamente sottesi al decisum. 2.2. I formulati rilievi vanno invero letti alla luce della preliminare considerazione che l'impugnata decisione è stata adattata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, sicché i limiti di cognizione in cui è esercitabile il sindacato rescissorio affidato al giudice del rinvio sono determinati, con l'efficacia propria del giudicato, dalla sentenza con cui è avvenuta la cassazione della sua precedente decisione. Poiché, come si apprende dalla motivazione di Cass. 4120/2016, i principi di diritto che essa ha inteso fissare, accogliendo il terzo motivo di ricorso avverso la precedente pronuncia adottata dalla Corte d'Appello bresciana, si sostanziano nella duplice affermazione secondo cui «gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio al fine di realizzare il diritto di informazione previsto dall'art. 2423 c.c., che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, sicché sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione pertinente e a cui non ostino oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione» e secondo cui «il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare RG 19875/18Gnutti-FGH Est. Cons. Marulli con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte», ne discende che rispetto alla qualificazione della domanda attorea in termini di nullità, alla idoneità della violazione del diritto di informazione ad incidere sulla chiarezza del bilancio, alla illiceità della deliberazione che approva un bilancio redatto in violazione del principio di chiarezza e all'interesse ad agire del socio ogni nuova discussione è preclusa in partenza, perché le affermazioni in parola non sono più rimeditabili in quanto assistite dall'efficacia propria del giudicato. E dunque le doglianze qui declinate non possono ora trovare accesso. 3.1. Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 2434-bis cod. civ., perché la Corte d'Appello, violando il principio di continuità dei bilanci, aveva dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio 2006/2007, malgrado fosse stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo; e il quinto motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 2423 e segg. cod. civ., perché la Corte d'Appello, violando il principio di continuità dei bilanci, aveva dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio 2006/2007, malgrado nessuna voce, posta o contabilizzazione riportata nei bilanci fosse stata fatta oggetto di nullità nelle numerose sentenze pronunciate in ordine alla loro validità, esaminabili congiuntamente in quanto RG 19875/18Gnutti-FGH Est. Cons. Marulli svolgenti la medesima censura, sono inammissibili non cogliendo l'esatto sviluppo del ragionamento decisorio. 3.2. Due ne sono le ragioni: la prima è che a leggere bene la norma richiamata, questa dice al comma 1 che "le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo": il che lascia intendere che il bilancio di esercizio non possa essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima, con l'ovvia conseguenza che la doglianza non è correttamente formulata nel caso che ne occupa, atteso che, qui, l'impugnazione del bilancio 2006/2007 è avvenuta con citazione notificata il 27.2.2008, ben prima dunque che si chiudesse al 31.7.2008 l'esercizio sociale successivo e che fosse approvato il relativo bilancio. La seconda ragione è che la pronuncia di nullità della deliberazione è stata qui adottata dalla Corte d'Appello non già per l'accertata violazione dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, cod. civ., in cui il principio della continuità dei bilanci è canonizzato, ma per la violazione del diritto di informazione, risultando dunque il bilancio di che trattasi viziato in punto di chiarezza non già perché ne fossero stati violati i criteri contabili che presiedono alla sua formazione, ma perché non erano state date ai soci le informazioni da questi reclamate. In buona sostanza il principio di continuità dei bilanci opera sul piano contabile, sicché la sua inosserva n za pregiudica la validità del bilancio solo quando la rappresentazione della situazione patrimoniale della società non sia chiara e veritiera, che può anche riflettersi sul diritto di informazione del socio,ma certo non nel caso che ne occupa. RG 19875/18Gnutti-FGH Est. Cons. Marulli 4.1. Il sesto motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 2423 e 2423-bis cod. civ., perché la Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio 2006/2007 senza considerare che in altra sua pronuncia aveva valutato il danno risentito dalla società per i furti e le truffe subite in modo identico a quello che era stato dichiarato in assemblea, è, prim'ancora che infondato per le assorbenti ragioni già illustrate rigettando il quarto ed il quinto motivo di ricorso, affetto da pregiudiziale inammissibilità. 4.2. Esso per vero focalizza il sindacato cassatorio reclamato con il ricorso su un tema che non può essere scrutinato da questa Corte perché involge l'apprezzamento di profili fattuali della vicenda, che spetta solo al giudice di merito conoscere e selezionare nella loro rilevanza decisoria secondo il metro del proprio prudente giudizio e che si sottraggono di conseguenza al vaglio chiesto, giacché il giudice di legittimità è giudice solo del fatto processuale e non del fatto sostanziale 5. Il nono motivo di ricorso afferisce al capo delle spese della sentenza impugnata e resta conseguentemente assorbito. 6. Il ricorso va dunquedichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 19875/18Gnutti-FGH Est. Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento d
Sentenza Cassazione n. 12493/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris